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Tribunale della Rota Romana

Il Tribunale della Rota Romana funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa; provvede all’unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie Sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore.

Presso il Tribunale della Rota Romana è costituito l’Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l’esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa.

Tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra ordinazione, a norma del diritto universale e proprio, secondo i diversi casi.

 

Il Tribunale ha una struttura collegiale ed è costituito da un certo numero di giudici, dotati di provata dottrina, competenza ed esperienza, scelti dal Romano Pontefice dalle varie parti del mondo.

Al Collegio del Tribunale presiede, come primus inter pares, il Decano, il quale viene nominato per cinque anni dal Romano Pontefice, che lo sceglie tra gli stessi giudici.

L’Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione è moderato dal Decano, assistito da propri Officiali, Commissari deputati e Consultori.

 

Il Tribunale della Rota Romana giudica in seconda istanza, le cause giudicate dai Tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello.

Giudica in terza o ulteriore istanza, le cause già trattate dal medesimo Tribunale apostolico e da qualunque altro Tribunale, a meno che esse non siano passate in giudicato.

 

La Rota Romana, inoltre, giudica in prima istanza:

 

1. i Vescovi nelle cause contenziose, purché non si tratti dei diritti o dei beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo;

2. gli Abati primati, o gli Abati superiori di Congregazioni monastiche e i Moderatori supremi degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica di diritto pontificio;

3. le Diocesi/Eparchie o altre persone ecclesiastiche, sia fisiche sia giuridiche, che non hanno un Superiore al di sotto del Romano Pontefice;

4. le cause che il Romano Pontefice abbia affidato al medesimo Tribunale.

 

§ 2. Giudica le medesime cause anche in seconda ed ulteriore istanza, se non sia previsto altrimenti.

 

Il Tribunale della Rota Romana è retto da una sua propria legge.

Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium

 

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Ebbe origine dalla Cancelleria Apostolica, nella quale dopo il Cancelliere (poi Vice-Cancelliere) venivano l'auditor contradictorum ed i cappellani. A questi, prima caso per caso e poi stabilmente, era affidata l'istruzione delle cause (auditores causarum curiae domini papae); ma Innocenzo III diede loro anche il potere di pronunziare la sentenza. Con Innocenzo IV e il primo Concilio di Lione i cappellani formarono un tribunale stabile; Giovanni XXIII assegnò ad esso una sede particolare e nel 1331 con la Cost. Ratio iuris lo disciplinò con uno speciale regolamento.

Il nome Rota deriva probabilmente dal recinto circolare in cui si adunavano o sedevano gli Uditori per giudicare le cause.Sisto IV (1472) fissò a 12 il numero dei Cappellani Uditori. Benedetto XIV determinò definitivamente la competenza del tribunale con la Cost. Iustitiae et pacis nel 1747.

L'elezione degli uditori fu sempre riservata al Papa; ma fu concesso anche ad alcune Nazioni il diritto di nominare qualche uditore; così due ne nominò la Spagna, uno la Germania e uno la Francia; Bologna, Milano, Venezia, Ferrara, Perugia ebbero pure il privilegio di nominare ciascuna un uditore. Dovevano essere doctores iuris famosi oltre che distinti per prudenza e integrità di vita.

Da Gregorio XVI (1834) la Rota fu anche tribunale di appello per lo Stato Pontificio, mentre le cause pertinenti il foro ecclesiastico, di preferenza venivano decise dalle Congregazioni.

Nel 1870 l'attività della Rota Romana quasi cessò; ma San Pio X con la Cost. Sapienti Consilio (29 giu. 1908) la ricostituì. Furono pubblicate la Lex propria S. R. Rotae et Signaturae Apostolicae (1908) e le Regulae servandae apud S. R. Rotae Tribunal (1910), rinnovate poi dalle Normae S. R. Rotae Tribunalis (1 sett. 1934). Le Norme vigenti sono state approvate e promulgate da Giovanni Paolo II il 7 febb. 1994, ed in vigore dal 1 ott. 1994. La Rota giudica per turni di tre uditori o videntibus omnibus. Essenzialmente è Tribunale di appello (can. 1444, § 1, 2) e giudica: a) in seconda istanza, le cause definite dai Tribunali ordinari di primo grado e deferite alla Santa Sede per legittimo appello; b) in terza ed ulteriore istanza, le cause trattate già in appello dalla stessa Rota o da altro Tribunale ecclesiastico d'appello. E' anche Tribunale d'appello per il Tribunale Ecclesiastico della Città del Vaticano (Motu Proprio Quo civium del 21 nov. 1987, art. 7). Giudica però anche in prima istanza le cause espressamente ad essa riservate a tenore del can. 1405 § 3 e quelle che vengono ad essa affidate da parte del Sommo Pontefice a norma del can. 1444 § 3 o avocate dal Decano della Rota ROmana a norma dell'art. 52 delle Norme del Medesimo Tribunale.

STUDIO ROTALE

Lo «Studio» esistente presso la Rota Romana ha per scopo la formazione degli Avvocati Rotali e dei futuri Giudici, Promotori di Giustizia e Difensori del Vincolo nel foro ecclesiastico. Lo «Studio» è sotto la direzione del Decano. L'intero corso, necessario per il conseguimento del titolo di Avvocato Rotale, consta di tre anni. (Decreto Nihil antiquius dell'8 giu. 1945, A.A.S., vol. XXXVII, pp. 193 ss.).