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MOTU PROPRIO 
SEMINARIA CLERICORUM
DI SUA SANTITÀ
BENEDETTO XV

 

L’utilità dei Seminari dei chierici per la disciplina della Chiesa apparve così evidente fin da principio, che i Padri del Concilio di Trento dopo aver compilato nella sessione XXIII, al capo XVIII, i decreti sulla loro costituzione, non dubitarono di affermare che il sacrosanto Sinodo, portando a termine tale impresa, aveva bene meritato della Chiesa anche se null’altro avesse fatto, e che gli stessi Padri avevano con questo meritato il prezzo delle proprie fatiche.

Perciò quei Prelati, dietro l’esempio di San Carlo Borromeo, appena ritornati alle loro sedi — e successivamente tutti i più diligenti Vescovi, fra i quali degno di memoria è il beato Barbarigo, luminare della Chiesa di Padova — nell’attuare la riforma della vita cristiana nulla ebbero più a cuore che di eseguire quella salutare prescrizione del Concilio, e di dare tutta l’opera loro alla costituzione dei Seminari nelle proprie diocesi disponendone con ottime leggi la fondazione. Dal canto suo la Sede Apostolica chiaramente mostrò quanto apprezzasse ciò, non solo con la fondazione del Seminario Romano che mai tralasciò di curare con particolare premura, ma anche col costituire una speciale Congregazione di Cardinali che avesse cura dei Seminari in tutto il mondo. Che se poi tale ufficio venne diviso e attribuito, parte alla Sacra Congregazione del Concilio e parte a quella dei Vescovi e Regolari, i Romani Pontefici non diminuirono minimamente per questo l’antica cura dei Seminari; anzi, sia nel prendere provvedimenti intorno alle diocesi, conformi alle regolari relazioni, sia approvando le Costituzioni di alcune famiglie religiose, sia parlando con i Vescovi nelle loro visite a Roma secondo le canoniche prescrizioni, non tralasciarono mai di pensare ai Seminari e alle loro condizioni. A questo principalmente provvide il Nostro Predecessore di santa memoria Pio X, il quale, nelle varie disposizioni stabilite con la bolla Sapienti consilio circa il riordinamento della Curia Romana, attribuì tutto ciò che riguarda « il governo, la disciplina, l’amministrazione temporale e gli studi dei Seminari » alla Sacra Congregazione, che lo stesso Sommo Pontefice presiede, ed alla quale spetta vigilare su tutto ciò « che in generale si riferisce al governo delle singole diocesi », vale a dire alla Sacra Congregazione Concistoriale.

Essendo venuta però a crescere oltre misura la mole degli affari presso questa Sacra Congregazione, e richiedendo la cura dei Seminari un’applicazione ogni giorno maggiore, Ci è sembrato opportuno cercare qualche nuovo provvedimento per disciplinare tutta la materia.

Già altra volta, mentre si preparava il nuovo ordinamento della Curia Romana, si pensò di istituire una speciale Sacra Congregazione che presiedesse ai Seminari; ma avendo impedito le circostanze dei tempi che tale proposito fosse mandato ad effetto, Noi crediamo di richiamarlo in vigore, non in modo però che la trattazione delle cose concernenti i Seminari debba ritenersi sottratta e del tutto separata dalla Sacra Congregazione Concistoriale, giacché vogliamo che l’una e l’altra Congregazione siano con un certo legame tra sé congiunte.

Considerata dunque maturamente la cosa, chiesto il consiglio ad alcuni Cardinali, con l’Apostolica Autorità decretiamo e stabiliamo quanto segue:

I. Si crei una speciale Sacra Congregazione dei Seminari, sul modello delle altre della Curia Romana, e ad essa appartenga tutto ciò che finora si trattava circa i Seminari presso la Congregazione Concistoriale, così che in avvenire sia di sua competenza l’educazione intellettuale e morale dei chierici.

II. A questa Sacra Congregazione siano aggiunti gli uffici della Congregazione degli Studi, e perciò si chiami Congregazione « dei Seminari e delle Università degli studi ».

III. Prefetto di questa Congregazione sia uno dei Cardinali di Santa Romana Chiesa, ed abbia un Segretario con un conveniente numero di funzionari.

IV. Colui che sarà Prefetto della Sacra Congregazione sarà annoverato d’ufficio tra i Cardinali della Sacra Congregazione Concistoriale, e il Segretario tra i Consultori. Parimenti il Cardinale Segretario della Sacra Congregazione Concistoriale sarà iscritto d’ufficio tra i Cardinali della nuova Congregazione, e l’Assessore tra i Consultori.

V. I Cardinali che attualmente appartengono alla Sacra Congregazione degli Studi, siano ritenuti per diritto iscritti alla nuova « Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi ». Ad essi si aggiungerà il Nostro Vicario Generale per la durata del suo ufficio.

VI. Vogliamo e ordiniamo che le leggi per i Seminari, tanto diocesani quanto regionali, emanate dal Nostro Predecessore di santa memoria e da Noi approvate, siano diligentemente osservate in ogni parte; in modo che nel governo, nella disciplina, negli studi dei Seminari nulla si ritenga mutato. Tutto questo Noi stabiliamo e ordiniamo, nonostante qualsiasi disposizione contraria, quantunque degna di particolare menzione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 4 novembre 1915, festa di San Carlo Borromeo, altamente benemerito dell’educazione del clero, nell’anno secondo del Nostro Pontificato.

BENEDICTUS PP. XV

 

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