MOTU PROPRIO
CUM IURIS CANONICI
DI SUA SANTITÀ
BENEDETTO XV
Dal momento che, venendo incontro alle attese di tutto il mondo cattolico, Noi abbiamo recentemente promulgato il Codice di diritto canonico voluto da Pio X, Nostro Predecessore di felice memoria, il bene della Chiesa e il carattere stesso dell’opera richiedono che prestiamo ogni possibile attenzione a che la validità di un testo così importante non venga un giorno o l’altro messa in forse o da opinabili interpretazioni e congetture di privati sul senso autentico dei canoni, o dalla molteplice varietà di nuove leggi. Intendiamo perciò ovviare ad entrambi gl’inconvenienti, e a questo scopo, Motu proprio, con certa conoscenza e dopo matura ponderazione, Noi stabiliamo e decretiamo quanto segue:
I. Sull’esempio dei Nostri Predecessori, i quali affidarono l’interpretazione dei decreti del Concilio di Trento ad un’apposita assemblea di Padri Cardinali, Noi istituiamo un Consiglio, o una Commissione, come la chiamano, alla quale spetterà l’esclusivo diritto di pronunciarsi sull’interpretazione autentica dei canoni del Codice, dopo avere tuttavia ascoltato, in casi di particolare rilievo, il parere della Sacra Congregazione che abbia sollevato il quesito sottoposto all’esame della Commissione stessa. Vogliamo che tale Consiglio sia composto da alcuni Cardinali di Santa Romana Chiesa, uno dei quali sia designato a presiederlo, scelti direttamente dall’Autorità Nostra e dei Nostri successori; ad essi si aggiungeranno un segretario, col compito di redigere gli atti del Consiglio, e alcuni Consultori, dell’uno e dell’altro clero, esperti in diritto canonico, designati dalla medesima Autorità; ma il Consiglio avrà il diritto di sentire anche l’opinione dei Consultori delle Sacre Congreazioni dalle quali siano stati proposti i quesiti.
II. Le Sacre Congregazioni Romane non elaboreranno d’ora in avanti nuovi Decreti Generali, se non nel caso che lo richieda una grave necessità della Chiesa universale. Il loro compito ordinario, dunque, in questo settore, sarà quello di controllare che le norme del Codice siano religiosamente osservate, nonché di pubblicare, quando se ne veda l’opportunità, le Istruzioni atte a portare maggior luce sulle prescrizioni del Codice e ad aumentarne l’efficacia. Tali documenti saranno compilati in modo non soltanto perché siano, ma anche perché risultino come una sorta di commentario e complemento dei canoni, cosicché possano essere assai opportunamente inseriti nel contesto dei documenti.
III. Se col passare del tempo il bene della Chiesa universale richiederà che venga emanato un nuovo decreto generale da parte di qualche Sacra Congregazione, e che essa stessa elabori tale decreto, nel caso che questo non sia conforme alle prescrizioni del Codice, essa dovrà far presente al Sommo Pontefice tale discrepanza. Inoltre, una volta che il decreto sia stato approvato dal Pontefice, la stessa Sacra Conregazione lo sottoporrà al Consiglio, al quale spetterà redigere il canone, o i canoni in conformità dello spirito del Decreto. Se il Decreto si discosterà da quanto previsto nel Codice, il Consiglio indicherà a quale legge del Codice la nuova legge dovrà subentrare; se il Decreto sarà relativo ad un tema non contenuto nel Codice, il Consiglio stabilirà in quale punto del Codice si debbano inserire il nuovo canone o i nuovi canoni, ripetendo il numero del canone immediatamente precedente con l’aggiunta di bis, ter, ecc., in modo che nessun canone cambi la propria collocazione e che la numerazione non venga in alcun modo alterata. Di tutto quanto precede, subito dopo il Decreto della Sacra Gongregazione si darà notizia negli Acta Apostolicae Sedis.
Tutto quanto Ci parve utile decretare su questa materia, tutte e ciascuna delle norme qui fissate vogliamo e comandiamo che siano e rimangano stabili e irremovibili, nonostante qualsiasi cosa contraria.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 settembre 1917, anno quarto del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XV
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