ENCICLICA
INTER PRAETERITOS
DEL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO XIV
Ai Penitenzieri e Confessori deputati in Roma per l’Anno Santo.
Il Papa Benedetto XIV.
Diletto Figlio, salute e Apostolica Benedizione.
1. Fra le fatiche sostenute e che ancora sosteniamo affinché il prossimo imminente Anno Santo sia celebrato a dovere, ed i fedeli conseguano il frutto spirituale della Santa Indulgenza, non è stata certamente l’ultima quella di vedere e leggere i libri che trattano del Giubileo dell’Anno Santo. E non sono pochi! Leggendoli, abbiamo osservato che alcuni trattano e risolvono le controversie badando unicamente a quanto hanno scritto i loro predecessori, e risolvendo i punti secondo ciò che loro sembra conveniente, e adatto al loro modo d’intendere, senza affatto badare alle Costituzioni dei Sommi Pontefici, nelle quali s’indice ai fedeli il Giubileo dell’Anno Santo, e nelle quali si trovano inserite alcune parole, che spianano le questioni sorte in precedenza. Vi sono poi altri Autori che considerano accuratamente le parole delle Bolle Pontificie, non tralasciano di ben pesarle, dando in seguito per superate e tolte di mezzo le difficoltà promosse da coloro che, o hanno scritto prima che fossero emanate le Costituzioni, nelle quali sono inseritele parole opportune, in vigore delle quali restano tolte le difficoltà citate, o che, se hanno scritto dopo, hanno scritto senza le dovute riflessioni alle parole delle Costituzioni Apostoliche.
Il prossimo Anno Santo, se piacerà al grande Iddio di prolungarci la vita fino a quel tempo, sarà il terzo Anno Santo che Noi avremo veduto celebrarsi in Roma: e ben ci ricordiamo delle dispute, e questioni, che con qualche impegno si ventilavano fra i Confessori di Roma, e poi fra i Confessori fuori di Roma, quando, terminata qui la celebrazione dell’Anno Santo, si trasmette ai luoghi fuori di Roma il Giubileo. Ci siamo adoperati, nelle Costituzioni che abbiamo redatte sull’Anno Santo, d’inserirvi quelle parole che, non meno da Noi che dai Dottori che hanno scritto prima di Noi, sono stimate di tal valore, che eliminano le difficoltà precedentemente sollevate.
Abbiamo anche fatto alcune dichiarazioni su talune questioni che restavano indecise e che non potevano dirsi risolte in seguito dalle sole parole inserite nelle Costituzioni. Ma non per questo ci lusinghiamo d’aver sciolto tutti i dubbi, che possono venire in capo agli uomini di cervello troppo sottile e metafisico; qualità quanto buona per le materie speculative, altrettanto incomoda per le materie morali. Speriamo però di aver fatto qualche cammino, che potrà forse essere proseguito con maggiore ampiezza da altri meno occupati di Noi.
E affinché quanto abbiamo fatto e pensato riesca utile agli altri, e particolarmente ai Confessori e direttori di anime, indirizziamo a Voi, o diletti figli, questa nostra Lettera Enciclica, adempiendo in questo modo la promessa che facemmo nella nostra Allocuzione Concistoriale pronunziata da Noi nel Concistoro tenuto il 5 maggio dell’anno corrente 1749. E affinché si escluda ogni confusione, e si proceda col dovuto ordine, tratteremo a parte di ciascheduna Costituzione sopra l’Anno Santo pubblicata da Noi fino al giorno presente.
Parte I
(Dell’Apostolica Costituzione, che incomincia “Peregrinantes”, in cui s’intima l’Universale Giubileo dell’Anno Santo, pubblicata il giorno 15 maggio, festa dell’Ascensione del Signore, 1749)
2. In questa nostra Costituzione si leggono le seguenti parole: “Vere pœnitentibus, et confessis, sacraque Comunione refectis”.
Noi siamo i primi che alla Confessione abbiamo unito la Comunione, annoverandola fra le opere ingiunte e prescritte per conseguire le Indulgenze dell’Anno Santo. I motivi della detta aggiunta sono stati da Noi espressi nella nostra Allocuzione Concistoriale fatta nel Concistoro tenuto il 5 Maggio 1749. Non crediamo che da veruno possa eccitarsi la questione se sotto nome di sacra Comunione intendasi la Comunione Sacramentale, oppure la Comunione Spirituale; giacché il Sacro Concilio di Trento, sess. 13, c. 8, fa menzione di tre Comunioni; cioè della sola Sacramentale, che è quella di coloro che la ricevono in peccato mortale; della sola spirituale, che è quella di coloro che sommamente desiderano di gustare il Pane Eucaristico con fede viva, “quae per dilectionem operatur”, ne sentono il frutto e l’utilità; e delle Sacramentale infine e spirituale, che è di quelli, che “prius ita se probant et instruunt, ut vestem nuptialem induti ad Divinam Mensam accedant”. Noi sotto nome di sacra Comunione abbiamo inteso ed intendiamo la Comunione sacramentale insieme e spirituale; essendo questo il senso ovvio delle parole, e non credendo mai, che possa cadere in mente a veruno, che possa intendersi sotto nome di sacra Comunione Sacramentale; come anche fu benavvertito dal P. Passerino (De indulgentiis quaest., 43 e 44), nonostante che egli scrivesse bensì dopo la condanna della proposizione fatta da Alessandro VII. il 7 settembre 1665. “Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto Ecclesiae”, ma scrivesse prima della condanna della proposizione fatta dal Venerabile Servo di Dio Innocenzo XI, il 2 marzo 1679: “Praecepto Communionis annuae satisfacit per sacrilegam Domini manducationem”.
3. Nella celebre Costituzione di Bonifacio VIII, che incomincia “Antiquorum” sotto il titolo “de poenitentiis et remissionibus”, nell’Estravaganti comuni, ove indice il Giubileo dell’Anno Santo, si leggono le seguenti parole: “vere poenitentibus, et confessis, vel qui vere poenitebunt et confitebuntur”, e nell’Estravagante Unigenitus di Clemente VI, nello stesso libro e sotto lo stesso titolo, si leggono queste altre parole: “vere poenitentibus et confessis”. Da queste parole altre volte è nata una grave controversia, se basti per conseguire l’Indulgenza la Confessione “in voto”, oppure si richieda la Confessione “in re”; che è lo stesso che dire, se per conseguire l’Indulgenza sia necessario confessare attualmente al Sacerdote i peccati, oppur se basti il pentirsene con un vero atto di contrizione, col proposito di confessarsene, differendo la Confessione ad altro tempo, e specialmente alla Pasqua, nel qual tempo ogni fedele è obbligato a ricevere la sacra Comunione.
4. La questione è indicata e non risolta dal Card. de Lugo (“de poenit.”, disp. 27, sect. 6, n. 64); Noi la troviamo formalmente discussa. Ludovico Bolognino, canonista di chiara fama, nel suo trattato De Indulgentiis inclina nel ritenere che basti l’atto di contrizione col detto proposito. Felice Sandeo, uomo pure celebre per i suoi scritti sopra il diritto canonico, in un suo Trattato De indulgentia plenaria, inclina nella stessa opinione; ma dice che il contrario è più sicuro. Le opere del Bolognino e del Felino sono stampate nei Trattati volgarmente detti Magni (tomo 14, editi a Venezia nel 1584, p. 145 verso, e p. 158 verso). L’insigne teologo Silvestro nella sua Somma “in verb. Indulgentia n. 20”, dopo aver mostrato inclinazione pel sentimento della Confessione in voto, consiglia l’attuale Confessione per conseguire le indulgenze; e dello stesso sentimento ancora è il Venerabile cardinal Bellarmino (tomo 2, Controversiarum lib. 1. “de Indulgentiis”, cap. 13. Tertia quaestio). Il Santarelli (Variar. resolut. quaest. 76, a n. 7 usque ad n. 23), con molta accuratezza raduna gli Autori che stanno per l’una e per l’altra opinione, e richiede l’attuale confessione per conseguire l’indulgenza dell’Anno Santo. E agli autori a lui radunati Noi aggiungeremo Gio. Battista Pauliani (lib. 3. cap. 2, p. 147 e ss.), che scrisse sopra il Giubileo dell’Anno Santo, pubblicato da Giulio III, che sostiene richiedersi l’attuale Confessione in vigore delle parole “vere poenitentibus et confessis”.
5. Il Navarro tanto rinomato, che una volta aveva seguito l’opinione che basti la Confessione in voto, mosso dall’autorità del Card. Gaetano, nel suo trattato del Giubileo (Notabil 18, n. 1 e ss. e n. 6), l’abbandonò, e divenne invitto seguace dell’opinione, che richiede l’attuale Confessione, riferendo il gran bene, che sapeva esser pervenuto dalla pratica dall’opinione che richiede l’attuale Confessione. Il Padre Viva (de Jubilaeo, quaest. 8, art. 3), che scrisse nell’occasione del Giubileo dell’Anno Santo pubblicato da Innocenzo XII, ed il P. Costantini nel suo Trattato dell’Anno Santo (§ 2, art. 5), pubblicato da Benedetto XIII, considerano che sotto le parole “vere poenitentibus” sono compresi i peccatori contriti, ma che aggiungendosi alle parole “vere poenitentibus” le altre “et confessis”, in queste ultime viene prescritta la Confessione attuale.
6. Può dirsi che questa opinione sia diventata sentimento della Santa Sede: poiché essendo stato proposto nella Congregazione delle Indulgenze il quesito se, siccome i Missionari che stanno nei paesi degli Infedeli celebrano lecitamente la S. Messa, premesso un atto di contrizione per qualche peccato commesso, non essendovi Confessore con cui possano confessarsi, e non dovendo i fedeli restar senza Messa nel giorno di festa, così debbano dirsi capaci di conseguir le Indulgenze concesse “vere poenitentibus et confessis”, facendo un atto di contrizione e non premettendo la Confessione, la detta Congregazione rispose non esserne essi capaci, ma doversi pregare il Sommo Pontefice di renderli capaci con nuova grazia, acciò, contriti, senza essersi confessati, mancando il Confessore, restino abilitati a conseguire le dette Indulgenze. Ed il nostro Predecessore Clemente XII approvò la risoluzione e concesse la grazia. I documenti sono riferiti nell’Opera del Padre Teodoro, Consultore della detta Congregazione delle Indulgenze (de Indulg. part. 1, cap. 11, art. 5 in fine).
7. Noi sotto l’espressione di “vere poenitentibus et confessis”, abbiamo inteso e sempre intenderemo l’attuale Confessione, che collochiamo fra le opere ingiunte da adempirsi per conseguire le Indulgenze. Sarebbe forse bastato il dire che così abbiamo inteso ed intendiamo; ma abbiamo creduto opportuno esporre quanto abbiamo fatto, perché si riconoscano i fondamenti ai quali resta appoggiato il nostro sentimento.
8. Prosegue la Costituzione Peregrinantes: in essa, dopo esservi prescritta la visita delle quattro Basiliche, San Pietro, San Paolo, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore, si aggiunge che la detta visita si faccia “semel saltem in die, per triginta continuos, aut interpolatos dies, sive naturales sive etiam ecclesiasticos, nimirum a primis vesperis unius diei usque ad integrum ipsius subsequentis diei verspertinum crepusculum computandos, si Romani, vel incolae Urbis; si vero peregrini, aut alias externi fuerint, per quindecim saltem huiusmodi dies”: colle quali parole ben intese, e come Noi le intendiamo, si tolgono di mezzo due questioni altre volte citate.
9. La prima, se, siccome la visita delle quattro Basiliche si può fare a tenore della Costituzione in giorni interpolati, come per esempio si può fare una visita delle quattro Basiliche il 10 del mese di gennaio, ed un’altra visita delle quattro Basiliche il 15, così possa farsi la visita per esempio di due Basiliche in un giorno, e la visita di due altre Basiliche in un altro giorno, finché sia compiuto il numero delle trenta, o rispettivamente quindici visite per ciascuna Basilica.
10. Le parole “saltem semel in die” si leggono ancora nella citata Decretale di Bonifacio VIII “Antiquorum”: ed il chiosatore, commentando le dette parole, attesta che il detto Pontefice in Concistoro dichiarò potersi fare le visite delle Basiliche nel modo poc’anzi accennato, cioè di una Basilica in un giorno, e di un’altra in un altro, purché il numero delle visite in ciascheduna Basilica sia il trentesimo quanto ai Romani, ed il decimoquinto quanto ai Forestieri. Quando sussista il fatto riferito dal chiosatore, crediamo doversi dire che il Pontefice Bonifacio non dichiarò che tale fosse l’intelligenza delle parole “saltem semel in die”, ma che concedette per grazia particolare, che, nonostante la contraria disposizione della sua Decretale, potessero farsi le visite delle Chiese nel modo accennato. Ed infatti quanti hanno scritto nei tempi susseguenti sopra le Bolle del Giubileo dell’Anno Santo, nelle quali sempre si ritrovano le parole “saltem semel in die”, valutando dirsi “in die” in singolare, e non “in diebus” in plurale, hanno detto doversi fare la visita delle quattro Chiese in un giorno. Si possono vedere il Navarro (De Jubilaeo, et Indulgentiis notab., 32 n. 41), ed il Benzonio (De anno Jubilaei, lib. 5 dub. 5). Così pure discorrono il Santarelli (Variar. Resolut. Quaest. 75, n. 1 e ss.) il Lavorio (De Jubilaeo, et indulgentiis, part. 1 cap. 17, n. 5); il Quarti (Trattato del Giubileo, punt. 2 dub. 1); il Passerino (De Indulgentiis, quaest. 49, n. 363); il Pasqualigo (De Jubilaeo, quaest. 45); il Ricci (Trattato del Giubileo, cap. 117), che di più aggiunse che, visitandosi dai Sommi Pontefici le Basiliche nell’Anno Santo, si visitano tutte quattro in un giorno.
11. Ciò nonostante, fu creduto ben fatto nell’occasione dell’Anno Santo del 1700, intimato dal Pontefice Innocenzo XII, il sottoporre ad un nuovo esame in una Congregazione particolare composta di vari Cardinali e Prelati il sopraddetto punto, se la visita delle quattro Chiese dovesse farsi in un sol giorno, oppure potesse farsi in giorni interpolati, visitando per esempio due Chiese in un giorno, e due in un altro; e concordemente fu risoluto che dovevano farsi tutte in un giorno. Così ancora fu intimato in una Notificazione pubblicata dal Cardinale Gasparo di Carpegna, in quei tempi Vicario di Roma. I nomi degli intervenuti alla Congregazione e la risoluzione della medesima sono registrati da Gio. Battista Riganti sopra le “Regole della Cancellaria (Tom. 4, ad regulam 53, ann. 22, usque ad finem); la Dichiarazione si ritrova stampata dal Padre Viva, De Indulgentiis (p. 668, edit. Patavin., ann. 1715), ed è anche indicata dal Padre Vanranst, Opuscul. de Indulgentiis, et Jubilaeo (quaest. 7, n. 10). Noi, aderendo all’ovvia intelligenza delle parole “semel saltem in die”, alla comune opinione dei Dottori ed alle precedenti risoluzioni, nella nostra Costituzione Peregrinantes ci protestiamo d’aver inteso doversi fare la visita della quattro Chiese in un giorno.
12. La seconda controversia riguarda la misura del giorno in cui, come si è detto, deve farsi la visita delle quattro Chiese. Alcuni hanno creduto doversi misurare il giorno dalla mezzanotte precedente all’altra mezzanotte del giorno susseguente, per esempio dalla mezzanotte del giovedì fino alla mezzanotte del venerdì susseguente. Altri poi hanno creduto doversi misurare il giorno dai Vespri del giorno precedente ai Vespri del giorno susseguente, per esempio dai Vespri del Giovedì fino agli altri Vespri del venerdì susseguente; che è lo stesso che dire fino al principio della notte, ossia alle ventiquattr’ore del venerdì, giacché la compieta è il compimento delle orazioni del giorno.
13. Fu esaminata questa controversia nell’occasione dell’Anno Santo celebrato dal Pontefice Clemente X e non fu risolta, come attesta il Febei (De anno Jubilaei, § 2, cap. 15, p. 241). Fu sottoposta a nuovo esame nell’occasione dell’Anno Santo intimato da Innocenzo XII. Il Riganti nel luogo citato aderì all’opinione che il giorno dovesse computarsi dai primi Vespri fino ai Vespri del giorno seguente. Non mancò di portare validissime ragioni pel suo assunto, riflettendo molto a proposito che le Porte Sante si aprono nella Vigilia della Natività di Nostro Signore avanti i Vespri, e si chiudono nella susseguente Vigilia della Natività del Signore dopo i primi Vespri, cioè vicino al tramontare del sole. Furono queste ragioni pregiate, ed abbracciate da alcuni che intervennero alla Congregazione, e da altri, i pareri dei quali furono dalla stessa Congregazione richiesti. Altri poi della Congregazione, ed anche dei consultati dalla stessa Congregazione, seguirono la sentenza, che il giorno dovesse misurarsi da una mezzanotte all’altra mezzanotte. Prevalse questa opinione, come può vedersi nello stesso Riganti. Nella citata Notificazione del Cardinale di Carpegna Vicario, fu dichiarato che il giorno debba intendersi cominciare e finire da una mezzanotte all’altra. Ma Noi, acciò possano i fedeli più facilmente adempiere la visita delle quattro Basiliche nell’imminente Anno Santo, abbiamo nella nostra Costituzione tolta di mezzo ogni disputa, dichiarando che la visita delle quattro Basiliche possa farsi o nell’una o nell’altra maniera, cioè o da una mezzanotte all’altra mezzanotte, o dai Vespri del giorno precedente fino ai vespertini crepuscoli del giorno susseguente.
14. Infine, nella citata Costituzione Peregrinantes viene stabilito che quelli che hanno intrapreso il viaggio per Roma, o che arrivati a Roma non possono o compiere o incominciare la visita delle Basiliche, prevenuti dalla morte, o impediti per altra legittima causa, godano il frutto dell’Indulgenza purché siano pentiti, abbiano fatto la Confessione, ed abbiano ricevuto la santa Eucaristia.“Eosdem vere poenitentes, et confessos, ac sacra Comunione refectos, praedictae Indulgentiae, et remissionis participes perinde fieri volumus, ac si dictas Basilicas diebus a Nobis praescriptis re ipsa visitassent”.
15. Il Pontefice Bonifacio VIII nella più volte citata sua Decretale “Antiquorum”, in cui intima l’Anno Santo, non inserì la predetta dichiarazione comprensiva dei Forestieri, ossia Pellegrini; e perciò nacque la controversia, se essi nelle dette circostanze avessero conseguita l’Indulgenza; per cui egli fu necessitato a fare una verbale dichiarazione in Concistoro favorevole ai Forestieri, come attesta il chiosatore della Decretale “Antiquorum, vers. sedquaero: aliquis vere poenitens et confessus”, fra l’Estravaganti comuni. Fu sollevata poi la questione, se, senza la detta dichiarazione, quelli che, disposti a venire a Roma, ed avendo anche intrapreso il viaggio, oppure giunti a Roma, non avendo potuto o incominciare o finire la visita prescritta delle Basiliche, purché fossero pentiti delle loro colpe, e si fossero confessati, conseguissero l’Indulgenza del Giubileo. Né mancò chi opinava che la conseguivano. I più accreditati furono di parere contrario, non conseguendosi l’Indulgenza per la sola volontà, ma essendo necessario l’effetto. Così discorre il Felino nel suo Trattato De Indulgentiis, inter Tractatus Magnos citat. (tomo 14, p. 159 a tergo unum 36). Il sopracitato ancora Giovanni Battista Paulini (lib. 3 da Jubilaeo, cap. 5) provò quello stesso assunto con vari argomenti. Una simile controversia è trattata da S. Tommaso (Quodlibet, 2, art. 16), ove chiede se chi aveva preso la Croce per portarsi al recupero della Terra Santa, per la quale insigne azione avrebbe conseguito l’Indulgenza Plenaria, la conseguisse se, essendo in istato di vera penitenza, morisse prima di intraprendere il viaggio. Il Santo la risolve dicendo che è necessario osservare bene il testo della concessione dell’Indulgenza; perché se nel testo si dice che l’Indulgenza si concede a chi prende la Croce, il Crocesignato subito acquista l’Indulgenza, e ne è partecipe anche se muore prima d’essersi posto in viaggio; ma se nel testo della concessione dell’Indulgenza, essa viene concessa a quelli che passeranno il mare, il Crocesignato che muore prima di passare il mare non consegue l’Indulgenza.
16. Il Pontefice Clemente VI, che fu colui che ridusse il Giubileo dai cento anni prefissi da Bonifacio VIII ai cinquanta, nella sua Decretale Unigenitus, sotto il titolo “de Poenitentiis, et remissionibus” fra “l’estravaganti comuni”, fu il primo che pose in carta, e registrò nella Decretale suddetta, la dichiarazione favorevole ai Pellegrini o Forestieri, avendola inserita nella sopraddetta sua Decretale. Però il celebre giureconsulto Giovanni di Anania, Arcidiacono di Bologna, nel suo Trattato De Jubilaeo, sotto la rubrica “de sortilegiis”, dopo aver proposto quattordici dubbi da esaminarsi sulla materia del Giubileo, nel n. 9 ripone il seguente: “Dubitatur de illo, qui ivit usque ad mediam viam, et non potuit ulterius ire; de illo, qui non implet numerum dierum”, ed a questo dubbio risponde così: “Ista tolluntur in Bulla praecedenti”, che è quella di Clemente VI, da lui stesso ricordata in precedenza.
Nelle Costituzioni ed intimazioni degli Anni Santi dei Pontefici Successori si trova la stessa dichiarazione. E Noi, per eliminare tutte le controversie, abbiamo ben volentieri aderito al loro esempio, avendola inserita nella nostra Costituzione Peregrinantes; con l’avvertenza, però, che questa dichiarazione comprende unicamente i Forestieri, e non s’estende ai Romani, o agli abitanti in Roma, come anche fu ben osservato dal Benzonio (De anno Jubilaei, lib. 5, dub. 10), provvedendosi ai Romani, ed abitanti di Roma, impediti, ed impotenti a far le visite delle Basiliche, in altra maniera, come altrove si vedrà.
Parte II
(Della Costituzione che incomincia: “Cum Nos nuper”, datata 17 maggio 1749)
17. Nei primi cinque Giubilei non si legge che fossero sospese le altre Indulgenze, né le altre facoltà d’assolvere dai casi riservati, ed il primo che facesse la detta sospensione per l’occasione dell’Anno Santo fu il Pontefice Sisto IV, come si vede nella sua Decretale: “Quemadmodum” sotto il titolo “de poenitentiis et remissionibus” negli “Estravaganti comuni”, per invitare i fedeli a venire a Roma, a conseguire la plenaria Indulgenza, che egli nell’Anno Santo loro offriva; al suo esempio aderirono gli altri suoi Successori. Alcuni inserirono la sospensione delle Indulgenze e facoltà nella stessa Bolla, in cui indicevano il Giubileo dell’Anno Santo. Così praticò Sisto IV; Alessandro VI fece lo stesso, ma con Costituzione separata. L’esempio di Sisto IV in tutto e per tutto fu seguito da Clemente VII e da Giulio III, come appare dalle Bolle dei Giubilei. Gregorio XIII fu quello che rimise in piedi la sospensione con Bolla separata da quella del Giubileo, come aveva fatto Alessandro VI, e così poi si è proseguito in avvenire.
Il Sairo, il Valenza, il Salas, seguiti dal Padre Baldello (tomo 1 Theolog. Moral., lib. 5 “de Lege”, disp. 16, n. 8) dissero essere superflua la detta sospensione essendo già inserita nel Diritto Canonico quella di Sisto IV, come si è detto. Noi ben sappiamo doversi rispettare non solo quelle Decretali, che sono inserite nelle collezioni fatte per ordine di Gregorio IX, di Bonifacio VIII e di Clemente V, ma anche le altre, che si dicono “Estravaganti comuni”, fra le quali si trova la citata di Sisto IV. Sebbene la collezione di queste sia stata fatta con autorità privata, tuttavia la fonte da cui sono state tratte è la stessa di tutte le altre, essendo derivate, quelle e queste, dalla stessa Apostolica Autorità, come anche molto bene annota il Venerabile Fratello vivente Vescovo di Feltre nella sua bell’opera (Institution. Juris Canonici, cap. 59, n. 8), recentemente data alle stampe. Ma, riflettendo Noi potersi per lo meno ragionevolmente dubitare se sia stata revocata la sospensione fatta dal Pontefice Sisto IV delle Indulgenze e Facoltà, da ciò è derivata la necessità della nuova sospensione delle Indulgenze e Facoltà, che si fa quando s’indice l’Anno Santo.
18. La sospensione delle Indulgenze e Facoltà fatta da Sisto IV fu concepita con le seguenti parole: “usque ad nostrum, et eiusdem Sedis beneplacitum suspendimus, illasque durante beneplacito nostro, et Sedis praedictae, suspensas esse volumus, nec interim alicui suffragari”; quanto viene stabilito con la clausola “ad beneplacitum Sedis Apostolicae” dura anche dopo la morte del Papa che ha stabilito, non cessando lo stabilito se non è revocato dal Successore: “si usque ad Apostolicae Sedis beneplacitum gratia concedatur; tunc enim, quia Sedes ipsa non moritur, durabit perpetuo, nisi a successore fuerit revocata”: il che non succede allorché si fa l’atto dal Pontefice “usque ad suae voluntatis beneplacitum”, perché la concessione cessa con la morte del concedente: “Si gratiose tibia Romano Pontifice concedatur, ut beneficia, quae tempore tuae promotionis obtinebas, posses usque ad suae voluntatis beneplacitum retinere; huiusmodi gratia per eius obitum, per quem ipsius beneplacitum omnino extinguitur, eo ipso expirat”. Sono parole del Pontefice Bonifacio VIII, nel cap. “Si gratiose, de rescriptis, in sexto”.
19. Il Navarro nei suoi Consigli (lib. 5, De poenitentiis et remissionibus consil., 17), dice d’aver trattato con accuratezza questa materia; ed è vero, avendone ampiamente discorso nel suo trattato De Jubilaeo, et Indulgentiis Notabil. (28, n. 27 et 28, ac Notabil. 33 n. 7). Ivi, dopo aver pondera tal’importanza della clausola “ad nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum”, dice esser certa la morte di Sisto IV, ma non sapersi se egli prima di morire revocasse la sospensione, oppure se qualche altro suo Successore facesse ciò; pertanto si mostrò parziale e opinabile che la sospensione di Sisto durasse ancora. Il Navarro viveva ai tempi di Gregorio XIII. Avendo osservato che questo Pontefice nella sospensione delle Indulgenze dell’Anno Santo si servì della clausola “ad Nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum”, ne parlò cogli ufficiali della Curia Romana, che gli risposero non aver mai il Pontefice Sisto fatta revoca generale della sospensione, né potersi pretendere essere stata indotta la revoca per essere passato l’anno, ma potersi credere che lo stesso Sisto facesse, passato l’Anno Santo, una revoca particolare della sospensione di alcune indulgenze, per aderire alle preci d’alcuni fedeli. Aggiunsero che anche il Pontefice Gregorio XIII era per regolarsi nella stessa maniera; quanto viene asserito dal Navarro resta anche confermato dal Benzone (De Anno Jubilaei, lib. 4, cap. 8, dub. 6) e dal P. Teodoro (tomo 1 de Indulgentiis, cap. 13, art. 5).
20. Ma se taluno avesse detto, o dicesse, esser vero, che non cessano di validità le Pontificie determinazioni concepite con le parole “ad nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum” per la morte del Pontefice che le ha scritte, ed esser necessaria la revoca di qualche suo successore, potersi anche credere che Sisto IV, passato l’Anno Santo, non facesse revoca espressa e generale della sospensione, ma ne facesse una particolare confermando alcune Indulgenze sospese; ma nello stesso tempo avesse soggiunto, o soggiungesse darsi alcune revoche, come parlano le scuole, virtuali ed equipollenti alle revoche espresse, ed esser quelle intervenute nel caso di cui si tratta, giacché, nonostante la sospensione fatta dell’Indulgenza nell’Anno Santo, si è sempre saputo dai Sommi Pontefici, che uomini pii e religiosi, passato l’Anno Santo, hanno predicato e pubblicato le Indulgenze sospese, le hanno inserite nei loro libri, e sopra esse hanno scritto diffusamente, senza aver mai la Sede Apostolica fatto un passo contro alcuno degli atti predetti, ancorché non abbia tralasciato di proibire le indulgenze apocrife, ed anche di individuare con vari decreti le revocate, ogni volta che è venuta l’occasione di farlo; avrebbe senza dubbio posto, come suol dirsi, alle strette il Navarro e porrebbe ancora alle strette chiunque si fosse dato o si desse per seguace della di lui opinione.
21. La riflessione non è nostra, ma nel Castro Palao nelle sue “Opere Moral (§ 4, tract. 24, disput. unic, punct. 12, § 2 n. 12 et 13). E quando dalla predetta riflessione altro non si possa dedurre, o si deduca, se non che per lo meno la materia è dubbia, ciò è potuto bastare ai nostri Predecessori, ed è bastato a Noi, per fare una nuova sospensione delle Indulgenze e Facoltà nell’occasione del Giubileo dell’Anno Santo, nonostante la sospensione di Sisto IV inserita, come si è detto, nel Diritto Canonico.
Nella nostra Costituzione “Cum Nos nuper”, della quale presentemente parliamo, non ci siamo serviti della clausola “ad Nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum”, ma di quell’altra “Apostolica auctoritate suspendimus... easque, eodem Anno durante, nulli prodesse aut suffragari debere”. Abbiamo adoperato questa clausola, sia perché Clemente VIII nella sospensione delle Indulgenze e Facoltà nell’Anno Santo, se ne avvalse, ed al suo esempio hanno aderito tutti gli altri suoi Successori, nei tempi nei quali si sono celebrati gli Anni Santi, sia perché con essa si leva di mezzo la difficoltà altra volta promossa, se dopo l’Anno Santo duri o non duri la sospensione delle Indulgenze, come osservano molto a proposito il Lavorio (De Jubilaeo et Indulgentiis, § 1 cap. 10, n. 13), ed il Quarti (Trattato del Giubileo, punto primo della sospensione delle Indulgenze, dub. 7).
22. Chi ha qualche pratica, benché mediocre, degli autori morali, sarà senza dubbio informato delle molte questioni, che da essi si promuovono in ordine alle Indulgenze che si sospendono nell’Anno Santo. Noi, per rimuoverle, nella nostra Costituzione abbiamo fatto una sospensione generale. Ma prima, come può leggersi in essa, abbiamo sottratto dalla revoca generale alcune Indulgenze, che abbiamo ancora espresse e nominate: il che porta con sé la conseguenza che quelle che non sono nominatamente preservate, debbonsi intendere sospese. Grande era la controversia, se sotto la sospensione comprendevansi le sole Indulgenze plenarie, oppure se essa si estendeva anche alle non plenarie, e parziali. Il Navarro (De Jubilaeo et Indulgentiis notabili, 33, n. 26), il Benzone (De Jubilaeo, lib. 4, cap. 8, dub. 2); il Lavorio (De Jubilaeo, § 1, cap. 10, n. 3 et 4); il Viva (De Jubilaeo praesertim Anni Sancti, quaest. 4, art. 1), scrissero che restavano sospese le sole plenarie. Altri però erano d’opinione che restassero sospese le plenarie e le non plenarie, ossia le parziali. Così scrissero il Vanranst (Opuscul. Histor. Theologic. de Indulgentiis, et Jubilaeo, quaest. 5), il Quarti (Trattato del Giubileo, cap. 3, punto 1), il Pignatelli (Trattato dell’Anno Santo, cap. 13, dub. 10). Nasceva la difficoltà delle varie formule adoperate nelle sospensioni, leggendosi in alcune le seguenti parole: “Omnes et singulas Indulgentias plenarias”; in altre: “Omnes et singulas Indulgentias”. Riflettendo alcuni che, ancorché nelle formule sospensive non fossero nominate le Indulgenze non plenarie, si doveva ciò nonostante credere che fossero comprese, avendo alcuni Pontefici, durante l’Anno Santo, concesso che alcune parziali Indulgenze fossero rimesse, e si pubblicassero; il che non avrebbero fatto, se non avessero avuto per il futuro l’intenzione di comprenderle sotto la sospensione. Così scrisse il P. Costantini (Trattato del Giubileo dell’Anno Santo, § 3, cap. 7), e padre Teodoro (De Indulgentiis, tomo 1, cap. 13, art. 5, quaest. 2). Noi, per eliminare ogni questione, dopo aver espresso le Indulgenze che non revochiamo, soggiungiamo così: “Caeteras omnes, et singulas indulgentias tam plenarias quam non plenarias suspendimus et suspensas esse declaramus”.
23. Senza allontanarci dalla materia, diremo che abbiamo eccettuato e sottratto dalla revoca le Indulgenze concesse direttamente per le anime dei defunti. Restava la controversia in ordine a quelle che i vivi possono conseguire con la facoltà d’applicarle per modo di suffragio ai Defunti. Il Quarti (Trattato del Giubileo, cap. 3, punto 1, p. 198), ed il Pignatelli (Trattato dell’Anno Santo, cap. 13, dub. 20), opinarono che le sopraddette Indulgenze non fossero comprese sotto la revoca. Furono di contrario parere il Viva (De Jubilaeo, quaest. 4, art. 4), il Vanranst (Opuscul. Histor. Theolog. de Indulgentiis, et Jubilaeo, quaest. 5, n. 9), ed il Costantini (Trattato del Giubileo, § 3, cap. 7, p. 244). Né può negarsi che questa non sia stata la sentenza più plausibile, ed anche in molti Anni Santi praticata. Il fu Abate, poi Cardinale, Michelangelo Ricci, Segretario della Congregazione delle Indulgenze, nel tempo dell’Anno Santo celebrato da Clemente X, nelle Congregazioni che si fecero, e nelle quali fu esaminata e non esaudita l’istanza di alcune persone devote, affinché fosse stabilito che la generale sospensione delle Indulgenze non comprendesse quelle concesse ai vivi con facoltà d’applicarle ai Defunti, si dimostrò molto attaccato all’opinione, che sostiene essere le predette Indulgenze sospese nell’Anno Santo, e comprese sotto la revoca, ossia generale sospensione. Viene addotta anche la seguente ragione; nelle Indulgenze che si concedono ai vivi colla facoltà d’applicarle ai morti “per modum suffragii”, si possono considerare due cose; una, che è la principale e che riguarda i vivi; l’altra, che è accessoria, e che riguarda i morti; essendo compresa sotto la revoca la parte principale, non sembra poter restare esente la parte accessoria.
24. Tralasciando le precedenti Notificazioni, pubblicate negli altri Anni Santi, si legge in quella pubblicata dal Cardinale di Carpegna, Vicario di Roma, l’anno 1675, Anno del Giubileo, d’ordine del Pontefice Clemente X: “Non intelligantur suspensae Indulgentiae Altarium privilegiatorum pro Defunctis; verum illae suspensae habeantur, quae possunt sibi consequi Vivi, ut eas possint concedere Animabus Purgatorii per modum suffragii”. Simili furono le Notificazioni pubblicate nell’Anno Santo celebrato nel tempo d’Innocenzo XII. Anche il Pontefice Benedetto XIII camminò cogli stessi orientamenti nella sua Notificazione pubblicata il 10 gennaio 1725, Anno del Giubileo. Ma essendo indicibile la devozione di quel pio e devoto Pontefice Benedetto, Nostro Benefattore, verso le anime del Purgatorio, come ben si riconosce anche dai sermoni sopra il Purgatorio da lui dati alle stampe, il 9 febbraio dell’anno stesso pubblicò un’altra Notificazione, che può vedersi nella “Storia degli Anni Santi” (pubblicata dall’Alfani, p. 564); successivamente, il 28 aprile dell’anno medesimo spedì un Breve, che si ritrova stampato dal Padre Teodoro nel più volte citato suo Trattato (De Indulgentiis, part. 1, p. 375), in cui dichiarò non esser comprese sotto la revoca da lui fatta nell’Anno Santo le Indulgenze concesse ai vivi colla facoltà d’applicarle ai Defunti, in quella parte, però, solamente, che riguarda il suffragio delle anime dei morti. E sebbene sia regola che le Indulgenze concesse ai vivi non possano applicarsi “per modum suffragii” ai morti, se ciò non si esprime nella concessione, aggiunse che durante l’Anno Santo, affinché le povere anime del Purgatorio non restassero senza gli opportuni suffragi, i vivi potessero applicare le Indulgenze a loro beneficio, ancorché nella concessione non fosse espressa la facoltà di poterle applicare ai Defunti. E Noi nella nostra Costituzione ben volentieri abbiamo seguito l’esempio d’un sì grande Pontefice.
25. In questa Nostra Costituzione Cum Nos nuper, non solo, come fino ad ora si è detto, si sospendono, durante l’Anno Santo, le Indulgenze, ma ancora tutte le Facoltà e gli Indulti d’assolvere dai casi riservati anche in “Bulla Coenae”, giusta ciò che si legge nel § “Caeteras omnes”. Come ci siamo regolati nella sospensione delle Indulgenze, ci siamo altresì regolati nella sospensione delle Facoltà e degl’Indulti, che non abbiamo inteso comprendere sotto la revoca; dal che consegue che le non eccettuate restano comprese.
Nella generale sospensione delle Facoltà e degl’Indulti si era altre volte dubitato se erano comprese le Facoltà che competono ai Prelati Regolari, per ragione del proprio ufficio, d’assolvere i loro sudditi regolari dai casi riservati, e dispensare sopra alcuni impedimenti, come può vedersi presso il Viva (De Jubilaeo, quaest. 4, art. ult., § 4); il Costantino (Del Giubileo dell’Anno Santo, part. 3, cap. 7, p. 250), ed il Pasqualigo (q. 160). Ma Noi per togliere ogni ambiguità fra le Facoltà eccettuate dalla Sospensione, abbiamo eccettuato quelle “Superiorum Ordinum Regularium, quaecumque ipsis in regulares pariter sibi subiectos a Sede Apostolica praedicta tributa fuerunt”.
26. Ma non godendo i Regolari i soli Indulti e Facoltà sopra i loro sudditi regolari, ma altresì alcuni di loro sostenendo d’aver Facoltà ed Indulti, loro concessi dalla Sede Apostolica e non mai revocati d’assolvere dai casi riservati alla stessa le persone secolari, e di poter commutar voti e concedere varie altre cose, che qui non è d’uopo ricordare; resta in piedi una gran controversia, se le medesime restino comprese sotto la sospensione degl’Indulti e Facoltà, che si fa nell’Anno Santo. In tale controversia alcuni vogliono che restino sospese le Facoltà d’assolvere dai riservati, e commutar voti, ancorché non conferite per cagione, o con occasione delle Indulgenze; ed altri distinguono fra le Facoltà d’assolvere conferite per cagione, o con occasione delle Indulgenze, e le Facoltà conferite per altri motivi; dicendo che le prime nell’Anno Santo restino sospese, e non le seconde; come può vedersi presso il Viva nel luogo citato, il Costantini pure nel luogo citato (p. 246 e ss.), il Vanranst citato (Opuscul. de Indulgentiis, Q. 5), e presso molti altri, che qui è inutile nominare.
27. Chi aderisce alla prima opinione cioè che restino sospese le Facoltà e gl’Indulti concessi per cagione ed occasione delle Indulgenze, o per altri motivi, si fondano sopra l’ampiezza con cui sono concepite le Bolle sospensive, e sopra l’eccettuazione di alcune Facoltà ed Indulti dalla generalità delle sospensioni; come può vedersi presso il Sorbo ed il Rodriguez riferiti dal Pasqualigo (cit., q. 160). A conferma di questo orientamento si può valutare una decisione del Pontefice Giulio III, che, nell’Anno del Giubileo, sospese a quei Confessori, che l’avevano, la Facoltà di assolvere dai casi riservati alla Sede Apostolica, per grazia particolare concessa ai Padri della Compagnia di Gesù, durante l’Anno Santo che allora correva, il poter godere del privilegio di assolvere dai casi riservati al Sommo Pontefice ed alla Sede Apostolica, concesso loro da Paolo III, non certamente per cagione o in occasione delle Indulgenze, ma per altri motivi. Da ciò deriva che i detti privilegi erano stati compresi dal Pontefice sotto la sospensione che aveva fatta nell’Anno Santo. Il fatto è riferito dall’Orlandini nella “Storia della Compagnia di Gesù”, ed è contestato dal Febei (Tract. de Anno Jubilaei, § 2, cap. 10, p. 162); dal Vittorelli (Storia dei Giubilei Pontifici, § 3, p. 371); dall’Alfani nella “Storia degli Anni Santi (p. 311 e ss.), e dal Ricci (Trattato dei Giubilei, cap. 38).
28. Chi poi è partigiano della seconda opinione, riflette che i Romani Pontefici sono stati soliti concedere alcune Facoltà per facilitare l’acquisto delle Indulgenze e per rimuovere gl’impedimenti. Esse sono le sole che s’intendono sospese nell’Anno Santo, militando per la sospensione di queste il desiderio che nell’Anno Santo si portino i fedeli a Roma per acquistare le Indulgenze; ma non che restino sospese le Facoltà assolutamente concesse non in ordine alle Indulgenze, né per causa d’esse. Così, dopo molti altri, sostiene il Quarti (Trattato del Giubileo, c. 3, n. 2, p. 219).
Il Navarro, commentando la Bolla sospensiva delle Indulgenze fatta da Gregorio XIII nell’anno del Giubileo, ancorché avesse facile l’accesso al Papa, da cui era ben veduto ed apprezzato, riferisce (De Jubilaeo et Indulgentiis, notabili 33, sub n. 2), che per non incomodarlo così spesso, trattò col Prelato Datario di quel tempo, uomo molto preparato e che era ben informato della mente Pontificia, e l’interrogò se sotto la sospensione generale restavano comprese le Facoltà e gli indulti concessi per altri motivi, e non per cagione ed in occasione delle Indulgenze; ne rirportò la seguente risposta: “Intentionis Sanctissimi Domini Nostri fuisse suspendere solas et omnes Indulgentias plenarias, et sola et omnia earum quaerundarum causa concessa, et indulta; ita quod nulla Indulgentia, quae non esset plenaria, nec ulla Facultas, quae non esset causa Indulgentiae plenariae quaerendae concessa, censeatur suspensa”. Altra simile dichiarazione di Clemente VIII viene riferita dal Cardinale de Lugo (De Poenit., disp. 20, sect. 8, n. 145).
29. In questa controversia, se il Breve di sospensione generale di tutte le Indulgenze e Facoltà d’assolvere dai casi riservati alla Santa Sede, comprenda nell’Anno Santo solo le Facoltà concesse nel rispetto delle Indulgenze, oppure si estenda anche a quelle concesse senza alcun riferimento alle Indulgenze, Noi sempre abbiamo creduto e crediamo esser nata, e nascere, la diversità delle opinioni dalla diversità delle parole e delle clausole, con cui sono concessi i Brevi di sospensione; e dal non avere, chi ha scritto, fatto la riflessione che le Sospensioni non sono uniformi, e che sotto una Sospensione possono essere comprese tutte le Facoltà d’assolvere dai casi riservati, e sotto l’altra possono essere comprese soltanto alcune e non le altre. Nella Decretale “Quemadmodum” di Sisto IV, che fu il primo, come anche sopra si è accennato, che nell’Anno Santo sospese le Indulgenze e le Facoltà d’assolvere dai casi riservati, si leggono le seguenti parole: “Omnes et singulas plenarias, etiam ad instar Jubilaei etc., deputandi Confessores cum potestate absolvendi etiam in casibus Sedi Apostolicae reservatis, Facultates, Concessiones et Indulta, a Nobis, et eadem Sede, vel illius auctoritate concessas... suspendimus”. Questa stessa formula fu adoperata dai successori Alessandro VI, Clemente VII, e Giulio III nelle Costituzioni, nelle quali intimarono il Giubileo universale dell’Anno Santo.
Sono parole troppo generali, e non v’è motivo per poter restringere la sospensione alle Facoltà d’assolvere concesse in ordine alle Indulgenze, dovendo comprendere anche le Facoltà d’assolvere concesse per altri motivi; perciò non deve recar meraviglia a nessuno se il Pontefice Giulio III, che se n’era servito, concesse ai Padri della Compagnia di Gesù il potere, durante l’Anno Santo che celebrava, di assolvere dai casi riservati, valendosi del privilegio loro dato da Paolo III, che l’aveva prima compreso nell’ampiezza della sua sospensione, come poc’anzi si è detto.
30. L’ampiezza della formula durò fino a Gregorio XIII, che nella sospensione, che fece, delle Indulgenze e Facoltà, nell’Anno Santo da lui celebrato, la restrinse nel modo seguente: “De Apostolica potestatis plenitudine suspendimus... omnes et quascumque plenarias, etiam ad instar Jubilaei, et earum causa, Facultates, Concessiones et Indulta quaecumque a Nobis vel dicta Sede, eiusque auctoritate quibuscumque ecclesiis”. Sono degne d’osservazione le parole “et earum causa”, derivando da esse la comprensione sotto il Breve sospensivo delle sole Facoltà d’assolvere concesse ad intuito dell’Indulgenza, il che molto bene giustifica la spiegazione data dal suo Datario, ed il parere del Navarro, come pure si è sopra accennato.
31. La restrittiva di Gregorio XIII non fu mantenuta da Clemente VIII, che abbracciò di nuovo l’antica ampiezza: “Omnes et singulas Indulgentias, etiam perpetuas, vel peccatorum remissiones, vel Facultates, vel Indulta absolvendi etiam a casibus Sedi Apostolicae reservatis... suspendimus”; nella stessa maniera si sono regolati i suoi Successori, che hanno abbandonato le parole “vel earum causa”, dalle quali nasceva la restrittiva. Il Cardinale de Lugo nel passo sopra citato pretende doversi ammettere la sola sospensione delle Facoltà concesse in ordine alle Indulgenze e non delle altre accordate per altri motivi, ancorché nel Breve sospensivo di Clemente VIII manchino le parole “vel earum causa”, asserendo così aver dichiarato lo stesso Clemente: “Sed idem Pontifex interrogatus dixit eandem fuisse intentionem suam, et ad tollendum dubium, edita fuit interum eadem Bulla additis eisdem verbis”, cioè “earum causa”, Noi di questa mutazione non abbiamo alcun riscontro, e quando fosse sussistente dimostrerebbe che se nel Breve sospensivo non sono le parole “earum causa”, s’intendono comprese sotto tale ampiezza sia le Facoltà d’assolvere, sia altre in ordine alle Indulgenze, o ad altri motivi. Le parole “earum causa” furono pure tralasciate nei Brevi sospensivi di Urbano VIII e degli altri Successori.
Quantunque il suddetto Cardinal de Lugo, proseguendo nel suo impegno, dica che il Breve di Urbano deve intendersi secondo la spiegazione data all’altro di Clemente VIII, però va osservato che non dice che Urbano abbia così dichiarato, ma d’avere lui, Cardinale, così opinato: “Quare, cum interum de hoc dubitaretur, aeque dixi, non fuisse revocatam Regularium Facultatem”. Infatti, ripassati i registri dell’Anno Santo del Pontefice Urbano, non si è ritrovata alcuna memoria che riguardi la materia di cui si tratta. Si sono inoltre diligentemente letti i Registri delle Congregazioni tenute nell’anno del Giubileo celebrato dal Clemente X; da essi si è potuto ricavare che gli intervenuti erano del parere che, mancando nel Breve sospensivo le parole “et earum causa”, s’intendessero revocate le Facoltà d’assolvere, concesse o non concesse in ordine alle Indulgenze. Infatti fecero tutti gli sforzi affinché dal Sommo Pontefice si dichiarasse, come fu dichiarato, che anche durante l’Anno Santo potessero i Regolari valersi dei privilegi d’assolvere i propri i Sudditi Regolari nei casi riservati; il che non avrebbero fatto se non avessero supposto che sotto la sospensione del Pontefice Clemente fossero state comprese anche le Facoltà d’assolvere, non concesse ad intuito delle Indulgenze; essendo tali quelle che domandavano che si preservassero a favore dei Regolari.
32. Il Padre Costantini, nel suo Trattato più volte nominato (Dell’Anno Santo, part. 3, cap. 7, p. 245), dice molto bene, quando dice dipendere il tutto dall’intenzione del Papa. Noi nella Nostra Costituzione non abbiamo inserite le parole “et earum causa”, come fece Gregorio XIII; Noi non le abbiamo fatte rimettere in altra edizione della nostra Costituzione, come il Cardinal de Lugo dice essersi fatto da Clemente VIII; Noi molto valutiamo il valore delle parole; pertanto dichiariamo che, salve le Facoltà eccettuate espressamente, restino sospese, durante l’Anno Santo, le altre Facoltà d’assolvere dai casi riservati alla Sede Apostolica anche in Bulla Coenae, o in relazione alle Indulgenze, siano state concesse ad intuito o per altri motivi. Sebbene ciò dovrebbe essere sufficiente per manifestare, per quanto si riferisce al punto di cui si tratta, la Nostra intenzione, abbiamo tuttavia creduto risolutivo ripetere nell’altra Nostra successiva Costituzione, che comincia “Convocatis”, essere sospese tutte le Facoltà d’assolvere e dispensare, o concesse per causa ed in occasione delle Indulgenze, o per qualsiasi altro titolo o causa, quando si tratta dell’uso d’esse fuori di Roma, non però in Roma; e quando si tratta dell’uso delle medesime fuori di Roma sopra i Secolari, non però quando si tratta del loro uso o fuori di Roma, o in Roma, sopra i Sudditi Regolari di quei Prelati e Superiori Regolari, che sono in legittimo possesso delle dette Facoltà; come anche si è accennato nel precedente § 24.
Parte III
(Dell’Apostolica Costituzione che incomincia “Convocatis”, datata 25 novembre 1749)
33. Non è qui Nostra intenzione di comporre una Storia degli Anni Santi, essendo ciò già stato eseguito da molti altri, ed anche in occasione dell’Anno Santo celebrato dal Pontefice Benedetto XIII dal citato Padre Alfani dell’Ordine dei Predicatori. Pertanto ci asterremo dal riferire, come dai Nostri Predecessori incominciarono a designarsi, ed in qual numero, i minori Penitenzieri, e successivamente altri aggiunti ad essi nelle Basiliche dei Santi Apostoli Pietro, Paolo, S. Giovanni e S. Maria Maggiore, per sentire le confessioni ed assolvere dai loro peccati tutti coloro che venivano a visitare per conseguire la plenaria Indulgenza. Né tampoco parleremo della designazione che in un secondo tempo fu compiuta dal Cardinal Vicario di Roma di altri Confessori, che nelle loro Chiese potessero sentire le Confessioni per maggior comodo dei penitenti. La designazione, tanto dei Penitenzieri minori nelle Basiliche, quanto degli Aggiunti, come pure dei Sacerdoti eletti dal Cardinale Vicario, è stata da Noi trovata introdotta, e possiamo dire d’averla veduta in pratica negli altri due Anni Santi precedenti, che abbiamo veduto celebrare in Roma. Con l’Oracolo Pontificio dal Cardinale Penitenziere si davano le opportune Facoltà ai minori Penitenzieri delle Basiliche ed agli Aggiunti; e con lo stesso Oracolo si davano dal Cardinale Vicario alcune Facoltà ai Confessori, che egli designava. Da ciò derivava una specie di confusione e d’imbarazzo, ancorché si andassero pubblicando Istruzioni pel retto uso delle Facoltà concesse agli uni e agli altri, e con varie notificazioni si andassero sciogliendo vari dubbi che si andavano proponendo. Noi abbiamo procurato d’unir tutto in una Costituzione, che è quella della quale ora parliamo. In essa abbiamo inserite le Facoltà, che concediamo ai Penitenzieri minori delle Basiliche ed agli Aggiunti in esse e in altre chiese di Roma; le istruzioni pel retto uso di esse; le Facoltà che si danno ai Confessori deputati dal Cardinale Vicario; le dichiarazioni su alcuni dubbi altre volte proposti, affinché in un colpo d’occhio, come suol dirsi, ciascuno possa vedere quanto è necessario per adempiere nel futuro Anno Santo il ministero di Penitenziere e di Confessore, designato come sopra. Sicché altro non resta che esortare ed ingiungere, come facciamo, a ciascuno, o Penitenziere o Confessore deputato, di leggere attentamente quanto a ciascuno di loro viene concesso, per non superare i confini dell’autorità, in pregiudizio dell’anima propria e delle anime dei loro Penitenti.
II
(Delle Facoltà concesse nella Costituzione “Convocatis” per l’imminente Anno Santo ai Penitenzieri in ordine alle assoluzioni dai peccati e alle censure incorse)
34. Due ci sembrano le cose notabili nel tema proposto: la prima, che riguarda i penitenti; l’altra, che appartiene ai peccati.
35. Grande è la controversia, se alcuni Regolari possano nel tempo del Giubileo dell’Anno Santo, oppure in altri Giubilei, nei quali si dà ai penitenti la facoltà di eleggersi un Confessore approvato dall’Ordinario, di confessarsi ad un Confessore Secolare, oppure Regolare d’altra Religione, approvato dall’Ordinario per sentire le Confessioni dei Secolari, e ciò senza la licenza dei loro Superiori; avendo alcune Comunità religiose, o siano Religioni, privilegi loro accordati dai Sommi Pontefici, che, nonostante la Facoltà che si dà nei Giubilei di confessarsi ad un Confessore approvato dall’Ordinario, ciò resti vietato ai loro alunni, se non vi concorre l’espresso assenso dei loro Superiori Regolari. Si dice che tale privilegio sia stato concesso da Leone X ai Minimi, da Alessandro VI ai Cistercensi, da San Pio V ai Predicatori, da Sisto V ai Barnabiti. Ampio è quello concesso da Gregorio XIII alla Compagnia di Gesù, nella Bolla che comincia: “Decet Romanum Pontificem”, ove dichiara “non esse, nec fore unquam mentis nostrae, aut Sedis Apostolicae, ut personae Societatis absque expressa Superiorum eiusdem Societatis licentia, utantur Facultatibus, quae in Jubilaeis, Bulli Cruciatae et hactenus concessae sunt, aut in posterum concedentur etiamsi in illis expresse indulgeatur, ut omnes Regulares, etiam mendicantes, huiusmodi Facultatibus uti possint”. Di questo privilegio altri Ordini Regolari pretendono di poter partecipare per via di comunicazione, come ben osserva il citato Padre Costantini (Trattato del Giubileo, part. 3, cap. 5, § 2).
36. La questione è accuratamente discussa nell’opera intitolata De Privilegiis Religiosorum: opera composta da un Canonico Regolare Lateranense defunto, e che il Padre Eusebio Amort, Canonico pure Lateranense, ha dato ultimamente alle stampe, avendola illustrata con note diligenti ed accurate (Veggasi il n. 17 del De potestate Regularium eligendi sibi Confessarium, p. 750). Nell’opera predetta diffusamente si comprova, potersi dai Canonici Regolari Lateranensi eleggere nel tempo del Giubileo, per loro Confessore, anche senza licenza dei loro Superiori, un Confessore o Secolare o Regolare d’altro ordine, approvato dall’Ordinario. Il Padre Viva nel più volte citato Trattato (De Jubilaeo, quaest. 9, art. 1) tratta in generale la questione; si fa seguace dell’opinione contraria alla libertà dei Regolari, e non dà, che per probabile, l’opinione ad essi favorevole. Natale Alessandro (De Indulgentiis, cap. 3, regul. 17) protesta di non saper vedere come tale libertà possa nel tempo del Giubileo levarsi ai Regolari. Il Cardinale de Lugo distingue fra la Bolla della Crociata, ed il Giubileo; dicendo che non si può, in vigore della prima, eleggersi dai Regolari il Confessore approvato dall’Ordinario per i Secolari, senza la licenza dei loro Superiori Regolari; il che pure è stato stabilito da molti Sommi Pontefici nostri Predecessori, e da Noi ancora nella nostra Costituzione, che incomincia Apostolica Indulta (100, § 7, Bullar., Tom. 1); essendo il privilegio della Crociata un privilegio permanente che, se avesse nelle Religioni il suo vigore, sarebbe di danno ad esse; potersi poi dai Regolari eleggersi il suddetto Confessore in vigore del Giubileo, che è un privilegio, che dura poco, che fa favore a tutti, e che non nuoce a nessuno. Altri poi insegnano che non si giustifica questa controversia, quando i Regolari si vanno a confessare dai Penitenzieri minori delle Basiliche di Roma o nell’Anno Santo, o fuori dell’Anno Santo; sia perché così pubblicamente da essi si pratica senza alcuna licenza dei loro Superiori, il che porta seco un tacito permesso dei Sommi Pontefici; sia perché essendo questi Penitenzieri collocati nelle Basiliche dai Romani Pontefici per sentire le confessioni di tutti i Cattolici, o Secolari o Regolari, i Religiosi che vanno a confessarsi da loro vanno a confessarsi da un Sacerdote deputato dal proprio Pastore, essendo il Romano Pontefice il Supremo Pastore di tutte le Pecorelle di Cristo, e di tutti i Pastori d’esse.
Gli Autori che sostengono ciò sono raccolti dal Rotario (Theolog. moral. Regular., tomo 3, lib. 1, cap. 1, punct. 1, n. 18).
Diffusamente ciò è comprovato da Padre Siro, che fu tanti anni Penitenziere nella Basilica Lateranense, nel suo Trattato delle “Facoltà dei minori Penitenzieri delle Basiliche di Roma (§ 1, cap. 1, dub. 6). Ma Noi, senza punto pregiudicare il loro diritto, ma, come suol dirsi, “jura juribus addendo”, ed unicamente per rendere sempre più sicure le coscienze, abbiamo inserito nelle Facoltà che concediamo nel corrente Anno Santo ai Penitenzieri delle Basiliche, anche quella di poter assolvere “Quascumque personas sibi confitentes, etiam Regulares, cuiuscumque sint Ordinis, Congregationis et Instituti, etiam ex praescripto Superiorum, vel suarum Constitutionum, etiam a Sede Apostolica approbatarum, vel alias ex Indulto, Decreto, aut Praecepto Apostolico extra propriam Religionem peccata sua confiteri prohibeantur”.
37. Ecco ciò che riguarda i penitenti. In ordine poi ai peccati, nei Diari di Giovanni Burcardo, Maestro di cerimonie della Cappella Pontificia al tempo d’Alessandro VI, negli Annali del Bzovio e nella più volte citata Storia degli Anni Santi dell’Alfani (lib. 8 dell’Anno Santo, del 1500, p. 244, n. 7, 8 e 9) sono registrate le domande che fecero i Penitenzieri di S. Pietro al Pontefice Alessandro VI, per l’Anno Santo, che allora si celebrava. Fra esse è registrata quella di poter assolvere “a peccatis omnibus quantumcumque enormibus”; ed il Pontefice, in una sua Costituzione che incomincia “Cum in principio”, la concedette, ma con l’esclusione di quattro casi, cioè della congiura contro la persona del Papa e del suo Stato; della falsificazione delle lettere e commissioni Apostoliche; del trasporto delle armi, ed altre cose vietate, ai paesi degli Infedeli; e della percussione con violente mani dei Cardinali, Vescovi, Prelati, ed altri Ecclesiastici Superiori. La stessa esclusione fu fatta dal Pontefice Clemente VII, nell’Anno Santo che egli celebrò, per gli stessi Penitenzieri della Basilica Vaticana, in una Costituzione, che abbiamo presso di Noi e che incomincia “Pastoris aeterni”. Dei predetti casi ed altri ancora si discorre in una Costituzione di Paolo II, che incomincia “Etsi Dominici Gregis”, fra l’Estravaganti comuni sotto il titolo “de Poenitentiis et remissionibus”; il che ha dato campo ad alcuni di credere e scrivere che i Penitenzieri minori delle Basiliche nell’Anno Santo non possano assolvere dai predetti casi eccettuati. Ma Noi, per togliere di mezzo ogni difficoltà, aderendo anche all’esempio d’altri nostri Predecessori, nella nostra Costituzione, di cui ora trattiamo, al n. IV abbiamo dato ai detti Penitenzieri l’autorità di assolvere dalle censure anche riservate in “Bulla Coenae” al Sommo Pontefice ed alla Sede Apostolica, e di più “ab omnibus peccatis et axcessibus quantumcumque gravibus et enormibus”. Inoltre al n. XXXIII abbiamo dichiarato che restino integrali e nel loro vigore anche nell’Anno Santo le altre Facoltà, o concesse o che si concederanno ad essi dal Cardinale Maggiore Penitenziere.
38. Come si dirà di seguito, non s’intende mai concessa l’autorità di assolvere dall’eresia estrinsecata, ancorché le parole dell’Indulto siano generali e generalissime, se l’eresia espressamente ed individualmente non è nominata. Nelle Facoltà concesse da Noi per l’Anno Santo ai Penitenzieri, il caso dell’eresia estrinsecata viene espressamente nominato al n. VII; ove però la Facoltà d’assolvere dalle censure incorse per l’eresia formale esterna viene ristretta dentro certi confini, ad essi il Penitenziere deve stare attento, per non far quello che non ha autorità di fare.
39. Del Confessore, che resta privo dell’autorità d’assolvere la persona complice nel peccato turpe e di disonestà contro lo stesso precetto, in tempo di Giubileo, si parlerà più sotto. Terminiamo il punto delle Facoltà che si danno nell’Anno Santo ai Penitenzieri minori sopra l’assolvere dai peccati e dalle censure, invitandoli a leggere la nostra Costituzione sulle Facoltà del Cardinale Maggior Penitenziere e dell’Ufficio della Penitenzieria. Da tale lettura potranno comprendere che è loro vietato, nonostante l’ampiezza delle parole della concessione, e nonostante quanto loro fosse stato comunicato, o loro fosse per comunicarsi dallo stesso Cardinale Sommo Penitenziere, tutto ciò che al suddetto Cardinale viene proibito nella Costituzione. Per esempio, se il Cardinale Maggior Penitenziere non può assolvere “in occultis etiam in foro coscientiae” chiunque, vivente il Romano Pontefice, ha fatto trattati, unito voti, o fatto patti in ordine alla elezione del di Lui Successore, oppure chi con astrologia giudiziaria, o per sé, o per mezzo d’altri, ha fatto ricerca dello stato della Repubblica Cristiana, o della vita e morte del Papa vivente; molto meno potrà assolvere il minor Penitenziere. La Costituzione incomincia “Pastor bonus” (è la 95 del nostro Bollario, al tomo 1). Ben letta e considerata, può servire di gran lume ai Penitenzieri minori, ai quali inoltre facciamo sapere che, capitando loro qualcuno dei predetti casi, non tralascino di ricorrere al Cardinale Sommo Penitenziere, a cui saranno da Noi suggeriti e prescritti i rimedi opportuni e necessari.
III
(Delle Facoltà dei Minori Penitenzieri circa i voti, contenute nella Costituzione “Convocatis”)
40. Nell’Anno Santo celebrato da Alessandro VI, come può vedersi in Bzovio “ad Annum Christi 1500, n. 5”, fra le altre domande che i Penitenzieri minori fecero al Pontefice, l’undecima in ordine è la seguente: “Commutatio omnium votorum, adempto continentiae, aut Religionis solemni”. Ma ancorché ciò fosse loro in quel tempo stato concesso, certa cosa è, che nei tempi susseguenti altro non è stato accordato loro che l’autorità di commutare, dispensando, in altre opere pie, tutti i voti semplici, anche riservati alla Sede Apostolica.
41. Ciò significa che essi non possono dispensare nei voti solenni di Carità, Povertà ed Obbedienza, solennizzati con la Professione Religiosa, o col ricevimento dell’Ordine Sacro, essendo questi i soli voti solenni; ed essendo tutti gli altri voti, voti semplici, ancorché fatti pubblicamente, secondo la Decretale di Bonifazio VIII, cap. unic., “de Voto, et Voti Redemptione, in sexto”, ed il comune parere degli autori presso il Pontas (In verb. Votum, In princip.): Potere al contrario commutare, dispensando, in altre opere pie tutti gli altri semplici voti, benché riservati alla Santa Sede.
42. S. Tommaso (Summa theologiae, 2.2, quaest. 88, art. 12 ad tertium) non fa menzione che di due voti semplici riservati al Papa, “continentiae et Peregrinationis Terrae Sanctae”; e dei predetti due soli, il Santo avrà fatto menzione perché nel suo tempo quei due soli saranno stati i riservati alla Santa Sede. Successivamente è cresciuto il numero dei semplici voti riservati al Papa, che, come ognuno ben sa, sono i voti d’entrare in religione, di perpetua continenza, di pellegrinaggio a Gerusalemme, al Santuario di San Giacomo di Galizia, ed a Roma per visitare le Basiliche dei Santi Apostoli Pietro e Paolo; o ciò provenga dalla consuetudine, oppure anche dalla susseguente Canonica disposizione registrata nel cap. “Etsi Dominici” di Sisto IV (c. 5, De Poenitentiis et Remissionibus, inter Extravagantes communes). Altri, fra i voti riservati al Sommo Pontefice, aggiungono quello di visitare la santa Casa di Loreto; ma di ciò non v’è prova alcuna. Altri, infine, in questa categoria pongono tutti i voti perpetui, il che può cagionare equivoco, se non si aggiunge qualche cosa; dovendosi la proposizione intendere del solo voto perpetuo, con cui uno, accettando il Vescovado, s’obbliga a considerare la cura delle anime a lui commesse, secondo la risposta d’Innocenzo III nel cap. “Nisi cum pridem, de renuntiatione”, e la dottrina dei più accreditati Teologi, come può vedersi nel Silvio (2.2, D. Thomae, quaest. 8, art. 12, concl. 2).
43. Su quanto detto finora non v’è stata, che sappiamo, alcuna controversia. La controversia che altre volte si è aperta, è stata se il Penitenziere, che ha la Facoltà d’assolvere dai voti semplici, parlando anche dei cinque riservati alla Sede Apostolica, possa avvalersi di questa autorità, quando i voti sono stati confermati con giuramento. In essa alcuni hanno ritenuto di sì; insegnando S. Tommaso (Summa theologiae, 2.2, quaest. 89, art. 8), che è più stretto il legame del voto, che quello del giuramento. Perciò avendo il Penitenziere l’autorità d’assolvere dal Voto, deve dirsi che abbia anche quella d’assolvere dal voto confermato con giuramento. Altri hanno ritenuto di no, perché nel Voto confermato con giuramento, essendovi due legami diversi, uno che nasce dal Voto, l’altro dal giuramento, chi ha la Facoltà di scioglierne uno, non ha l’autorità di sciogliere l’altro, se non gli è individualmente concessa; dal che nasce una forte considerazione, cioè che chi per forza ha fatto un Voto, non è obbligato ad adempierlo, essendo però obbligato ad adempierlo se lo ha confermato con giuramento; ed altresì vedere, che chi ha promesso di pagare le usure, non è obbligato a pagarle; restando però obbligato al pagamento, se l’ha confermato con giuramento, giusta la Decretale “Debitores, de Jurejurando”.
44. I nomi favorevoli o all’una o all’altra opinione, possono vedersi nel Leandro (part. 1, Tract. 5, De Sacramento Poenitentiae, disput. 14, quest. 101). L’Azorio poi (Instit. moral., tomo 1, lib. 11, cap. 10, quaest. 2), riferisce i fondamenti dell’una e dell’altra opinione, aderendo in ultimo a quella che nega a chi ha l’autorità d’assolvere dai voti, il poter ciò fare, quando sono confermati con giuramento. Il P. Siro (De Facultatibus Minorum Poenitentiariorum, part. 1, c. 6, dub. 4), vuole che la Facoltà data per commutare i voti comprenda anche i voti giurati. Noi, per eliminare ogni controversia, fra le Facoltà date ai Minori Penitenzieri nell’Anno Santo (al § 8 di questa nostra Costituzione), non solo abbiamo loro data quella di poter commutare, dispensando, in altre opere pie tutti i voti semplici, anche riservati alla S. Sede, ma vi abbiamo aggiunto che lo possono fare, ancorché siano confermati con giuramento: “Omnia et singula simplicia Vota, etiam Sedi Apostolicae reservata, etiam jurata, commutare, dispensando, possint in alia pia opera”; il che anche fu fatto da Noi nella citata nostra Costituzione Pastor bonus, sopra le Facoltà del Cardinale Maggior Penitenziere, in cui, trattando dell’autorità che gli si dava, di commutare, dispensando, in altre opere di pietà i voti semplici riservati alla S. Sede, aggiungemmo le seguenti parole: “tametsi privato juramento confirmata”. Ci è servito d’esempio, nel fare tutto ciò, il fatto di Gregorio XIII coi Padri della Compagnia di Gesù. Il Pontefice Paolo III aveva concesso ai loro Confessori ordinari, deputati dai loro Superiori, ed approvati dagli Ordinari, la Facoltà di commutare i voti, eccettuati quelli riservati alla Santa Sede. Essendosi dubitato, se detta Facoltà comprendesse i voti giurati, Gregorio XIII, salva l’eccezione di Paolo III, estese l’autorità anche ai voti giurati, come può vedersi nel compendio dei loro Privilegi “in verbo Commutatio, § 1”.
45. Degno di considerazione è il fatto che le Facoltà delle quali finora si è trattato, non sono Facoltà di commutare semplicemente ed assolutamente, ma di commutare dispensando; essendo cose fra loro diverse la commutazione e la dispensa; la dispensa toglie l’obbligo del voto senza alcun’altra surrogazione; ma con la semplice commutazione non si estingue l’obbligo del voto, in quanto si trasferisce la materia del voto in altra materia che alla prima si surroga. Il Padre Siro, nella sua opera sopra citata (part. 1, c. 6, dub. 2), osserva che quanto si dà al Penitente, consiste in una commutazione mista con qualche dispensa. Siccome la sola e semplice commutazione esigerebbe la surrogazione in una materia maggiore, o almeno uguale, così la commutazione mista con la dispensa, è capace di qualche moderata disuguaglianza fra la materia del Voto, e la materia surrogata: “Ut principale”, scrive il detto Autore, “ponitur Commutare, et ut accessorium jungitur Dispensando, ita ut esse debeat essentialiter commutatio, quae de sua natura est in maius, vel in aequale, et per accessoriam dispensationem a rigore naturae suae aliquantisper recedat: ergo moderata, etnon exorbitans, debet esse inaequalitas materiae subrogatae in commutatione Voti, cum accessoria dispensatio sequi debeat naturam sui principalis, eiu snaturam non multum immutando, ne quod accessorie ponitur, locum habeat principalis, nempe plus dispensando, quam commutando, quod esset contra intentionem Pontificis, qui Facultatem dat poenitentiario, ut possit dispensando commutare, non commutando dispensare”.
46. Molto a proposito sono due esempi, uno del Pontefice Alessandro III nella sua Decretale Venientis de Voto, in cui dispensa per cause assai rilevanti un chierico, che aveva fatto voto di portarsi a Gerusalemme a visitare il Sepolcro del Signore, commutando però il voto in elemosine, ed ingiungendogli che in tutto il tempo della sua vita mantenesse a spese proprie “tam in victu, quam in vestitu” un poverello, purché però le sue facoltà fossero in grado di sostenere questo peso.
L’altro esempio è d’Innocenzo III nella Decretale Magnae, in cui dispensa il Vescovo Trecense dall’adempimento di un voto fatto, benché improvvidamente, di portarsi pure a Gerusalemme, ingiungendogli, “ut omnes expensas, quas fuerat in eundo, morando, et redeundo facturus, alicui Religioso committat, in necessarios usu sTerrae illius”, cioè di terra santa, “sine diminutione qualibet trasferendas”, e surrogando alla fatica, che avrebbe fatta pel viaggio, l’accrescimento d’altre fatiche, che gli impose di fare per servizio del suo gregge: “Labores etiam laboribus recompentes, felicitius inflando vigiliis, devotius vacans orationibus, et ieiuniis fortius se exercens, ac super grege suo vigilans solicitudine Pastorali”.
47. Le parole, che indicano non una semplice commutazione ma una commutazione unita con la dispensa, non solo servono per ben regolare le dispense e la commutazione dei voti in altre opere pie, ma levano il corso ad una difficoltà che poteva insorgere (ed altre volte è insorta fra gli autori) cagionata dall’essere stata adoperata la sola parola commutazione, oppure la sola parola dispensa; sostenendo alcuni che la potestà di commutare i voti non porta seco la potestà di dispensare in essi, essendo, come già si è detto, atti in tutto distinti, commutazione e dispensa; insegnano altri che nemmeno dalla Facoltà data di dispensare nei voti si possa dedurre la potestà di commutarli, trattandosi di potestà delegata, che deve esser sempre ristretta dentro i precisi confini della lettera della delegazione. Così con molti altri va discorrendo il Pignatello nel suo Trattato dell’Anno Santo (cap. 19, dub. 2 e 3). Trattando pure dell’Anno Santo, non è mancato chi ha scritto intendersi data la Facoltà di commutare e di dispensare nei voti, ancorché né l’una né l’altra si fossero espresse. Ma queste sono opinioni comunemente riprovate, come può vedersi nel Viva (De Jubilaeo, quaest. 12, art. 1. n. 2), e nel Costantini (Del Giubileo dell’Anno Santo, part. 3, cap. 1), e con molti altri. A queste opinioni si contesta l’aver inserito nel sopraddetto § 8 e nei seguenti, circa la Facoltà data ai Penitenzieri sopra i voti, le più volte nominate parole: “commutare dispensando”.
Parte IV
(Delle Facoltà sopra le Dispense, contenute nella Costituzione “Convocatis”)
48. Chi ha qualche cognizione del Diritto Canonico e della Morale Teologica, sarà senza dubbio informato delle controversie: una, se sotto nome di censura si comprenda l’irregolarità che nasce dal delitto; l’altra, se chi incorre nella censura, cioè la scomunica, la sospensione, o l’interdetto, essendo costituito negli Ordini Minori e solennemente esercitando gli ordini ricevuti, incorra nell’irregolarità. Nasce la prima questione dalla interpretazione della Decretale “Quaerenti, de verb. significat”, ove, interrogato il Sommo Pontefice cosa si comprendono sotto il nome di censura, risponde che si comprendono l’interdetto, la sospensione e la scomunica; il che nonostante, il Gonzalez (Commentar. ad dictum textum) sostiene che sotto nome di censura si comprende anche l’irregolarità “ex delicto”; sono però di opinione contraria il Suarez, il Molina, il Trullengo, il Filliuc, il Reginaldo, e molti altri. Nasce poi la seconda controversia delle Decretali registrate sotto il titolo De Clerico excommunicato, deposito, vel interdicto ministrante, nelle quali, benché si legga che chi celebra legato da scomunica minore, gravemente pecca, ma non incorre in irregolarità. Però v’incorre chi è legato da scomunica maggiore, ed essendo Sacerdote celebra, o costituito nell’Ordine del Suddiaconato, o Diaconato, fa le funzioni di Suddiacono o Diacono, purché sappia d’essere incorso nella censura, o non l’ignori con ignoranza crassa, supina o erronea; non vi è però nessuna norma che parli del chierico scomunicato di scomunica maggiore, non costituito negli Ordini Sacri, ma negli Ordini Minori, che lo dichiari irregolare, se solennemente esercita gli Ordini ricevuti. Il Navarro, l’Avila, e molti altri sono del parere che nel detto caso non s’incorra in irregolarità. Al contrario il Pirhing (ad lib. 5 Decretal., Tit. 27, § 6), l’Anacleto (ad eundem titulum Decretal. n. 21 et 22), ed il Fagnano (in cap. Si quis Presbiter, a n. 2 usque ad finem De Clerico excommunicato ministrante), vogliono che incorra nell’irregolarità; quest’ultimo aggiunge che questa è l’opinione della Penitenziaria e della Congregazione del Concilio.
49. Da queste controversie potevano originarsi due dubbi: il primo, se essendosi data ai Penitenzieri, nel n. IV, la facoltà d’assolvere “a quibuscumque sententiis excomunicationis, aliisque ecclesiasticis censuris”, s’intende data ad essi anche l’autorità di assolvere in occultis, e pel foro della coscienza, dalle irregolarità contratte “ex delicto”, eccettuata però sempre quella che proviene dall’omicidio volontario; giacché, secondo l’opinione d’alcuni, le irregolarità “ex delicto” si comprendono sotto il nome di censura.
Il secondo se, essendosi data ai Penitenzieri minori la facoltà d’assolvere i Sacerdoti e gli altri costituiti negli Ordini Sacri dall’irregolarità contratta “ob violationem censurarum”, s’intende anche data per coloro che sono costituiti negli Ordini minori.
50. Il Gonzalez, nei Commenti alla citata Decretale “Quaerenti de verbor. significat.”, benché sia seguace dell’opinione di coloro che vogliono comprendere l’irregolarità ex delicto sotto nome di censura, protesta però che, se nel Giubileo si dà la Facoltà d’assolvere da tutte le censure, non s’intenda data quella d’assolvere dall’irregolarità ex delicto, essendo questa una cosa degna di speciale menzione, e più difficile da esser prosciolta.
Per uscire da tutte queste dispute, si sono fatte due classi: una delle censure, e l’altra delle irregolarità. Nella prima si è adoperata la parola assoluzione; nelle seconde si è adoperata la parola dispensa, essendo questo il linguaggio proprio ricavato dal Sacro Concilio di Trento (sess. 24, cap. 6 De Reformatione). Il che dà abbastanza a vedere che, indipendentemente dalle dispute, se sotto nome di censura si comprende l’irregolarità ex delicto, avendo Noi separato le censure dalle irregolarità, e rispetto all’irregolarità non avendo dato ai Penitenzieri minori che la Facoltà di dispensare dall’irregolarità “ob violationem censurarum”, con la parola “dumtaxat”, ciò esclude ogni altra irregolarità o per delitto o per difetto. E benché ivi non siano nominati che i Sacerdoti ed i costituiti negli Ordini Sacri, ciascuno però può abbastanza capire che, se concesso il più, s’intende concesso il meno; non resta pertanto vietato ai Penitenzieri, a cui si dà l’autorità di dispensare sopra l’irregolarità contratta “ob violationem censurarum” coi Sacerdoti o costituiti negli Ordini Sacri, purché sia occulta, il servirsi della stessa autorità coi Chierici costituiti negli Ordini minori.
51. Proseguono le altre Facoltà di dispensare nel foro della coscienza, e nei casi occulti che si danno ai Penitenzieri minori nell’occasione del Giubileo. In ordine ad esse non v’è altro da aggiungere se non che da essi attentamente si consideri quanto, ed in quali termini, viene loro concesso, per non renderli rei, nel Tribunale di Dio, di non aver bene usato il loro ministero, in pregiudizio delle anime dei penitenti.
52. Può facilmente accadere il caso di Forestieri che, venuti a Roma per conseguire l’Indulgenza dell’Anno Santo, non possano o per la gran povertà, o per la gran causa urgente, trattenersi per fare quindici volte la visita delle Basiliche; ed anche è facile il caso dei Romani, ed abitatori di Roma, che per malattia, o per altro legittimo impedimento, non possano visitare trenta volte le Basiliche. Per tale motivo nel n. XX dell’ultima citata nostra Costituzione si è dato ai Penitenzieri minori, quanto ai Forestieri, l’autorità o di ridurre le quindici visite delle quattro Basiliche a tre, oppure di commutare le visite in altre opere pie; e quanto ai Romani ed abitatori di Roma, nel seguente n. XXI si è loro data l’autorità di poter commutare le trenta visite in altre opere pie, che possano essere adempiute dagli impediti, incaricando la coscienza dei Penitenzieria non abusare delle predette Facoltà.
53. Questa autorità, sia riguardo ai Forestieri che ai Romani, è ristretta alla visita delle Basiliche; però non può, né deve estendersi alle altre opere ingiunte, per esempio alla Confessione, alla Comunione, ed anche altre Orazioni, che possono separarsi dalla visita alle Basiliche. Perciò cessa la controversia, ossia la disputa che si fa dai Dottori, se nei Giubilei possano commutarsi in altre opere pie le opere ingiunte della Confessione e Comunione, anche in persone capaci della sacra Comunione. Di questa controversia trattano il Cardinale de Lugo (Disp. 27 De Poenit., sect. 7, n. 118, tomo 1); il Leandro (De Sacram Poenit., tract. 5, quaest. 95); La Croix (lib. 6, part. 2 De Indulgentiis, n. 1442). Avverte il Costantini nel suo Trattato dell’Anno Santo (§ 3, cap. 4, p. 204, e ss.), non solo che, essendo ristretta la facoltà di commutare alla visita delle Basiliche, non può estendersi alla commutazione delle altre opere ingiunte, come poc’anzi abbiamo accennato; ma, inoltre, che non si deve fare la commutazione in altre opere, benché pie, alle quali il penitente fosse per altro titolo obbligato. Si fa tra gli scrittori una questione, se possa taluno guadagnare l’Indulgenza, facendo alcune opere che per altro titolo è obbligato a fare; per esempio, se fra le opere ingiunte essendo stata annoverata l’elemosina basti, per conseguire l’Indulgenza, fare l’elemosina ad un povero, dandogli quel tanto che per titolo di giustizia sarebbe obbligato a dargli; o se, essendo obbligato in vigore di un Testamento a fare un’elemosina ai poveri, facendola, possa valutarla per l’adempimento dell’elemosina annoverata fra le opere ingiunte per conseguire l’Indulgenza.
In tale questione, come in tutte le altre, c’è chi risponde di sì, e chi risponde di no, come può vedersi presso il Benzonio (De Anno Jubilaei, lib. 5, dub. 3). Ma la più equa opinione sembra esser quella che non si possa conseguire l’Indulgenza con un’opera che uno per altro titolo è obbligato a fare, se chi concede l’Indulgenza espressamente non dice che possa acquistarsi coll’opera predetta; il che sovente accade quando fra le opere ingiunte si prescrive il digiuno di tre giorni, ed individuandosi i giorni, si dice, per esempio, che siano i tre giorni delle Quattro Tempora di settembre. Così distingue con molti altri il Passerino (De Indulgentiis, quaest. 41), e concorda il Padre Teodoro (De Indulgentiis, tomo 1, cap. 10, art. 6). Ma quand’anche ciò abbia luogo nei termini espressi, non è però applicabile al caso nostro presente, in cui si discorre della commutazione delle visite alle Basiliche in altre opere pie, non potendo tale commutazione farsi in altre opere pie, che il penitente per altro titolo avrebbe l’obbligo d’adempiere; trattandosi di surrogazione, ed essendo regola già stabilita che il surrogato debba essere della stessa qualità e natura di cui è l’opera a cui si fa la surrogazione. Poiché la visita delle Basiliche non era opera obbligata da alcun precetto, ma un peso nuovo imposto per conseguire l’Indulgenza, di questa specie e natura dev’essere anche l’opera che in luogo d’essa viene surrogata.
54. Così saggiamente discorre il Costantini nel luogo citato; egli aggiunge anche non potersi dai Penitenzieri, salva la loro coscienza, fare la riduzione della visita alle Basiliche al numero minore, o farne la commutazione in altre opere pie, se non concorre un impedimento, o l’impotenza morale di fare la visita predetta.
55. Terminiamo tutta questa materia coll’avvertimento di San Carlo Borromeo nelle sue Istruzioni ai Confessori, § 16.
Ecco le parole del Santo, che sarebbero state sufficienti al nostro intento, tanto per ciò che riguardala Facoltà sopra le dispense, quanto per l’altra di commutare, se non fossimo stati costretti a dilungarci dalle varietà e molteplicità dei pareri degli scrittori: “Il Confessore, che ha qualche Privilegio, Facoltà, ed autorità di commutare i Voti di quelli che si confessano, non li commuti se non in altre opere pie maggiori e più grate a Dio, o almeno uguali, avendo diligente riguardo alle spese, fatiche ed altre incomodità, che avrebbero patito, se avessero adempiuti i loro voti.
Inoltre, se hanno Facoltà dai Giubilei, o Privilegi per Lettere Apostoliche di assolvere dai peccati benché enormi, e pene e censure Ecclesiastiche, siano però avvertiti che non possono dispensare coloro che saranno incorsi in irregolarità, salvo se nelle dette Lettere Apostoliche non si fa questa espressa menzione”.
Parte V
(Degli avvertimenti contenuti nella Costituzione “Convocatis”, necessari per i Penitenzieri Minori,
allo scopo di ben servirsi delle Facoltà a loro concesse)
56. Fra gli avvertimenti che cominciano al n. XXII, il primo è circa il Sacerdote che, approvato per ricevere le Confessioni, confessa ed assolve la persona seco complice nel peccato turpe e disonesto contro il sesto precetto del decalogo. Fra gli autori una volta si discuteva se quell’assoluzione fosse valida, e la comune opinione era per la validità, non essendovi alcuna legge che ne inducesse l’invalidità. Si discuteva anche se l’assoluzione fosse lecita; e la comune opinione inclinava al lecito, in quanto il Penitente ed il Confessore aborrissero il peccato commesso, e non vi fosse pericolo di nuovo consenso.
57. Incominciarono i Vescovi, vegliando pel buon governo delle anime affidate alla loro cura, considerando che, qualunque cosa si dica in astratto ed in cattedra, in pratica non può essere cosa buona, ma piuttosto perniciosa, sottrarre nei Sinodi la giurisdizione d’assolvere ai Confessori, benché da loro stessi approvati, quando si trattava di assolvere il complice nel peccato contro il sesto precetto del Decalogo. Ed essendo poi piaciuto a Dio, senza alcun nostro merito, di elevarci al Sommo Pontificato, non tralasciarono di farci vigorose premure, affinché con una generale Costituzione dessimo riparo all’inconveniente.
58. La storia di questo fatto è riferita da Noi nel nostro Trattato De Synodo (lib. 7, cap. 14); ed allora fu da Noi pubblicata la Costituzione, che incomincia “Sacramentum Poenitentiae (Bullar., tomo 1, n. 20), nella quale privammo qualunque Confessore d’ogni autorità e giurisdizione d’assolvere la persona complice nel peccato turpe e disonesto contro il sesto precetto del Decalogo, in tal maniera, che l’assoluzione da lui data resti nulla ed invalida, come data da chi è da Noi privato della giurisdizione di darla.
59. Eccettuammo il caso dell’articolo di morte, ed il caso in cui non vi fosse altro Sacerdote che potesse confessare la persona moribonda; successivamente pubblicammo un’altra Costituzione, che incomincia Apostolici muneris (Bullar., tomo, n. 20), in cui aggiungemmo che se non vi fosse altro che il Sacerdote complice, che potesse assolvere il penitente moribondo, date le circostanze potesse il complice assolvere, quand’anche vi fosse un altro Sacerdote a cui, se il moribondo si confessasse, da ciò potrebbe derivare infamia, o scandalo, in pregiudizio del Sacerdote complice, o della persona penitente; purché l’infamia fosse vera, e lo scandalo pure fosse vero, e non fosse un pretesto del Sacerdote complice.
A questi inoltre imponemmo il peso di fare tutte le diligenze per rimuovere l’infamia e lo scandalo. Al Sacerdote complice, che confessa fuori dell’articolo di morte ed assolve il penitente; oppure l’assolve in articolo di morte, essendovi un altro Sacerdote; o essendovi altro Sacerdote, suppone che confessandosi con lui il penitente ne trarrebbe infamia o scandalo, e perciò lo confessa, e l’assolve; fu da Noi nelle citate Costituzioni imposta la pena della scomunica maggiore, l’assoluzione della quale riservammo a Noi soli, ed ai nostri Successori.
60. Cessano dunque con queste nostre determinazioni le antiche questioni, se l’assoluzione data dal Sacerdote complice, al penitente compagno nel peccato contro il sesto precetto del Decalogo, sia valida o invalida, sia lecita o illecita. E poiché nel periodo in cui facemmo la citata nostra Costituzione Sacramentum Poenitentiae, considerammo che, concedendosi nei Giubilei un’ampia Facoltà ai Confessori di confessare ed assolvere da qualsivoglia enorme peccato, sarebbe potuta rinascere la questione, se si fosse restituita pel tempo del Giubileo al Confessore complice la facoltà d’assolvere il penitente compagno, dichiarammo nella detta Costituzione che, essendo privato da Noi della Giurisdizione d’assolvere il complice, non poteva, per tale effetto, essere considerato come Confessore legittimo ed approvato: dovesse perciò in qualunque Giubileo restare nella condizione di prima, e così inabilitato e privo dell’autorità di assolvere il complice nel peccato turpe e disonesto. Ed a ciò allude il primo degli avvertimenti di cui trattiamo.
61. Prosegue, con gli Avvertimenti, l’Istruzione dei Penitenzieri. Premessa una regola generale, in cui viene prescritto non potersi i Penitenzieri prevalere delle Facoltà che ad essi si concedono nell’Anno Santo, se non con quei penitenti che hanno seria intenzione d’acquistare il Giubileo, e che sono preparati per adempiere le opere ingiunte per conseguirlo; si passa a stabilire due punti, uno dei quali è che non possono concedere alcuna commutazione e dispensa fuori dell’atto della Sacramentale Confessione, e fuori di quelle Basiliche e Chiese nelle quali sono destinati per confessare; e l’altro, che col pretesto della buona disposizione del penitente di voler adempiere le opere ingiunte, e conseguire il Giubileo, non tralascino d’imporre nella Confessione la salutare penitenza.
62. Quanto alla regola generale, ciò che è stabilito in essa è assai chiaro. Infatti, se tutte le Facoltà che si danno sono ordinate a conseguire il Giubileo, e sono come preparazione ad esso, chiara è la conseguenza: di esse può far uso soltanto chi è preparato a ricevere il Giubileo, ed è seriamente impegnato a fare le opere ingiunte per conseguirlo: “Gratia non conceditur, nisi in ordine ad hunc finem, et per modum praeparationis ad effectum Jubilaei; ergo, qui non habet animum implendi, et obtinendi Jubilaeum non potest gaudere Facultate”. Sono parole del Suarez (De Religione, tomo 2, lib. 6, cap. 16, n. 6), che tratta della commutazione dei voti.
Poco dopo, esaminando se ritorni in vigore il vincolo del voto commutato nel tempo del Giubileo, allorché il Penitente, benché, quando si confessò, fosse disposto a prendere il Giubileo, tralascia poi d’adempiere le opere ingiunte per conseguirlo (del che si tratterà in seguito) insegnava (ivi, n. 11), che se nella commutazione non vi è un patto chiaro, che si adempiano le opere ingiunte per conseguire il Giubileo, vi è però un patto implicito: “Dico, licet non probetur pactum explicitum, sufficienter probari implicitum quasi intrisece, et ex natura rei, inclusum in tali actione, seu ministerio, ut recte et fideliter fiat; nec videtur dubium, quin haec si praesumpta intentio Pontificis talem Facultatem concedentis”.
63. Ma se è chiaro quanto si contiene nella premessa regola, tale però, prima della nostra Dichiarazione, non poteva dirsi il primo punto, in cui si costringono i Penitenzieri ad avvalersi delle loro Facoltà nell’atto della Sacramentale Confessione, e non fuori d’esso. Molte cose si contengono nelle Facoltà date ai Penitenzieri in tempo di Giubileo, cioè l’assoluzione dei peccati riservati e delle censure; l’autorità di commutare, dispensando, i Voti; il poter dispensare anche in altre materie fuori dei Voti, come poc’anzi si è detto. Parlando dell’assoluzione dei casi riservati, è cosa certa che essa non può darsi fuori della Sacramentale Confessione. In ordine all’assoluzione dalle censure, vi è stata la questione se potesse darsi fuori della Sacramentale Confessione.
Il Sanchez ha creduto che ciò si possa fare quando nella concessione della Facoltà non si pone la clausola “eorum Confessionibus diligenter auditis”, o altra equivalente, come può vedersi nelle sue opere (De Matr., lib. 8, disput. 34, n. 50). Altri, però, più sicuramente opinarono non potersi dare l’assoluzione dalle censure fuori della Sacramentale Confessione, dandosi la Facoltà di assolvere dalle censure, come una preventiva disposizione all’assoluzione dei peccati. Questo è il parere del Suarez, del Vasquez, del Filliuc, del Navarro seguito dal Viva (De Jubilaeo, quaest. 10, n. 4). Rispetto poi alla commutazione dei voti, il Costantini nel suo Trattato dell’Anno Santo (part. 3, cap. 3, p. 192), sostiene che essa, nel Giubileo dell’Anno Santo, può essere data da chi ne ha la Facoltà, anche fuori della Sacramentale Confessione, non avendo letto nelle Notificazioni pubblicate negli Anni Santi trascorsi, la clausola “eorum Confessionibus diligenter auditis”; né parendogli che la commutazione dei Voti abbia relazione con il foro Penitenziale, né per sua natura, né per volontà di chi concede la Facoltà di commutare. Infine altri non si prendono alcuna preoccupazione della clausola “auditis Confessionibus”; la quale, ancorché posta dopo la facoltà d’assolvere dai casi riservati e dalle censure, e anche dopo l’autorità di commutare i Voti e concedere alcune dispense, sembrerebbe dover comprendere tutte le cose precedentemente espresse; insegnano doversi la predetta clausola riferire alla sola assoluzione dai casi riservati; oppure all’assoluzione dalle censure, per le quali commina una speciale ragione adattata alla natura delle dette cose; ma non mai alla commutazione dei Voti e ad altre dispense, a favore delle quali non ha luogo la ragione, che è propria dell’assoluzione dai casi riservati e dalle censure. Così ampiamente vanno discorrendo il Bonacina (Oper. Moral., tomo 2, disputat. 4, circa secundum Decalogi praeceptum, quaest. 2, punct. 4, par. 2, n. 16); il Leandro (De Sacram. Poenitent., part. 1, tr. 5, disp. 14, De Indulgentiis, quaest. 97); il Diana (edit. coord. Tom. 7, tr. 1, ref. 300, n. 7) e il Giribaldo (Tract. 7, De Sacram. Poenit., c. 21 De Jubilaeo, dub. 6, n. 42 e ss.). Ma Noi, per eliminare ogni difficoltà, nell’Istruzione abbiamo ingiunto non potersi dare dai Penitenzieri assoluzioni, commutazioni, e dispense verune “extra actum Sacramentalis Confessionis”, essendoci sembrato ciò doveroso, e proporzionato alla gravità della materia ed alla qualità del Ministero; ciò tronca ogni litigio ed è anche conforme alla pratica della Nostra Penitenzieria, come può vedersi nel Thesauro de poenis Eccles. (§ 1, cap. 22).
64. Segue l’altro punto, che riguarda la salutare penitenza da imporsi dal Confessore a chiunque si confessa da lui per disporsi a prendere il Giubileo. Non si tratta, qui, della questione celebre fra Teologi, se per conseguire il frutto dell’Indulgenza basti il premettere una buona Confessione, l’adempiere la penitenza imposta dal Confessore, ed eseguire puntualmente le opere ingiunte; o se inoltre sia d’uopo avere la buona disposizione di soddisfare con altre opere penali, per quanto si potrà, alla Divina Giustizia. Il punto presente passa più oltre, mentre appartiene alla penitenza che s’impone dal Confessore a chi con lui si confessa, disponendosi ad acquistare il Giubileo; essendovi non solo chi ha sostenuto, potere nell’occasione del Giubileo imporsi dal Confessore al Penitente penitenze più leggere, se lo vede disposto a voler conseguire la plenaria Indulgenza, ma altresì tralasciare d’imporgli la penitenza. Tale è il sentimento del Cardinale de Lugo (De Poenitentia, disp. 27, sect. 2, n. 30); del Diana (Edit. coord., tomo 1, tr. 6, res. 10, n. 2), con molti altri. Altri hanno distinto fra le penitenze riparatorie e le penitenze medicinali, sostenendo che il penitente che ha conseguito il Giubileo non è obbligato ad eseguire le penitenze riparatorie, ma bensì le medicinali, come può vedersi presso il Viva (De Jubilaeo, quaest. 5, art. 2), il Costantini (Tratt. Dell’Anno santo, part. 1, cap. 4, § 2), ed il Leandro (part. 1, tract. 5, disp. 9, quaest. 82).
Altri esimono addirittura il penitente dall’adempiere le penitenze medicinali imposte dal Confessore, quando non sono assolutamente necessarie per sfuggire i peccati; in tale stato di cose, l’obbligo di adempirle non proviene dall’autorità del Confessore, ma dal jus naturale, come può vedersi presso il Card. de Lugo (De Poenit., disp. 27, sect. 2, n. 21 et plur. ss.); il Leandro (tomo 1, tr. De Sacr. poenit., quaest. 172), ed il Diana (Edit. coord., tomo 5, tr. 1, resol. 201, n. 4).
Contro le predette asserzioni non sono mancati altri Teologi, che hanno scritto diffusamente; fra esse il Juvenin (Tract. Hist. Dogmatic, Sacram., diff. 13, q. 5, cap. 4), il Pontas (Dictionario morali in verb. Jubilaeum, cas. 10), ed ultimamente il Padre Amort (Historia Indulgentiarum in quaestion practicis, p. 467 et ss.), che con estrema diligenza ha unito quanto può dirsi nella materia. Essendo sfuggito alla sua diligenza la testimonianza del Padre Gregorio di Valenza, che certamente non può annoverarsi fra quelli che si chiamano rigoristi, Noi qui l’aggiungeremo. Egli scrisse: “Notandum, neque per hanc Indulgentiae formam, scilicet De injunctis Poenitentiis, neque per ullam aliam quamvis amplam et generalem, relaxari obligationem, qua, propter integritatem Sacramenti, tenetur Confessarius salutarem poenitentiam poenitenti iniungere, et poenitens eam implere etc. Primo ex eo, quod illa obligatio est iuris divini etc. Secundo ex eo, quod truncaretur alioqui Sacramentum poenitentiae quadam sua integrali parte, qualis est nimirum Jure Divino Satisfactio ipsius poenitentis. Tertio id confirmatur ex communi sensu, et usu Ecclesiae, siquidem nec in plenissimis etiam Indulgentiis solet negligi a Confessariis, et poenitentibus Sacramentalis satisfactio et poenitentia; immo expresse ab ipsis Pontificibus solet tunc etiam requiri” (tomo quarto, disp. 7, quaest. 20, De Indulgentiis, punct. 3, p. 1603).
65. Sopra la prima questione, come pure sopra la qualità della soddisfazione, ossia la penitenza da imporsi dal Confessore, abbiamo detto a sufficienza nella Nostra Lettera Circolare scritta ai Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi sulla preparazione all’Anno Santo, data in Castel Gandolfo il 26 giugno dell’anno corrente, ed a quella ci rimettiamo. Restava unicamente da dire qualche cosa sopra il non tralasciarsi dal Confessore di imporre la Penitenza, giacché si diceva che il penitente che aveva preso l’Indulgenza non era obbligato ad adempirla. Ed essendoci ciò sembrato un rilasciamento, nella Istruzione della quale stiamo trattando, al n. XXVI abbiamo spiegato che il Confessore deve imporre al Penitente la salutare penitenza, ancorché questi sia preparato a prendere il Giubileo. Da ciò nasce poi l’obbligo del Penitente di doverla adempiere: “Omnia sua peccata confiteatur fideliter, et iniunctam sibi poenitentiam studeat pro viribus adimplere”; sono parole del Concilio Lateranense, quando si occupa della Sacramentale confessione nella celebre Decretale “Omnis utriusque sexus, de poenitentiis et remissionibus”. Da sottolineare, inoltre, la necessaria correlazione che intercede fra l’autorità d’imporre la penitenza, e l’obbligo di adempirla, essendoci sembrato incomprensibile che possa essere o chiamarsi “vere penitens”, come deve essere chi vuole conseguire la plenaria Indulgenza, se col pretesto di essa vuol esentarsi dall’adempiere quella penitenza che nella Sacramentale Confessione gli è stata imposta dal Confessore.
66. L’Istruzione procede fornendo alcune indicazioni circa l’assoluzione dalle censure di coloro che senza licenza, e con cattive intenzioni, entrano nella clausura delle Monache; dei Religiosi che per lo stesso fine introducono donne nella clausura; di coloro che leggono libri proibiti senza licenza; della dispensa da alcuni voti. Noi qui non intendiamo far altro che accennare alle controversie che abbiamo procurato di eliminare, allo scopo che le cose già sopite non si rimettano di nuovo in discussione. Ora diremo che, concedendosi ai Penitenzieri le facoltà di assolvere dalle censure occulte, ed incorse per aver dato danno a qualcheduno, coll’aggiunta che di essa non si servano, è come dire che non ne prosciolgono il penitente, se non ha soddisfatto alla parte lesa, o almeno, se prima dell’assoluzione non promette con giuramento di soddisfarla. Non intendiamo, come da taluno si è inteso, sotto nome di parte lesa, il Giudice, ma bensì quello che ha patito il danno; essendo questo il senso ovvio delle parole, come anche è stato ben osservato dal Viva (De Jubilaeo, quaest. 10, art. 2); dal Giballino (De censuris, disquisit. 9, quaest. 4, n. 7) e dai Salmaticensi (Cursu Theologico morali, tomo 2, tract. 10, de censuris, cap. 2, punct. 2, n. 20). Rispetto poi alla commutazione dei voti nei quali si tratta del pregiudizio del terzo, commutazione che viene proibita ai Penitenzieri, scrive molto bene il Suarez (tomo 2, De Religione, lib. 6, cap. 15, et praesertim n. 7). Dei voti che si fanno di preferenza da alcuni che entrano in qualche Congregazione, e che assumono una natura di contratto e di reciproca obbligazione fra essi e la Congregazione che li riceve, voti dai quali i Penitenzieri non possono dispensare, parla molto a proposito il Padre Siro in una sua opera manoscritta sopra una Bolla d’Innocenzo XII relativa alle Facoltà del Maggior Penitenziere e ai voti penali.
Parte VI
(Delle Facoltà contenute nella Costituzione “Convocatis” per i Confessori destinati dal Cardinal Vicario,
quanto all’assolvere dai peccati e dalle censure, commutare i voti e dispensare)
67. Quello che qui può raccomandarsi è, che questi Confessori leggano attentamente il testo delle loro Facoltà, per non eccederle. Leggano altresì quella parte che concorda colle altre date ai Penitenzieri; cerchino di vedere ciò che sopra esse poc’anzi si è detto. Rispetto alle Dispense, tengano ben presente che non hanno altra Facoltà, che di dispensare o commutare le visite alle Basiliche in altre opere pie, come hanno i Penitenzieri; pertanto dovranno leggere a questo proposito quanto è stato detto rispetto ai Penitenzieri ai numeri 52 e 53.
Parte VII
(Di alcune dichiarazioni contenute nella Costituzione “Convocatis” in ordine al presente Giubileo;
e, innanzitutto, delle dichiarazioni che riguardano le persone che lo vogliono conseguire)
68. Il celebre Giovanni de Anania, che morì nel 1458, compose un piccolo Trattato del Giubileo; alla fine di esso propose alcuni quesiti, fra i quali si leggono i seguenti: se giovi il Giubileo al Vescovo, che viene a Roma per conseguirlo, senza aver prima ottenuta la licenza dal Papa; se giovi al Parroco, che viene senza licenza del Vescovo; se al Monaco, che viene senza licenza dell’Abate; se al marito, che viene senza licenza delle moglie; e se alla moglie, che viene a Roma senza licenza del marito.
Fu proseguito l’esame dei medesimi dubbi verso il 1599 dal Benzonio, più volte citato (De Anno Jubilaei, lib. 5, a dub. 14 ad dub. 18); la risoluzione fu non essere lecito ai sopraddetti partire dalle loro Patrie per venire a Roma a prendere il Giubileo dell’Anno Santo, senza la previa licenza dei loro Superiori. Venendo senz’essa, peccano; ma se venuti a Roma, di questo peccato e di tutti gli altri si confessano con vero dolore, e fanno quanto è prescritto per guadagnare l’Indulgenza, la guadagnano.
Il Quarti (Trattato del Giubileo dell’Anno Santo, p. 67 cap. 1, punt. 6, dubb. 1 e ss.) concorda nelle stesse massime; solo aggiunge non poterla moglie venire senza licenza e consenso del marito; poter però il marito venire senza il consenso della moglie, purché la sua assenza non sia di molto tempo, o di grave incomodo o danno alla moglie e alla famiglia; con molta ragione alzala voce contro i Religiosi e contro i Curati che senza le necessarie licenze intraprendono il viaggio di Roma, per ottenere il Giubileo dell’Anno Santo, dovendosi intendere che l’invito generale, che fa il Sommo Pontefice a tutti, comprende solamente coloro, che possono venire lecitamente e con le debite circostanze. Aderisce a questa opinione il Costantini nel suo Trattato dell’Anno Santo (part. 2, cap. 4, p. 103 e ss.). Nella sopra citata nostra Lettera Enciclica del 26 giugno di quest’anno sulla preparazione all’Anno Santo, abbiamo, coerentemente ai predetti pareri, stabilito la risposta ai detti punti, come può leggersi nella medesima. Ci riferiamo alla Lettera Enciclica dalla quale per necessità deriva la prima dichiarazione espressa nel n. XLIII, che “personis Romam ad hoc Jubilaeum consequendum venire volentibus”, non s’intende data la libertà di venire senza licenza e consenso, per altro titolo necessario dei Superiori.
69. Il Pontefice Bonifacio VIII nella sua più volte citata Decretale “Antiquorum”, fra l’Estravaganti comuni “de poenitentiis et remissionibus”, stabilì la visita di trenta volte delle sacre Basiliche per i Romani, e la visita di quindici volte per i pellegrini e i forestieri: “Si fuerint Romani, ad minus triginta diebus continuis, seu interpolatis, et saltem semel in die; si vero peregrini fuerint, aut forenses, simili modo diebus quindecim ad Basilicas easdem accedant”. Queste stesse parole si ritrovano nell’altra Decretale di Clemente VI, che incomincia “Unigenitus”.
Lo stesso linguaggio fu adoperato dal Pontefice Clemente VII nell’intimazione del Giubileo con la Bolla “Inter solicitudines”, spedita il 17 dicembre 1524. In progresso di tempo alla parola “Romani” fu aggiunta l’espressione “vel Urbis incolae” e fu tolta la parola “Forenses”, come può vedersi nella Costituzione di Gregorio XIII, che incomincia: “Dominus ac Redemptor: Triginta continuis, vel interpolatis diebus semel saltem in die, si Romani vel Urbis incolae fuerint: si vero Peregrini, quindecim diebus devote visitaverint”, ed in molte altre.
70. Ancorché la parola “Romani” sembrasse incapace di qualsiasi controversia, non fu però così, poiché, essendo non solo Romano quello che è nato ed abita in Roma, ma quello ancora che, nato in Roma, ha trasferito altrove il suo domicilio, si dubitò se, venendo questi a Roma l’Anno Santo per guadagnare il Giubileo, dovesse visitare trenta o quindici volte le Basiliche. Il Navarro (De Jubilaeo et Indulgentiis, n. 42, p. 163) fu del parere che bastassero le quindici volte, dovendo in questo caso prevalere il domicilio sull’origine, tanto più che il Romano che ha altrove il domicilio, e viene a Roma, subisce lo stesso incomodo del viaggio, che subisce il forestiero o il pellegrino. Il Benzonio (De Anno Jubilaei, lib. 5, dub. 3), al contrario lo crede obbligato a fare le trenta visite: “Turpe est enim virum Romanum vel avaritiae, vel accidiae, seu corporis vitio laborare praesertim in eo Anno, in quo Urbs tota gaudio, jubilatione, munificentia, atque singularissima festivitate refulget”.
Inoltre si propone il quesito, se sotto nome di “Romano”, e per l’effetto di cui si tratta, restasse compreso anche quello che abita nelle vicinanze di Roma.
71. Alle dispute sopra la parola “Romano” ne seguirono altre perle parole: “vel Urbis incolae”. Il Navarro, nel luogo citato, n. 43 dice che sotto il nome “incolae” nel caso presente deve intendersi chi sta in Roma un anno, o almeno che vi sta tanto tempo, che possa dirsi abitatore di Roma. Il Quarti ed il Costantini discorrono praticamente. Il primo (pp. 126 e ss.), vuole che sotto le parole “incolae Urbis” s’intenda chi non è nato in Roma, né è oriundo, ma vi ha contratto il domicilio, e che perciò i curiali, i procuratori, gli avvocati, i cortigiani siano obbligati alle trenta visite, e che allo stesso obbligo siano tenuti gli scolari, i mercanti, ed i litiganti che abitano in Roma la maggior parte dell’anno, avendo tutti questi contratto, se non un vero domicilio, almeno un quasi domicilio. Il secondo (pp. 119 e ss.), considerando che si prescrive ai pellegrini il solo numero di quindici volte per ragione dell’incomodo sofferto nel viaggio, e si prescrive ai Romani ed abitanti in Roma il maggior numero di trenta volte, giacché essi non hanno sopportato il predetto incomodo e disagio, dice che sono tenuti all’obbligo delle trenta volte tutti coloro che non hanno sofferto l’incomodo del viaggio. Inoltre restino esenti dal peso più grave, ed obbligati a quello più leggero, cioè alla visita di quindici volte, tutti coloro che hanno sopportato l’incomodo del viaggio.
72. Nella nostra Costituzione “Peregrinantes”, nella quale abbiamo intimato l’Anno Santo, ci siamo serviti delle seguenti parole: “Per triginta continuos, aut interpolatos dies si Romani vel Incolae Urbis; si vero Peregrini, aut alias externi fuerint, per quindecim saltem huiusmodi dies devote visitaverint”. Chiosando in quest’ultima nostra Costituzione al n. XLIV le dette parole, abbiamo detto, ed ora ripetiamo, che vanno compresi sotto il nome di Romani tutti quelli che sono nati ed abitano in Roma, o che sono nati ed abitano nel distretto di Roma, che è come dire nelle vigne dentro le cinque miglia dalla Città, essendo questa l’intelligenza legale della parola Romano, come molto bene riflette lo Spondano (Epitome annal. Card. Baronii, ad ann. 1 in princip.): “Juresconsulti responderunt, eos, qui in continentibus Urbis nati sunt, Romae nato sintelligi; Romam enim esse etiam qua continentia aedificia essent; nec Romam muro tenus existimari, ex consuetudine quotidiana posse intelligi; cum diceremus Romam nos ire, etiamsi extra Urbem habitaremus”. Abbiamo detto e ripetiamo che sotto il nome “incolae Urbis” vanno intesi tutti quelli che sono venuti a Roma con animo d’abitarvi la maggior parte dell’anno, e tutti quelli che stando in Roma per qualche impiego, o per ritrovare impiego, se non contraggono un vero e rigoroso domicilio, almeno contraggono un quasi domicilio “Deus plebis Israel elegit patres nostros, et plebem exaltavit, cum essent incolae in terra Aegipti, et in brachio excelso eduxit eos ex ea”: leggesi negli “Atti degli Apostoli (At 13,17). Ed i buoni Professori della lingua latina dicono che “incolae” siano quelli che, nati altrove, abitano in un luogo, ove hanno eletto d’abitare, ancorché non ne siano cittadini; nel numero perciò dei quali debbono annoverarsi i curiali, procuratori, avvocati, cortigiani, scolari, mercanti, litiganti, ed altra simile sorta di gente. Ciò fu anche ben avvertito dall’antico chiosatore della Decretale “Antiquorum, de poenitentiis et remissionibus, inter extravagantes communes, in verbis Forenses”, che usò le seguenti parole: “Quid de Curialibus existentibus in Curia papali, respondet Sixtus Papa, illos facere debere triginta dies. Et est ratio, quia isti nec vere peregrinantur, nec vere sunt forenses, sed ut moraturi in Curia accedunt”. Sono dunque obbligati a visitare trenta volte le Basiliche tutti i sopraddetti.
Allo stesso numero di visite abbiamo dichiarato e dichiariamo obbligati anche quelli che vengono a Roma per causa diversa dal conseguire il Giubileo, perché, lasciando da parte la controversia se possano costoro comprendersi sotto il nome “incolarum urbis”, è cosa certa che, avendo sofferto l’incomodo del viaggio per altro motivo, non debbono essere in grado di conseguire il Giubileo che facendo la visita delle Basiliche trenta volte. Altrettanto per tutti quelli che, venendo a Roma al fine di guadagnare il Giubileo, in essa si trattengono per più di sei mesi, potendo senza grave incomodo, nel corso di tale tempo, adempire per trenta volte la visita delle Basiliche. Abbiamo seguito l’esempio dei nostri Predecessori più vicini a Noi, eliminando la parola “Forenses”, che altro, secondo il linguaggio del medioevo, non poteva additare che i forestieri, come ben osserva Luca Holstenio (tomo 8, Collectionis Labbeanae Concilior., p. 138), commentando le parole del Sinodo Romano del nono secolo sotto Leone IV: “Tantam superfluitatem Presbyterorum forensium”. Ci siano avvalsi dell’antica parola “peregrini”, che sono quelli che viaggiano per venire alla visita de’ Sacri Limini, e conseguire la santa Indulgenza: “Advena sum, et peregrinus apud vos” si legge nella Genesi (Gen 23,4). Alla parola “peregrini” abbiamo aggiunto l’altra “externi”, che non soltanto secondo il buon idioma latino, ma quello che più importa secondo il linguaggio delle divine Scritture, significa il forestiero, o di altro paese; onde nell’“Esodo, cap. 23” si legge: “Per nomen externorum deorum non jurabitis, neque audietur ex ore vestro” (Es 23,13); e nei “Numeri, cap. 1”: “Quisquis externorum accesserit, occidetur” (Nm 1,51); e nel capo terzo: “Externus, qui ad immolandum accesserit, morietur” (Nm 3,10). Ritornando al nostro proposito, abbiamo dichiarato, e dichiariamo comprendersi sotto il nome di “peregrini”, o “externi”, tutti gli alti che, giusta la spiegazione poc’anzi data, non sono compresi sotto il nome di “Romani”, o di “incolae Urbis”.
Parte VIII
(Delle dichiarazioni contenute nella Costituzione “Convocatis”, intorno alle opere ingiunte)
73. Sarebbe senza dubbio desiderabile, meglio fatto e più sicuro, se prima d’incominciare la visita delle Chiese, si premettesse una fruttuosa Confessione, per far le visite nello stato di grazia, ed anche fare una nuova Confessione, se qualcuno, incominciate le visite, cadesse in qualche peccato mortale. Negli “Atti della Chiesa di Milano, part. 7” (edizione di Milano del 1599, p. 1031) del gran S. Carlo Borromeo, così si legge: “Deve poi ciascuno sopra ogni cosa rispettare diligentemente le condizioni espresse da Sua Santità nella Lettera della concessione del Giubileo, perché non lo conseguirebbe chi non le osservasse. La prima è d’essere veramente contrito e confessato; il che ognuno deve fare prima che cominci a visitare le Chiese, per maggior sicurezza di conseguire il Santo Giubileo. Per la medesima ragione, se qualcuno, dopo essersi confessato e aver incominciato a visitare le Chiese, cadesse (il che Dio non permetta) in qualche peccato mortale, deve confessarsi del peccato mortale, e proseguire poi il resto dei giorni, che gli mancheranno, fino al numero dei giorni, che avrà da visitare le quattro Chiese”.
74. Questo sistema viene approvato, e dato per più sicuro, da S. Antonino (Summa, part. 1, tit. 10, cap. 3, § 5 in fin.); dal Cardinale Bellarmino (De Indulgentiis, lib. 1, c. 13, Controv. Tom. 2); dal Becano (Summa tit. de Sacram., c. 28, de Indulg., quaest. 6); dal Benzonio (De Anno Jubilaei, lib. 5, dub. 4, § septimo), e dal Pontas (In verb. Indulgentiae, cas. 13). E che questo sia stato, e sia il nostro vivo desiderio si può abbastanza comprendere da quanto abbiamo scritto nella detta Enciclica; da quanto abbiamo fatto, avendo nella passata estate fatto fare in questa città pubbliche Missioni; da quanto facciamo fare nel corrente Avvento, continuando fino alla festa dell’Apostolo S. Tommaso, in varie Chiese di Roma; cose tutte che hanno per unico fine ed oggetto Confessioni fruttuose da farsi dai peccatori, prima che si apra la porta Santa, e per conseguenza prima che s’incominci la visita delle Chiese; senza tralasciare di dire, potersi dedurre questo nostro desiderio anche dalla Costituzione Peregrinantes, in cui si premettono la Confessione e la Comunione alla visita delle Chiese.
75. Ma non è tutta qui la difficoltà. Essa consiste principalmente se qualcuno comincia e continua la visita delle Basiliche in peccato mortale; così viene compiuta un’opera buona in sé, ma da un peccatore. Poi, secondo il rito, il peccatore fa una fruttuosa Confessione e prende la Sacra Comunione in stato di grazia. Ne deriva che egli ha visitato le Chiese in stato di peccato ed ha concluso l’ultima opera in stato di grazia per conseguire il Giubileo. Ci si chiede se le visite compiute in precedenza possono valutarsi sufficienti al fine dell’adempimento delle opere dovute.
Su questo punto disserta lungamente il Navarro, “De Jubilaeo, notab. 19”; ma l’opinione più comune è che le visite fatte in stato di peccato sono sufficienti per conseguire l’Indulgenza, purché l’ultima opera, in cui si acquista l’Indulgenza, sia fatta in stato di grazia; non rimettendosi la pena temporale, se non cancellato il peccato; la remissione dell’eterna pena si ottiene col mezzo della Penitenza. Così discorrono i Teologi più accreditati nelle loro opere teologiche, cioè il Suarez, il Valenza, il Card. de Lugo, il Silvio, l’Estio, il Juvenin e molti altri. Concordano anche quelli che si chiamano Teologi morali, fra i quali il Filliuc, il Santarelli, il La Croix, il Bonacina e gli altri che hanno trattato espressamente del Giubileo, fra i quali il Viva, l’Amort, e anche quelli che hanno composto e stampato in Roma Trattati d’Indulgenze, fra i quali i PP. Passerino, Vanranst e Teodoro. Questa, che può dirsi comune opinione, ha il suo valido fondamento; essendo le visite delle Chiese, benché fatte da chi non è in grazia, opere moralmente buone, benché non meritorie dell’eterna vita, e benché siano opere d’un nemico, sono però opere d’un nemico che s’incammina alla riconciliazione con Dio. Nella sacra antichità ciò sembra adombrato nelle pubbliche penitenze, che si facevano da coloro che erano caduti in eccessi gravi e pubblici, e che prima d’ottenere l’assoluzione, cioè in stato di peccato, s’andavano esercitando nell’adempimento di opere e penitenze loro prescritte. Fissato poi il principio che lo stato di grazia sia assolutamente necessario nell’ultima opera, che si compie per conseguire l’Indulgenza, e che lo stato predetto non sia assolutamente necessario quando si adempiono le altre opere ingiunte, i citati autori chiamano in loro aiuto la pubblica consuetudine dei fedeli, nota e non riprovata da chi concede l’Indulgenza; essendo impossibile che egli creda che le visite, che si fanno o trenta o quindici volte in giorni interpolati per conseguire il Giubileo, non si facciano che da quelli costituiti in grazia. Né punto si rimuovono da questo loro convincimento per essere nella Bolla del Giubileo universale premessa la Confessione e la Comunione alla visita delle Basiliche; rispondono che l’ordine delle parole non è regola adeguata per l’ordine dei fatti; ed aggiungono che nelle Indulgenze bastano l’autorità nel concedente, la grazia in chi la riceve, la pietà nella causa; sono pie le visite delle Basiliche, ancorché non siano fatte da chi è in grazia, purché siano adempiute con le dovute circostanze, nelle disposizioni idonee a conseguire la grazia abituale.
76. Questo è il compendio di quanto vanno dicendo i difensori di questa sentenza, dalla quale nel caso presente non intendiamo recedere, come può vedersi da quanto abbiamo dichiarato al n. XLV dell’ultima Costituzione. Infatti, sebbene da una parte sia in Noi sempre più ardente il desiderio che la visita delle Chiese si faccia in stato di grazia, o dopo una fruttuosa Confessione o almeno dopo un atto di Contrizione, dall’altra parte poi, considerando che non si può sempre conseguire quanto si desidera e che è necessario compatire l’umana fragilità, abbiamo creduto non doversi escludere dal frutto dell’Indulgenza chi incomincia, o prosegue, la visita delle Chiese senz’avere premessa la Confessione, purché sia in grazia quando fa l’ultima opera, a cui consegue l’Indulgenza; e purché le visite siano fatte con devozione. “Devote visitaverint”, si legge nella Bolla “Peregrinantes”. Nell’Estravagante Unigenitus si ritrova la parola “devotionis”; nell’altra Quemadmodum, la parola “reverenter”. Il Navarro, spiegando tali parole, dice: “Per quae significatur, visitationes has Ecclesiarum fieri debere bene, et quidem recte; nam licet, per asserta cum communi, non sit necessarium ut fiant in statu gratiae, necessarium tamen est, quod sint actus boni moraliter”. È necessario dunque, acciò si adempia l’opera ingiunta delle visite, che la visita si faccia con intenzione e volontà d’onorare Dio o i suoi Santi; che si vada, e si entri nelle Basiliche con modestia, e che si eserciti qualche atto di religione. Dal che si deduce che se uno va alle Chiese senz’alcun fine buono, ma per mera curiosità, e se va per fare, come suol dirsi, una passeggiata, non guadagna il Giubileo. È superfluo parlare di chi visitasse la Chiesa in peccato mortale attuale, per esempio con animo d’indurre altri a peccare. Individuando questi ed altri simili casi, ne riferiscono il Vanranst, il Costantini, il Quarti, il Viva, il Pignatelli, l’Amort e molti altri.
77. Il precetto della Santa Confessione, in ciò che riguarda il Jus Divino, comprende i soli peccati mortali, e non s’estende ai veniali. Avendo poi la Chiesa nel Concilio Lateranense fissato il tempo di confessarsi, che è la Pasqua di Risurrezione, si discute se alla necessità di confessarsi dei peccati mortali vada aggiunta l’altra di doversi anche confessare dei veniali. Quantunque comunemente si dica non essere stata aggiunta la necessità di confessarsi anche dei peccati veniali per adempiere il precetto Pasquale, non mancano però Autori che, pieni di zelo, opinano il contrario, ed insegnano che chi non ha che peccati veniali almeno nella Pasqua si presenti al Sacerdote per fargli sapere che, per grazia di Dio, non ha che peccati veniali. Si possono vedere il Juvenin, il Du Hamel, l’Habert, il Pontas. Noi non entriamo in questa controversia. Sant’Antonino espressamente nella sua “Somma” insegna esser cosa molto lodevole, per conseguire l’Indulgenza, il confessarsi dei peccati veniali, non avendo il penitente peccati mortali. Ma ciò nemmeno bastava al nostro proposito, in quanto il punto non è circa l’utile, ma circa il necessario. Il nodo si riduce alla questione, che trattasi tra i Teologi, se essendo ordinata la Confessione pel conseguimento del Giubileo, intendasi ordinata anche a chi non ha peccati mortali, ma soli veniali. Nel Santarelli si possono vedere radunati gli Autori sia di parte affermativa, sia di parte negativa. Coloro che si protestano aderenti all’opinione affermativa, sostengono che è la più sicura. Il Cardinale de Lugo ed il Leandro seguono la parte negativa, pel motivo che quando si parla della Confessione s’intende sempre la Confessione dei peccati mortali. Non manca però l’Autorità d’ingiungere la confessione dei veniali, come molto bene riflettono il Cardinal di Lauria ed il Clericato, comprovandolo col testo del Pontefice Clemente V, nella Clementina che incomincia “Ne in agro, de statu Monachorum”, ove impone ai Monaci il peso di confessarsi almeno una volta il mese, ancorché ragionevolmente si potesse e si dovesse supporre che una gran parte d’essi non fosse per avere che peccati veniali. È anche certo che per l’acquisto del Giubileo si prescrivono opere che di loro natura sarebbero di puro consiglio e di supererogazione, com’è per esempio il digiunare alcuni giorni non prescritti dal precetto Ecclesiastico, o visitare devotamente, come succede nel presente Giubileo, le Basiliche; può anche prescriversi la Confessione dei veniali a chi non ha peccati mortali, quantunque, prescindendo da queste circostanze e parlando in astratto, l’obbligo di confessare i veniali non vi fosse. Noi così abbiamo fatto, e nel n. XLVI dell’ultima Costituzione abbiamo dichiarato che, per acquistare il Giubileo, è obbligato a confessarsi anche chi non ha che peccati veniali. “Posset autem Papa, si vellet, expressis verbis injungere, ut qui Indulgentiam consequi vellet, venialia peccata confiteretur, sicut injungit alia opera supererogationis, neque tamen hoc esset facere venialia materiam necessariam Confessionis, sed cum alias venialia sint congrua materia Confessionis, illa quoque exigeret, si vellet, in acquisitione Indulgentiae”. Sono parole del Benzonio.
78. In una parola, la questione (che si fa fra i Teologi se, ordinandosi la Confessione per acquistar l’Indulgenza, sia obbligato a confessarsi chi non ha che peccati veniali) ha luogo quando la Confessione si richiede come disposizione allo stato di grazia necessario per guadagnare il Giubileo, ma non quando la Confessione viene prescritta, conforme da Noi per appunto si è fatto, come opera ingiunta per conseguire l’Indulgenza, come anche molto bene osservano il Pasqualigo, il Viva ed il Costantini nelle opere citate.
79. Alla difficoltà già risolta, ne segue un’altra relativa a colui che, avendo già fatto la Confessione e fatte alcune visite delle Basiliche in stato di grazia, cade in un nuovo peccato mortale. Fra i Dottori si disputa che cosa debba fare per conseguire il Giubileo: se debba ripetere le visite già fatte, o se basti che prima dell’ultima visita faccia un atto di contrizione, oppure sia obbligato a confessarsi del peccato commesso. Alcuni hanno ritenuto che basti l’atto di contrizione, non prescrivendosi nella Bolla del Giubileo che una sola Confessione (che già nel caso si suppone adempiuta) ed acquistandosi lo stato di grazia necessario per conseguire l’Indulgenza con un buon atto di contrizione. Così la pensano il Cardinal de Lugo ed il Leandro, che citano altri autori dello stesso parere. Ma considerandosi dagli altri, e specialmente dal Suarez, dal Filliuc, dal Quarti, dal Costantini, che nella Bolla la Confessione si riferisce all’Indulgenza, e che per conseguenza richiede la Confessione dei peccati mortali commessi fino al momento in cui si ottiene il frutto di essa, si sostiene fondatamente che chi si è confessato ed ha incominciato le visite delle Chiese, se cade in peccato mortale, prima dell’ultima visita deve confessarsi: non basta l’atto di contrizione per conseguire il Giubileo. Lo stesso obbligo di ripetere la Confessione vincola anche colui che si ricorda di qualche peccato mortale taciuto per innocente dimenticanza nella già fatta Confessione. A questa più fondata sentenza abbiamo aderito nel n. XLVII assolvendo il peccatore dall’obbligo di ripetere le visite già fatte alle Basiliche, e lasciandolo sottoposto all’altro di doversi confessare prima di compiere l’ultima visita delle dette Basiliche. Si è detto di averlo liberato dal peso di ripetere le visite già fatte, dato che la questione di quest’obbligo si pone solo quando si ammette l’opinione che richiede come necessario lo stato di grazia nel tempo in cui si adempiono le opere ingiunte; ma non quando la necessità dello stato di grazia si riduce all’ultima opera, in cui si ottiene l’Indulgenza, come al nostro proposito osserva acutamente il Benzonio.
80. Nel presente Giubileo dell’Anno Santo, come qui sopra si è accennato e come viene stabilito nella Bolla Peregrinantes, fra le opere ingiunte abbiamo compreso anche la santa Comunione. Poiché alcuni, per la loro età e capacità naturale, sono ammessi alla Confessione e non alla Comunione, abbiamo previsto che si sarebbe aperta una discussione: se i predetti siano capaci di conseguire il Giubileo. La questione è già stata trattata dagli Autori in tutte le altre Indulgenze, nelle quali per opera ingiunta viene prescritta la Comunione. In questa controversia alcuni hanno opinato che quelli dei quali si tratta, non essendo capaci della Comunione, restano incapaci di conseguire il Giubileo; non giovando l’impotenza, o qualunque altro legittimo impedimento, a chi non può, o è impedito d’adempiere l’opera prescritta ad effetto di conseguire l’Indulgenza. Così discorre il Lavorio, senza che a lui e agli altri dello stesso partito dia alcun presidio la Facoltà, che avesse il Confessore, di commutare le opere ingiunte a pro di chi è impedito di eseguirle. Infatti tale Facoltà non comprende la commutazione della Santa Comunione, perché è ristretta a quelli che accidentalmente sono impediti (come sono le monache, i carcerati, gli ammalati, che non possono far le visite delle Basiliche, o i poveri che non possono fare l’elemosina, quando questa viene annoverata fra le opere ingiunte) e non può ampliarsi a coloro che, non per accidente, ma per disposizione di ragione, sono incapaci di fare quanto è prescritto nella Bolla del Giubileo. Questo è il parere del Passerino, del Card. de Lugo e del Vanranst. Non è mancato chi, facendosi interprete volontario della mente dei Sommi Pontefici, ha sostenuto che l’opera ingiunta della Comunione non si applica a coloro che per l’età sono incapaci di comunicarsi, essendo una condizione de jure impossibile rispetto ad essi; oppure doversi supporre che dal Papa si dia ai Confessori la Facoltà di commutare ai predetti la Comunione in un’altra opera pia, ancorché espressamente non l’abbia detto. I nomi di questi si possono vedere presso il Passerino. Ma Noi, per eliminare tale imbarazzo, nel n. XLVIII abbiamo dato ai Confessori la Facoltà di commutare l’opera ingiunta della Comunione in qualche altra opera pia, per i Fanciulli che non sono ancora stati ammessi alla prima Comunione, e che, secondo il giudizio del Parroco o del Confessore, non sono in grado di poter essere ammessi alla detta prima Comunione nel corso dell’Anno Santo.
81. Restano nella Costituzione Convocatis, sotto il capitolo delle dichiarazioni, alcune altre piccole cose, che servono ad eliminare le controversie sorte in altri tempi. La prima, nel n. XLIX, non esser d’uopo, per conseguire l’Indulgenza, visitando le Basiliche, entrare o uscire per la Porta Santa; non essendo ciò stabilito in nessuna Costituzione, quantunque questa entrata e quest’uscita debbansi valutare per un’opera di supererogazione; il che fu anche ben avvertito dal Passerino, dal Quarti e dal Pignatello.
82. La seconda appartiene al caso in cui nel corso dell’Anno Santo si pubblichi, com’è solito a volte farsi, qualche Indulto per diminuire il numero prefissato delle visite delle Chiese. Si chiedeva se, avendo taluno già visitato le Basiliche, potesse avvalersi delle visite già fatte, computandole nel numero delle visite stabilite nell’Indulto. Si chiedeva inoltre se, avendo prima dell’Indulto compiuto il numero delle visite in esso stabilito, potesse avvalersi dell’Indulto senza fare altra visita. Tutte queste difficoltà sono state rimosse nel n. L. : chi ha visitato qualche volta le Basiliche prima che fosse pubblicato l’Indulto, può avvalersi delle visite fatte per completare il numero prefissato nel detto Indulto; chi, prima dell’Indulto, ha compiuto il numero in esso prefissato delle visite, può godere dell’Indulto, purché faccia un’altra visita delle quattro Basiliche in uno stesso giorno; il che ancora veniva accennato dai sopraddetti Passerino, Quarti e Pignatello.
83. La terza è la seguente. Nella nostra Costituzione Peregrinantes viene stabilito che la visita delle Basiliche debba essere devota, e che per conseguire l’Indulgenza, si debba pregare il Signore Iddio per l’esaltazione della Sua Chiesa, l’estirpazione delle eresie, la concordia dei Principi Cattolici, la salute e la tranquillità del popolo cristiano; ma non si dice, come nemmeno è stato detto nelle altre Costituzioni dei nostri Predecessori nelle quali si sono intimati gli Anni Santi, se l’orazione debba essere vocale, o se basti che sia mentale; il che altre volte ha dato occasione a controversie. Il Viva ha creduto che basti la mentale; il Costantini disse essere probabile bastare la mentale, ma esser più sicura la vocale; il Quarti che basti o l’una o l’altra; il Card. de Lugo e l’Amort essere più sicuro aggiungere alla mentale anche la vocale; il Vanranst che non basti la sola mentale, e nemmeno basti la sola vocale “notabiliter modica”. Contro la soverchia modicità dell’orazione si esprimono anche il Viva e gli altri accennati, perché sebbene una breve orazione, fatta con gran fervore, possa soddisfare all’intenzione della Bolla Peregrinantes, tuttavia la brevità dell’orazione suol procedere dalla poca devozione o dal poco affetto agli esercizi spirituali, o da negligenza e tedio. E Noi, senza punto dipartirci da queste considerazioni, abbiamo dichiarato al n. LI, che per conseguire l’Indulgenza basta la pia orazione vocale; va lodato chi prega mentalmente, purché però v’aggiunga anche qualche orazione vocale.
Parte IX
(Dell’iterato acquisto del Giubileo, ed altre dichiarazioni circa le facoltà concesse per il corrente Giubileo)
84. È antica la questione, se nel tempo dell’Anno Santo, avendo taluno devotamente visitato le Basiliche trenta volte, quanto è stato prescritto per conseguir l’Indulgenza, essendosi anche confessato e comunicato, e potendo perciò supporre d’aver conseguito il frutto del Giubileo, possa di nuovo conseguirlo, facendo un’altra volta la visita nel numero prescritto delle Basiliche, e di nuovo confessandosi e comunicandosi. Fu indicata questa controversia da Giovanni d’Anania nel suo piccolo trattato dell’Anno Santo, e fu poi riassunta dagli altri. Il Filliuc sarebbe stato d’opinione che, ripetendosi le opere ingiunte, si conseguisse di nuovo il Giubileo, ma poi abbandona questa opinione ritenendo che il contrario fosse stato deliberato dalla Congregazione del Concilio nell’anno 1620.
Il Vanranst sostiene non potersi acquistare la seconda volta il Giubileo, ancorché si adempiano le opere ingiunte. Il Navarro, considerando non esservi nelle Bolle dell’Anno Santo cosa contraria al nuovo acquisto del Giubileo, si fa sostenitore dell’opinione favorevole a chi ripete le opere ingiunte; al Navarro aderisce il Benzonio, e questo può dirsi il parere comune, come può vedersi nel Viva, nel Costantini e nel Quarti. Il Costantini riferisce anche di essere stato dal Pontefice Urbano VIII, e che non è autentica la dichiarazione della Congregazione del Concilio citata dal Filliuc.
Abbiamo creduto bene dichiarare nel n. LII la nostra opinione sopra questa controversia altre volte proposta, ed avendo considerato che ora non si tratta di un Giubileo di due Settimane, ma d’un Giubileo che dura un anno intero; non si tratta d’opere ingiunte, che possano adempiersi più volte in un giorno, come accade quando si concede l’Indulgenza plenaria a chi nei tali giorni determinati visita la tal Chiesa (nel quale stato di cose, ancorché più volte in un giorno si faccia la visita della Chiesa non si può che acquistare una sola Indulgenza per giorno, giusta il Decreto della Congregazione delle Indulgenze espressamente approvato dalla santa memoria d’Innocenzo XI, e legalmente promulgato il 7 marzo 1678, in cui così si legge: “Semel dumtaxat in die plenariam Indulgentiam in certos dies Ecclesiam visitantibus concessam, vel aliud pium opus peragentibus, lucrifieri”), ma trattasi di numerose visite di Basiliche distanti l’una dall’altra, che non possono farsi, se non in molti giorni distanti; non abbiamo avuto difficoltà a dichiarare potersi più volte nell’Anno Santo, ripetendosi più volte le opere ingiunte, conseguire la Sacra Indulgenza. Si è detto potersi acquistare di nuovo l’Indulgenza, ripetendosi di nuovo le opere ingiunte. Ma poiché nel Giubileo all’Indulgenza sono aggiunti altri favori e grazie, abbiamo nella stessa Costituzione, e nel medesimo paragrafo, dichiarato, che chi ne è stato partecipe, quando la prima volta prese il Giubileo, non ne possa essere partecipe, se dopo il primo acquisto del Giubileo è incorso di nuovo nelle censure, o ha commesso casi riservati, o ha bisogno di nuove commutazioni di Voti, o Dispense.
85. Quando in detta Costituzione Convocatis si è parlato di quanto si concede ai Penitenzieri minori delle Basiliche, si è fatta al n. VII espressa menzione della Facoltà di assolvere dall’eresia estrinsecata, restringendo però tale Facoltà dentro alcuni confini espressi nel sopraccitato paragrafo. Ma perché nelle Facoltà date ai Confessori deputati dal Cardinal Vicario, specialmente per l’Anno Santo, al n. XXXVI si è data un’ampia Facoltà di assolvere dalle censure riservate in “Bulla Coenae”, e da quest’ampia Facoltà taluno ha preteso potersi dedurre anche la Facoltà d’assolvere dalla eresia estrinseca di cui si fa menzione nella detta Bolla “in Coena Domini”, abbiamo creduto opportuno dichiarare, come dichiariamo al n. LIII, non essere ciò sufficiente; dovendo tale Facoltà essere espressamente nominata, né mai potendo pretendersi concessa in vigore di qualunque ampiezza di parole; come fu stabilito dal nostro Predecessore Alessandro VII in un Decreto, che fece in una Congregazione del Sant’Officio tenuta alla sua presenza: “Sanctissimus dominus Noster Alexander Papa VII sub die 23 Martii 1656 inhaerendo declarationibus alias a Praedecessoribus suis factis, ad removendam omnem dubitandi occasionem, et ne circa id in posterum ullu tempore haesitare contingat, cum crimen haeresis prae ceteris gravissimum speciali nota dignum sit, decrevit, Facultatem absolvendi ab Haeresi, in Jubilaeis, vel aliis similibus concessionibus non censeri comprehensam, nisi expressis verbis concedatur Facultas absolvendi ab haeresi”. Della controversia, che prima del Decreto v’era, e della controversia levata interamente dal Decreto, si è da Noi diffusamente trattato nella nostra Notificazione pubblicata quando eravamo residenti in Bologna, che è la quarta nell’edizione italiana e latina.
86. Di sopra si è detto che chi ha le Facoltà che si concedono nell’Anno Santo non può avvalersene se non con quei Penitenti che sinceramente vogliono conseguire il Giubileo, e che vengono a confessarsi con un vero proposito d’adempiere le opere ingiunte per conseguirlo. Restava il dubbio, rispetto a colui che, avendo avuto il buon animo di fare quanto doveva, di poi si pente e non adempie, se ricada nelle censure, dalle quali fu assolto, e s’intendono cessate le commutazioni dei voti e dispense già ottenute. Ma, giacché l’assoluzione delle censure non è stata data, né si dà “cum reincidentia” nel caso di cui si tratta, ma si dà assoluta, nella medesima Costituzione Convocatis n. LIV abbiamo dichiarato non restare il predetto condizionato dalle censure dalle quali è stato prosciolto, né restare privo della grazia delle commutazioni e dispense ottenute. Così, dopo avere richiamato gli Autori più antichi, discorrono il Giribaldi ed il Viva. E sebbene il primo di detti Autori esenti dal peccato mortale chi, mutato pensiero, non fa quello che resta da fare per conseguire il Giubileo, ragionevole però e sussistente è l’opinione del secondo, che lo ritiene reo di peccato mortale, citando il Suarez, il Vasquez ed il Filliuc per la contravvenzione in materia grave alla mente ed intenzione di chi ha concesso le Facoltà ai Confessori, avendole concesse come un mezzo per conseguire il Giubileo, ed essendosi obbligato il penitente ad eseguire il restante delle opere ingiunte, nell’atto in cui ha avuto l’assoluzione dalle censure, ed ha accettato i favori e le grazie dati nell’occasione del Giubileo; come anche di sopra si è scritto.
Parte X
(Delle Facoltà degli altri Confessori di Roma che non sono nel numero dei Penitenzieri,
né fra quelli specialmente deputati dal Cardinale Vicario per l’Anno Santo)
87. Oltre i Penitenzieri delle Basiliche ordinari, oltre gli aggiunti ad essi nell’occasione dell’Anno Santo, ed oltre i Confessori pure deputati per l’Anno Santo dal Card. Vicario, altri Confessori ordinari sono pure in Roma, dei quali si è parlato nella Bolla Convocatis, affinché siano in grado di poter dare aiuto a sbrigare i Penitenti, che verranno a Roma per l’Anno Santo.
88. Questi ordinari sono di due sorti: alcuni sono Regolari deputati dai loro Superiori, e Prelati regolari per sentire le Confessioni dei loro sudditi regolari; altri Regolari hanno in più l’approvazione del Card. Vicario per poter sentire le Confessioni dei Secolari. A questi ultimi nella Costituzione Convocatis, n. XLI, si sono comunicate, rispetto ai Penitenti Regolari loro Colleghi, tutte le Facoltà che si sono date ai Confessori deputati dal Card. Vicario di Roma per l’Anno Santo; in più, si è aggiunta loro l’autorità di dispensare i suddetti dall’irregolarità in cui fossero incorsi per la violazione delle censure, purché sia occulta; e ciò per tutto l’Anno Santo; con questo però, che i predetti Regolari approvati dal Card. Vicario per sentire le Confessioni dei Secolari, non possano avvalersi della detta Facoltà d’assolvere e dispensare, se non sopra i suddetti loro Regolari, che in caso di bisogno possono ricorrere ad essi, ma non agli altri semplicemente deputati dai loro Superiori per sentire le Confessioni dei Regolari.
89. Ci sono poi i Confessori ordinari del Clero secolare, che ricevono le Confessioni dei secolari con la solita approvazione e licenza del Card. Vicario, ma che non sono stati specialmente deputati da lui per l’Anno Santo. A questi nulla si dà, e nulla si toglie, qualora avessero qualche legittima Facoltà di poter assolvere e dispensare. Lo stesso pure si dice rispetto ai Regolari, che con l’approvazione del Card. Vicario sentono le Confessioni dei secolari, non intendendo Noi né accrescere né togliere loro, rispetto ai Penitenti secolari, qualsivoglia altra Facoltà legittima che per altro titolo avessero. La nostra Costituzione sospensiva: “Cum Nos nuper” comprende i soli Confessori che sono fuori di Roma, le Facoltà dei quali sono, durante l’Anno Santo, sospese, o fossero state concesse per causa, e per occasione delle Indulgenze, o per qualsivoglia altra causa disparata, e non riguardante le Indulgenze, come altrove in questa stessa lettera si è comprovato; non comprendendo la detta Costituzione Cum Nos nuper i Confessori della città di Roma, che ha bisogno di buon numero d’operai per coltivare la vigna del Signore nell’Anno Santo.
90. Il punto sta nel retto esame, che i detti Confessori facciano in ordine alle Facoltà che essi pretendono avere; dovendo esse derivare da legittimi privilegi non revocati, e che siano in uso, secondo il Decreto della santa memoria di Clemente XI del 3 maggio 1711, fatto pei Confessori di Roma, stampato dalla buona memoria del Card. Petra, nell’edizione di Roma.
91. Ed ecco quanto, o diletti Figli, abbiamo creduto necessario esporvi, affinché, in seguito alle nostre fatiche, avendo ridotto in compendio lo scioglimento delle maggiori controversie nate in altre occasioni e tolte di mezzo dalle nostre Costituzioni fatte per l’Anno Santo, siate in grado di poter esattamente, come vivamente v’inculchiamo, adempiere il vostro ministero. Al qual fine crediamo ancora possa contribuire l’altra nostra Lettera Enciclica del 26 giugno di quest’anno sopra la preparazione all’Anno Santo, che pure vi raccomandiamo di leggere e di considerare. Né dovete affatto meravigliarvi se in questa nostra presente Lettera ci siamo per lo più avvalsi d’Autori moderni, non avendo imitato il padre di famiglia, che estrae dal proprio tesoro “nova et vetera”, in quanto – essendo le controversie state suscitate per lo più da autori moderni, e da coloro che hanno scritto sopra l’Anno Santo – ci è parso più opportuno avvalerci in particolare di essi.
Intanto, abbracciandoVi, con pienezza paterna di cuore, Vi diamo l’Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 3 dicembre 1749, anno decimo del Nostro Pontificato.
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