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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II
AL RETTORE MAGNIFICO DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ
LATERANENSE, S.E. MONS. SALVATORE FISICHELLA

 

Al venerato Fratello
Mons. SALVATORE FISICHELLA
Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense

1. Ho appreso con piacere che l'Institutum Utriusque Iuris di codesta Pontificia Università Lateranense ha promosso un Colloquio Giuridico Internazionale dedicato all'approfondimento dell'intrinseca relazione tra i contenuti fondamentali del diritto e l'ideale di giustizia che è proprio della legislazione canonica. Nel rivolgerLe il mio saluto, venerato Fratello, mi è caro rinnovarLe le mie felicitazioni per il compito che Le è stato recentemente affidato alla guida di quella che, a giusto titolo, viene qualificata come l'«Università del Papa». Estendo il mio cordiale saluto al Preside dell'Istituto «Utriusque Iuris», Padre Domingo Andrés, ed ai Decani delle Facoltà di Diritto Canonico e di Diritto Civile, ai quali è affidata l'organizzazione e la direzione di questa importante iniziativa giuridica e culturale.

La scelta del tema del Colloquio è un rinnovato segno dell'attaccamento di codesto Istituto alla Cattedra di Pietro e della sua fedeltà al Magistero della Chiesa. Esso, infatti, mediante il lavoro accademico e formativo delle sue due Facoltà, di diritto canonico e di diritto civile, è chiamato a preparare validi giuristi in entrambi gli ordinamenti del diritto, quello della Chiesa e quello della Comunità civile, in una prospettiva che, partendo dalla propria consolidata tradizione, si apre alle sollecitazioni poste dalla scienza giuridica contemporanea e, al tempo stesso, alle esigenze sempre nuove che maturano in entrambi gli ordinamenti giuridici.

2. In questi giorni vi state confrontando sull'inscindibile relazione tra diritto e giustizia nella vigente legislazione canonica, a partire dalla promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, e di come tale relazione trovi accoglienza negli indirizzi legislativi e nei contenuti sostanziali che caratterizzano gli ordinamenti civili, da quelli interni dei singoli Stati a quello internazionale.

In questo sforzo di approfondimento vi è di sostegno, quale criterio di indagine, il principio che la giustizia resta l'essenza di ogni atto, che per sua natura è finalizzato al bene di una comunità e di quanti ne sono parte. Secondo il metodo proprio dell'utrumque ius, vi viene pertanto chiesto di affiancare l'analisi della vigente legislazione canonica a quanto matura negli ordinamenti giuridici della società civile, contribuendo così a delineare il reciproco apporto tra i due diritti, scoprendone convergenze e peculiarità nell'ottica del servizio alla persona umana.

Non vi è dubbio che l'unità del diritto e della scienza giuridica trovi il proprio fondamento in una giustizia dinamica, espressione non soltanto dello stretto ordine legale, ma soprattutto di quella recta ratio che deve governare sia i comportamenti dei singoli che quelli dell'autorità. E' quanto afferma san Tommaso d'Aquino, quando ricorda che: "omnis lex humanitus posita in tantum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur" (Summa Theol., I-II, q. 95, a.2).

3. Nella visione cristiana i termini diritto e giustizia, in quanto operanti nello strutturarsi degli ordinamenti giuridici, costituiscono altrettanti richiami ad una giustizia superiore, che diventa criterio di confronto per ogni comportamento giuridicamente rilevante, da quello dei legislatori a quello di quanti, a diverso titolo, operano nel campo della giustizia.

In effetti, a partire dall'essenza stessa del diritto della Chiesa emerge immediatamente l'esigenza di garantire la salus animarum quale criterio del corretto rapporto tra norma giuridica e legittime aspirazioni dei christifideles. L'ordinamento giuridico della Comunità ecclesiale tende primariamente a realizzare la comunione ecclesiale, facendo prevalere la dignità di ogni battezzato, nella sostanziale eguaglianza e nella diversità dei ruoli di ciascuno. Questa diversità, infatti, non è espressione semplicemente di una «esigenza funzionale», ma è indice della peculiare visione antropologica cristiana e della realtà sacramentale e istituzionale della Chiesa.

Solo nella comunione organica della Comunità ecclesiale, infatti, la dignità dei christifideles trova lo spazio ed i modi per collocare l'esigenza legittima di tutela dei diritti e di assunzione di doveri. Ecco perché la comunione esige che sia sempre presente la carità, che non contraddice il diritto, ma lo eleva a strumento di verità, contribuendo a creare la certezza delle regole e quindi l'ordinato svolgersi di relazioni giuridiche non lesive della giustizia.

4. Guardando la realtà odierna degli ordinamenti della società civile, pur in presenza di diversità culturali e di concezioni alle quali si ispirano i diversi sistemi giuridici, possiamo rilevare quanto il senso del diritto trovi ovunque considerazione, fino a giungere a vere e proprie rivendicazioni quando emergono conflitti o anche atteggiamenti profondi che si oppongono ad un'effettiva giustizia.

Assistiamo spesso, purtroppo, alla formulazione di norme che, invece di contemperare le esigenze del bene comune con la garanzia della tutela legittima dei singoli, si limitano a considerare soltanto gli interessi di ristrette categorie, deformando così la stessa idea di giustizia e riducendo l'ordinamento giuridico a mero strumento di pragmatica regolamentazione. Anzi, in molti casi, un rapido ed inconsueto accrescersi delle norme, giustificato in nome di un'apparente necessità di regolamentare ogni aspetto dell'ordine sociale, tende a sottrarre ai singoli ed alle formazioni sociali intermedie quegli spazi vitali necessari a garantire le aspirazioni più profonde dell'uomo.

E' chiaro che la dignità della persona umana, anche se formalmente riconosciuta come fondamento di ogni diritto, risulterebbe violata o almeno disattesa, qualora la giustizia fosse ridotta a semplice funzione di soluzione di controversie. In questo caso, anche il ruolo della scienza giuridica ne uscirebbe mortificato e l'attività degli operatori della giustizia si ridurrebbe all'applicazione di decisioni puramente tecniche.

5. Gli ordinamenti giuridici presentano oggi lacune preoccupanti di fronte a quei settori nei quali i progressi della tecnologia e della ricerca scientifica, come pure i nuovi stili di vita, hanno posto interrogativi inediti. In questi casi il ricorso a funzioni di supplenza, o all'analogia con altre situazioni e norme giuridiche, non sempre risulta appropriato, come pure manifesta tutti i propri limiti l'applicazione del criterio secondo il quale risulta moralmente permesso e praticabile ciò che l'ordinamento giuridico non proibisce.

Una tale situazione culturale mette in luce una crescente carenza di riferimento a presupposti etici ed a valori fondativi dell'ordine sociale ispirati a quella dottrina morale oggettiva che sta alla base di ogni giusta convivenza umana. Occorre dunque ribadire che la funzione legislativa, ad ogni livello, non può trovare giustificazione o fondamento ricorrendo semplicemente all'applicazione della sola regola della maggioranza, poiché, come ho sottolineato nell'Enciclica Veritatis splendor, "la dottrina morale non può certo dipendere dal semplice rispetto di una procedura; essa infatti non viene minimamente stabilita seguendo le regole e le forme di una deliberazione di tipo democratico" (n. 113).

6. Muovendo da un tale presupposto, si possono meglio cogliere anche le difficoltà che percorrono attualmente l'ordine internazionale, nel quale un graduale distacco da inderogabili presupposti etici rischia di limitare gli effetti dei principi insostituibili che di tale ordine sono propri, indebolendo, di conseguenza, la forza del diritto internazionale pazientemente costruito. Assistiamo a volte, con rammarico, a comportamenti nella comunità delle Nazioni che disattendono il fondamentale principio del pacta sunt servanda, preferendo un continuo ricorso alla prassi del consensus per adottare atti che, soggetti alle interpretazioni più varie, risultano limitati negli obblighi che creano per i destinatari e quindi rimangono condizionati nei loro effetti.

Si tratta purtroppo di atteggiamenti rilevabili non solo negli ordinari rapporti tra Stati, ma anche nei processi di integrazione sovranazionale, che sembrano spesso orientati a separare la dimensione materiale e sociale dell'uomo da quella etica e da quella religiosa, con immediati riflessi anche nella sfera politica e normativa. Il fatto religioso non può essere equiparato ad una mera convinzione soggettiva, né soprattutto può essere ridotto ad una manifestazione individuale di culto, poiché, per sua intrinseca natura, la religione comporta l'esigenza di un'espressione comunitaria e di un'adeguata formazione dei suoi membri.

7. Criterio di fondo di ogni retto ordinamento giuridico deve essere sempre il riferimento alla persona umana, in quanto depositaria di una dignità inalienabile, sia nella sua dimensione individuale che in quella comunitaria. Diventa così importante compiere ogni sforzo affinché sia realizzata un'effettiva tutela dei diritti umani fondamentali, senza però costruire intorno ad essi teorie e comportamenti che mirino a privilegiare solo alcuni aspetti di questi diritti, o quelli rispondenti a particolari interessi e sensibilità di un determinato momento storico. Si dimenticherebbe in questo modo quell'essenziale principio della indivisibilità dei diritti dell'uomo che trova fondamento nell'unità della persona umana e nella sua intrinseca dignità.

Nell'esprimere profonda stima e apprezzamento, illustri e cari partecipanti al Simposio, per l'impegno e la competenza con la quale offrite il vostro servizio culturale e giuridico in un ambito tanto importante e vitale per la Chiesa e per la comunità civile, invoco su di voi, come pure sulla vostra quotidiana attività di studio e di ricerca, la materna protezione della Vergine Maria, Speculum Iustitiae. Accompagno questi sentimenti e voti con una speciale Benedizione Apostolica, che volentieri estendo ai collaboratori, agli studenti e a quanti vi sono cari.

Dal Vaticano, 21 Marzo 2002

IOANNES PAULUS II

 



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