EPISTOLA
DEL SOMMO PONTEFICE
LEONE XII
APOSTOLICI NOSTRI
Al Venerabile Fratello Mariano Talavera, eletto Vescovo di Tricala, nei territori degli infedeli.
Il Papa Leone XII.
Venerabile Fratello, salute e Apostolica Benedizione.
1. Lo spirito del Nostro incarico apostolico esige che Ci dedichiamo con attenta vigilanza a promuovere soprattutto ciò che risulta a favore di ciascuna chiesa, al governo della Diocesi e ad utilità delle anime dei fedeli cristiani.
2. Perciò, poiché ormai da molti anni la Chiesa episcopale della Guiana, nelle Indie Occidentali, è priva del pastore, con gravissimo danno per i fedeli cristiani che abitano quelle lontane, asperissime regioni, Noi, desiderando procurare rimedio ad un male tanto grave, per Nostra certa scienza, con Nostra matura deliberazione e nella pienezza della potestà apostolica, dopo aver interdetto a chiunque altro l’esercizio della giurisdizione ordinaria nella Diocesi della Guiana, con la presente scegliamo, nominiamo e incarichiamo te – della cui fede, dottrina, prudenza, integrità e capacità abbiamo la massima fiducia nel Signore – quale Vicario apostolico della medesima Chiesa episcopale della Guiana, per le materie spirituali e temporali, con il beneplacito Nostro e della Sede Apostolica, finché questa Santa Sede non adotterà diverso criterio per il governo della citata Chiesa; ti attribuiamo contemporaneamente la piena autorità e la facoltà di reggere e gestire tutte e singole le materie di ordinaria e delegata giurisdizione che, nella Chiesa, nella Città e nella Diocesi Guainense devono essere amministrate nel nome Nostro e della Santa Sede e, dopo aver ricevuto il dono della consacrazione, anche quelle che attengono all’ordine.
3. Ordiniamo, di conseguenza, ai diletti figli, clero e popolo della citata Chiesa e della Diocesi della Guiana, in virtù della santa obbedienza, di rivolgersi a te con la dovuta riverenza e con rispetto, e di attenersi ai tuoi salutari moniti ed alle tue disposizioni.
4. Nonostante qualunque costituzione, adottata in concili, sinodali, provinciali e universali, o disposizione apostolica, e nonostante qualunque altra norma sia pure degna di speciale, espressa ed individua menzione.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 dicembre 1828, anno sesto del Nostro Pontificato.
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