MOTU PROPRIO
DEL SOMMO PONTEFICE
LEONE XII
I GLORIOSI NOSTRI
Il Papa Leone XII. Motu proprio.
1. I gloriosi Nostri Predecessori, sempre intenti a sollevare i poveri, come presero cura di ogni classe indigente, così, e più specialmente la presero delle povere fanciulle per porre in salvo la loro onestà, per dar loro una cristiana educazione, e per prepararle a divenire buone madri di famiglia. Pieni di questo spirito di cristiana carità ed animati da paterno affetto verso i loro sudditi e figli, ravvisarono nei Conservatorii delle povere fanciulle uno dei mezzi più efficaci ed acconci per giungere ad un fine così santo e così utile alla società. Quindi con sovrana munificenza fecero costruire grandiose fabbriche, erigendone alcune dai fondamenti; concorsero con generose largizioni al mantenimento di questi caritatevoli stabilimenti; accordarono speciale protezione a quelli istituiti dalla carità di pie persone, e ne fomentarono con paterna sollecitudine lo sviluppo, l’ingrandimento e la perfezione. Questi caritatevoli asili, però, istituiti per il sopraccennato utilissimo fine, andarono anch’essi soggetti ad illanguidire nello spirito delle loro fondazioni, e come accade in tutte le istituzioni umane a poco a poco vi s’introdussero degli abusi, per estirpare i quali i Nostri Predecessori di quando in quando sottoposero alcuno dei medesimi alle visite apostoliche, mezzo efficacissimo costantemente adoperato dai Sommi Pontefici per richiamare allo spirito delle rispettive istituzioni gli stabilimenti ecclesiastici. La riproduzione, almeno parziale, di questi abusi doveva naturalmente temersi, specialmente dopo il generale sconvolgimento politico di tutta l’Italia, del quale Noi tutti fummo testimoni, ed è perciò che Noi, seguendo le orme dei Nostri Predecessori nell’aprire una generale visita apostolica, ordinammo ad una speciale Deputazione, che in nome della sacra visita, e come parte di essa, esaminasse lo stato attuale dei Conservatorii e, prese tutte le necessarie informazioni, Ci sottoponesse un progetto per richiamare le cose allo spirito della loro primiera istituzione, per dissiparne gli abusi introdottivisi, e per la più utile sistemazione dei Conservatorii medesimi.
2. Avendo questa Deputazione adempito con piena Nostra soddisfazione all’incarico affidatole, Ci ha rassegnato le sue osservazioni sullo stato presente dei Conservatorii e Ci ha presentato il progetto che fu ad essa ordinato. Il quale essendo stato da Noi maturamente considerato, di Nostro motu proprio, certa scienza, e con la pienezza della Nostra pontificia sovrana autorità decretiamo ed ordiniamo quanto segue.
I
3. Tutti i Conservatorii di Roma saranno da ora in avanti esclusivamente regolati, diretti ed amministrati da una Deputazione permanente composta da un Cardinale presidente, da quattro assessori e da un segretario.
II
Nominiamo presidente di questa Deputazione il Cardinale Ludovico Micara; assessori: mons. Gio. Soglia, Arcivescovo di Efeso, Nostro elemosiniere segreto; mons. Carlo Chicherio; mons. Francesco Capaccini; canonico Stefano Scerra; segretario il canonico Gio. Maria dei conti Mastai.
III
Uno degli assessori, a scelta del Cardinale presidente, sarà incaricato di soprintendere allo spirituale e disciplinare di tutti i Conservatorii, e gli altri tre sopraveglieranno alla parte amministrativa, e saranno destinati separatamente all’amministrazione delle rendite, delle spese, e dell’industria.
IV
Ogni Conservatorio sarà sotto l’immediata direzione di un deputato locale, dipendente dalla Deputazione permanente. La nomina dei deputati locali apparterrà al presidente della Deputazione, sulla proposta degli assessori e del segretario.
V
Gli affari di ogni specie saranno discussi e deliberati dalla Deputazione formata dal presidente, dai quattro assessori, e dal segretario a pluralità di voti. Il presidente avrà due voti, e gli assessori, non meno che il segretario, avranno voto deliberativo. Le sue deliberazioni saranno legali quando siano riuniti almeno il presidente, due assessori ed il segretario; in mancanza del presidente tre assessori ed il segretario; ovvero i quattro assessori, qualora oltre il presidente manchi anche il segretario. In mancanza del presidente, il più anziano fra gli assessori ne farà le veci, ed avrà due voti.
VI
Una volta l’anno si terrà la congregazione generale, alla quale interverranno anche tutti i deputati locali. In essa si farà relazione dell’andamento dell’intiero stabilimento sotto tutte le sue relazioni, e si discuteranno quei rilievi e progetti di massima che potrà fare ogni deputato; la relazione e la discussione verranno a Noi rassegnate per organo del presidente.
VII
Lo stabilimento dei Conservatorii sarà considerato per modum unius, quantunque l’intero numero delle alunne da mantenersi non sia riunito per ora in un solo locale.
VIII
4. Saranno addetti a questo stabilimento i locali conosciuti sotto la denominazione di Conservatorio di San Paolo primo Eremita, della Divina Provvidenza, delle Pericolanti, dei Santi Clemente e Crescentino, detto le Zoccolette, di San Pasquale, delle Mendicanti, Pio, di Sant’Eufemia, di Santa Maria del Rifugio, e di Santa Catarina dei Funari, nei quali si concentreranno ancora nel tempo e nei modi che la Deputazione stabilirà, tutte le alunne al presente mantenute nell’Ospizio apostolico di San Michele a Ripa.
IX
Il Conservatorio delle Neofite, e suoi annessi, sarà pure considerato come addetto allo stabilimento dei Conservatorii, ma sarà amministrato separatamente e dipenderà esclusivamente dal presidente della Deputazione.
X
Il Conservatorio di Santa Maria del Rifugio sarà conservato per servire puramente all’effetto della pia istituzione del padre Bussi, e perciò non vi si confonderanno alunne di classe diversa.
XI
Quello di Santa Catarina dei Funari sarà destinato per casa di educazione, onde ricevere, mantenere ed educare, mediante una discreta dozzena, quelle fanciulle che volessero dai parenti collocarvisi, senza avere i requisiti necessari per essere ammesse negli altri Conservatorii a carico dello stabilimento.
XII
Il monastero di Sant’Urbano, ora annesso al Conservatorio di Sant’Eufemia in Sant’Ambrogio, continuerà ad appartenere allo stabilimento dei Conservatorii, e sarà sotto l’amministrazione della Deputazione.
XIII
Qualunque diritto il suddetto monastero potesse avere sui beni del Conservatorio di Sant’Eufemia per le doti delle monache immessevi, e rimaste confuse, senza essersene tenuta separata ragione, si dichiara estinto, appropriando tutti i beni suddetti allo stabilimento dei Conservatorii come liberi. Affinché poi il monastero abbia il fondo del suo mantenimento, saranno perpetuate le pensioni che già dall’Erario si pagano alle monache in esso degenti, intestandole complessivamente al monastero, sotto il titolo di sussidio al monastero di Sant’Urbano.
XIV
Continuerà pure ad appartenere allo stabilimento dei Conservatorii, e sarà sotto l’amministrazione della Deputazione, il monastero di Santa Catarina dei Funari.
XV
Ambedue i sopra indicati monasteri saranno esclusivamente riservati per le alunne dei Conservatorii che volessero monacarsi.
XVI
Le monache, che in piccolissimo numero esistono nel Conservatorio del Rifugio, detto del padre Bussi, non saranno né aumentate, né rimpiazzate.
XVII
Tutti gli altri Conservatorii saranno sistemati con una certa graduazione, destinandone uno per l’ingresso, formando una classificazione di quelli di permanenza; e destinandone finalmente uno come luogo di deposito per trasferirvi quelle alunne che, per la loro avanzata età o per difetto abituale di salute, non potessero soddisfare ai regolamenti locali.
XVIII
Lo stabilimento in tal guisa organizzato intendiamo che debba propriamente servire a sollievo della classe indigente, e perciò dichiariamo abolito e soppresso l’uso di esigere dalle alunne qualunque contribuzione, sia in letto, sia in acconcio, sia in denaro, tanto per una volta nel loro ingresso, quanto mensilmente, a riserva di quelle che saranno ammesse nella casa di educazione, ove il mantenimento e tutt’altro saranno a loro carico.
XIX
5. I requisiti che dovranno avere le alunne per essere ammesse nei Conservatorii saranno: la nascita in Roma, l’età non maggiore di anni dodici né minore di anni sei compiuti, l’assoluta povertà, ed il perfetto stato di salute; fra le concorrenti munite degl’indicati requisiti saranno preferite le orfane da ambi i lati, quindi le orfane di padre, ed in terzo luogo le orfane di madre.
XX
Per quelle da ammettersi nel Conservatorio di Santa Maria del Rifugio si attenderanno le regole della pia istituzione del padre Bussi.
XXI
L’ammissione apparterrà alla Deputazione, che delibererà a voti segreti. Alla medesima Deputazione competerà ordinare i passaggi dall’uno all’altro Conservatorio, l’approvazione dei collocamenti, e l’espulsione quando possa aver luogo, procedendo nel modo indicato sopra.
XXII
I diritti di nomina che legittimamente appartengono a terze persone saranno conservati, in modo però che non alterino l’organizzazione; perciò le alunne di questa provenienza correranno la stessa sorte venendo ammesse nella casa d’ingresso donde verranno poi trasferite agli altri Conservatorii, secondo gli ordini della Deputazione.
XXIII
6. Tostoché le alunne saranno ammesse e ricevute, resteranno a totale carico dello stabilimento, e da questo riceveranno il mantenimento, il vestiario ed il letto, a norma delle tariffe che saranno stabilite, conciliando la decenza con l’economia.
XXIV
Per rendere più estesi i vantaggi di questa istituzione, ordiniamo alla Deputazione che procuri efficacemente il collocamento delle alunne, dopo che avranno ricevuto la necessaria educazione, per poter dar luogo alle altre fanciulle che aspirassero ad esservi ammesse. A questo fine vogliamo che si dia alle alunne un’educazione quanto morale, altrettanto propria a formarne buone madri di famiglia; e che tutte, oltre all’istruirsi nelle faccende domestiche, apprendano qualche arte o mestiere. Con i quali requisiti abbiamo fondamento di sperare che le alunne dei Conservatorii troveranno facilmente a collocarsi in matrimonio.
XXV
7. Per facilitare poi maggiormente il loro collocamento nello stato coniugale, o in quello monastico, lo stabilimento darà una dote di scudi 100 a ciascuna alunna, restando a questa dote riunito ogni obbligo che già ricorreva ad alcuni Conservatorii singolarmente di dotare, riserbandoci di provvedere ai mezzi per sostenere questo peso; ed inoltre saranno rilasciati a loro favore il vestiario e la biancheria di dosso nello stato che posseggono all’epoca della loro sortita, con che indi in poi lo stabilimento resti sgravato dal peso di dare qualsivoglia altro soccorso.
XXVI
Per sempre più agevolare la sortita delle alunne dai Conservatorii ordiniamo che le cosiddette maestre pontificie e le maestre pie siano prese fra le alunne dei Conservatorii medesimi, e vogliamo che siano destinate a questo ufficio quelle che si saranno distinte nella pietà e nell’abilità, secondo la scelta che ne farà la Deputazione nella sua prudenza. Né resterà preclusa la via alle alunne di sortire dai Conservatorii per convivere con i loro parenti, o per dedicarsi a servire presso oneste famiglie, quando la Deputazione, esaminate tutte le circostanze, lo trovi ammissibile.
XXVII
8. Analogamente al principio che lo stabilimento debba totalmente influire al sollievo della classe indigente, le alunne, sebbene ammesse e ritenute nei Conservatorii dovranno sortire quando i loro parenti (verso i quali avrebbero diritto al mantenimento) per miglioramento di condizione, o per fortuna, o per industria, o per impieghi, o per cessazione ancora di quei pesi che prima li gravavano, siano in istato di poterle mantenere. In questo caso la Deputazione delibererà se debba l’alunna rispettivamente consegnarsi loro, o se abbia a trasferirsi nella casa di educazione per loro conto.
XXVIII
Le alunne che dimoreranno nei Conservatorii a carico dello stabilimento dovranno tutte impiegarsi oltre al disimpegno delle faccende domestiche, nelle manifatture occorrenti per lo stabilimento medesimo, e nelle lavorazioni che nei Conservatorii verranno introdotte.
XXIX
A questo duplice fine le alunne saranno tenute ad una quantità determinata di lavoro giornaliero, compatibile con le altre incombenze domestiche, e per il più felice risultato delle lavorazioni le alunne saranno impiegate nelle diverse manifatture secondo l’inclinazione e l’attitudine che dimostreranno per le medesime.
XXX
9. Del prodotto dei lavori, sebbene possa ritenersi appartenente allo stabilimento, dato che questo sostiene totalmente il peso delle alunne, tuttavia per incoraggiarle maggiormente ne verrà dalla Deputazione assegnata una rata parte a loro particolare profitto, e questa sarà divisa pagandone ad esse liberamente una porzione per supplire ai loro minuti bisogni, e l’altra si depositerà in loro favore in aumento di dote. Questo deposito sarà loro pagabile, oltre il caso di monacazione o di matrimonio, anche quando vengano a sortire dal Conservatorio per le altre cause sopraindicate, non meno che quando passino al Conservatorio di deposito, in vista dei maggiori bisogni ai quali in tal caso possono essere soggette.
XXXI
10. La direzione interna dei rispettivi Conservatorii sarà affidata a delle ufficiali, che si destineranno per le diverse incombenze, a scelta della Deputazione e su proposta dei deputati locali. Le lavorazioni saranno dirette dalle maestre. Le une e le altre verranno indennizzate con un salario proporzionato a quella perdita di lucro che deriverebbe loro dal lavoro, cui non possono attendere per soddisfare alle loro incombenze.
XXXII
In caso di malattia o di morte delle alunne, lo stabilimento ne avrà tutta la cura, provvederà alla loro tumulazione, e destinerà i suffragi.
XXXIII
Quelle alunne che cesseranno di vivere dimorando nei Conservatorii dai quali sono state interamente mantenute, potranno disporre per testamento della sola metà del deposito, e di quanto si trovasse presso di loro, di loro particolare proprietà, a favore soltanto dei loro parenti, eccettuati gli estranei, ed escluso sempre tutto ciò che è di proprietà dello stabilimento, sebbene ne appartenga alle medesime l’uso. L’altra metà, e nel caso di deficienza di parenti, l’intera eredità andrà a beneficio dello stabilimento.
XXXIV
11. Il numero delle donne da alimentarsi nei Conservatorii, non compresa la casa di educazione, è fissato a settecento, quante all’incirca sono quelle che presentemente vi dimorano. Nel caso però che questo numero per le circostanze dei tempi dovesse sensibilmente accrescersi, dovrà farsene la proposizione nella congregazione generale, e quindi attendersi la Nostra sovrana approvazione.
XXXV
A sostenere i pesi dello stabilimento saranno al medesimo appropriati tutti i beni, rendite ed effetti appartenenti ai singoli Conservatorii, di qualunque provenienza, che resteranno riuniti, formandone una generale amministrazione e computisteria. Con il medesimo sistema saranno amministrate tutte le spese e provviste di qualunque specie, in modo che da un solo centro emani qualunque disposizione amministrativa.
XXXVI
Dei profitti dell’industria sarà tenuto conto con cassa separata, e questi per un decennio si cumuleranno a vantaggio di questo ramo di amministrazione, per essere impiegati nell’acquisto dei generi occorrenti alla lavorazione, utensili, attrezzi e macchine necessarie per la medesima, al fine di assicurarne i possibili migliori risultati. Dopo questo periodo, tutto quello che apparirà annualmente di profitto sarà versato nella cassa delle spese per contribuire al mantenimento dello stabilimento.
XXXVII
12. L’Erario soccorrerà lo stabilimento somministrando un sussidio annuo che determiniamo a scudi 28.500, e con questo cesseranno tutti i soccorsi che attualmente percepiscono in vari modi i diversi Conservatorii dalla Elemosineria apostolica, dalla Dataria, dall’Amministrazione dei lotti, e dall’Erario stesso, il quale resterà sgravato in pari tempo di quelle spese che fa direttamente per il mantenimento di alcuni dei Conservatorii di Roma, che sono totalmente affidati alla sua amministrazione.
XXXVIII
Il sussidio di annui scudi 28.500 sarà pagato anticipatamente in rate mensili di scudi 2375 ciascuna.
XXXIX
L’anzidetto sussidio continuerà costantemente per dieci anni, durante i quali i profitti dell’industria dovranno cumularsi, e dopo questo lasso di tempo verrà decurtato di tanto quanto importeranno gl’indicati profitti, che devono concorrere alla spesa di mantenimento.
XL
13. Per semplificare l’amministrazione, sarà depurata di tutte le attività e passività, che rappresenterà avere con corporazioni religiose, o pubblici stabilimenti, facendone cessione ed accollazione rispettivamente al pubblico Erario, che ne avrà ragione coi rispettivi creditori, o debitori, portandole o in addizione, o in deduzione di compensi, che già per altri titoli li paga, e se sarà necessario anche sul consolidato, e finalmente verranno liquidati e pareggiati i conti fra lo stabilimento dei Conservatorii e l’Erario, rivalendosi l’uno sull’altro dell’eccedenza dell’attivo e del passivo nel modo sopra indicato.
XLI
Analogamente a queste massime, e coi lumi che le somministrerà l’esperienza nel mandarle in esecuzione, la Deputazione formerà un regolamento generale, che verrà da Noi sanzionato, per la definitiva organizzazione di questa istituzione.
14. Volendo ed ordinando che la presente schedola di motu proprio in virtù della Nostra semplice sottoscrizione abbia la sua piena esecuzione ed effetto, né gli si possa mai opporre di surrezione, od orrezione, né di alcun altro vizio o difetto della Nostra volontà, ed intenzione ancorché non fossero state intese tutte e singole le persone, anche privilegiate, che avessero, o pretendessero di avere diritto di essere intese, e non fossero state osservate tutte quelle solennità e formalità che avessero a riempirsi e nonostante la bolla di Pio IV Nostro Predecessore De registrandis, la regola della Cancelleria de jure quaesito non tollendo, e qualsi siano costituzioni, ed ordinazioni apostoliche, statuti, leggi, usi, consuetudini, leggi di fondazioni, testamenti, privilegi dei Conservatorii di Roma, ed ogni altra cosa che potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il loro tenore qui per espresso, e di parola in parola inscritto, con la pienezza della Nostra potestà, all’effetto predetto soltanto specialmente, ed espressamente deroghiamo.
Dato dal Nostro palazzo apostolico Vaticano il 14 novembre 1826, anno quarto del Nostro Pontificato.
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