LEONE XIII
LETTERA APOSTOLICA
IL DIVISAMENTO
Al diletto Figlio Nostro Cardinale Luigi di Canossa, Vescovo di Verona; ai Venerabili Fratelli Vescovi e ai diletti Figli Vicarii Capitolari della Regione Veneta.
Il Papa Leone XIII. Diletto Figlio Nostro, Venerabili Fratelli, salute e Apostolica Benedizione.
Il divisamento di sancire una nuova legge, che imponga la precedenza del rito civile sulla celebrazione del matrimonio cristiano, ha meritamente eccitato la vostra pastorale vigilanza, e con lodevole consiglio, prima di entrare in qualche determinazione all’uopo, vi siete volti a questa Apostolica Sede, alla quale propter potentiorem principalitatem necesse semper fuit omnem convenire Ecclesiam. Noi intenti sempre, per debito del Nostro supremo ministero, all’incolumità del gregge cristiano, fra le gravi ed incessanti Nostre cure, non lasciammo d’inculcare più volte la necessità di conservare al matrimonio cristiano il carattere santo impressogli dal suo divino Istitutore; tanto più che da esso dipende altresì la santità delle famiglie, la pace delle coscienze, la retta educazione della prole ed il benessere del civile consorzio. Specialmente nella Nostra lettera enciclica Arcanum divinae sapientae esponemmo di proposito con la maggior diligenza e pienezza la dottrina cattolica su tale argomento; e Ci studiammo a un tempo di rammentare sia il molto dalla Chiesa operato nella successione dei tempi per raggiungere e mantenere la nobiltà cristiana della unione coniugale, e sia ancora ciò che rispetto ad essa può legittimamente attribuirsi alla potestà civile. Se quanti udirono la Nostra parola fossero stati uomini di buona volontà, od anche in buona fede ingannati, avremmo giustamente sperato che la verità conosciuta, illuminando le menti, avrebbe indotto, se non a riparare immediatamente i torti già recati alla Chiesa con indebite ingerenze nel matrimonio dei suoi figli, almeno a cessare da peggiori oltraggi. Ma sì ostinato in alcuni è il mal talento di osteggiare tutto ciò che è cristiano, e proseguire nella triste opera incominciata di laicizzare, come dicono, la società, e vuol dire di renderla indipendente da Gesù Cristo e privarla degli immensi beneficii della Redenzione, che lungi dal risarcire danni già fatti e manifesti, ne minacciano di più gravi col disegno di legge ormai a tutti notissimo.
Non occorre qui ripetere per singolo gl’insegnamenti già dati, poiché sono sotto gli occhi vostri e dei fedeli; ma non è inopportuno dichiarare anche una volta, che il potere civile disponga pure dei civili effetti del matrimonio, ma lasci alla Chiesa ciò che riguarda il matrimonio in se stesso; ammetta il fatto del vero e legittimo matrimonio, quale fu istituito da Gesù Cristo e dalla Chiesa praticato, e indi prenda le mosse a concederne o negarne gli effetti che ne conseguono nella civil comunanza. Imperocché è dogma di fede che il matrimonio dei cristiani fu elevato da N. S. Gesù Cristo alla dignità di Sacramento; né questa dignità può, secondo la dottrina cattolica, aversi in conto di una qualità accidentale aggiunta al contratto matrimoniale, ma è a questo intimamente essenziale, dappoiché appunto lo stesso contratto per divina istituzione è divenuto Sacramento. Vana però sarebbe la distinzione tra il contratto ed il Sacramento, a volerne inferire che fra cristiani possa darsi contratto matrimoniale valido, che non sia Sacramento. Onde nasce che, appartenendo esclusivamente alla Chiesa l’amministrazione dei Sacramenti, ogni ingerenza dell’autorità politica nel contratto matrimoniale, e non semplicemente nei suoi effetti, è sacrilega usurpazione.
Ora una legge che prescrivesse la precedenza del rito civile sul vero matrimonio che si contrae innanzi alla Chiesa, avrebbe veramente per oggetto lo stesso contratto matrimoniale, e non soltanto i suoi effetti civili; quindi lo Stato verrebbe con essa a disporre dell’amministrazione di un Sacramento. Niun’altra potestà, che quella a cui spetta siffatta amministrazione, può e deve giudicare delle condizioni richieste per celebrare il matrimonio, dell’attitudine e capacità dei contraenti e delle altre circostanze dalle quali dipende che il matrimonio si contragga lecitamente e validamente. Né vale il dire che la potestà civile colla legge di precedenza del rito civile non tocca il Sacramento amministrato dalla Chiesa; non lo nega e non lo riconosce, lasciando all’arbitrio dei contraenti di celebrare dopo il rito civile anche il matrimonio religioso. In verità cotesta legge punirebbe il matrimonio religioso, cioè il vero matrimonio, dichiarandolo implicitamente illecito, ove non sia preceduto dal rito civile, se pure non pretendasi punire un atto lecito. Colle pene che la disegnata legge minaccia, e che infliggerebbe ove, sanzionata che fosse, venisse trasgredita, non riuscirebbe certamente a render nullo un matrimonio contratto secondo le leggi della Chiesa; poiché trattasi di diritto naturale e divino, contro il quale non vi è potestà al mondo che possa prevalere: metterebbe però in opera tutti i mezzi per farlo considerare come nullo, per impedirne i doveri e frustrarne gli effetti che legittimamente ne conseguono. Il che, se non fosse abbastanza chiaro per sé, diverrebbe al tutto evidente, considerando per poco un recente ingiusto e sacrilego provvedimento già preso per i matrimonii dei militari; ai quali come, dopo essersi legittimamente uniti, è imposta la separazione dalla loro consorte, così, prima di unirsi, si negherebbe la facoltà di congiungersi in matrimonio. Per tal modo in tempi di vantato progresso civile, si tornerebbe ad un’antica e tirannica barbarie, che osava privare gli uomini di un diritto che loro viene da natura, e a cui disvellere tanto adoperossi la Chiesa: la sola differenza sarebbe che allora negavasi agli schiavi di unirsi in legittimo matrimonio, ora si negherebbe ai militari e ad altre classi di persone, spogliandole della loro libertà e facendone schiavi.
Ma non è questa la sola ingiuria che si reca alla Chiesa colla proposta legge; ve ne ha un’altra, egualmente gravissima. Ognuno sa che il nostro divin Salvatore commise alla sua Chiesa il giudizio ed il governo, non pure di tutto ciò che spetta alla fede, ma di quanto ancora riguarda la morale. La Chiesa fu da Lui istituita, affinché fosse a tutti guida sicura ed infallibile nella via della eterna salute: e come a salvarsi non basta credere rettamente, ma è di più necessario operare secondo la fede, così appartiene alla Chiesa il giudizio sulla legge morale e sui costumi, non altrimenti che sul deposito della fede. Ora è precisamente materia di morale e di costumi il vedere se in dati casi convenga stringersi in matrimonio, ovvero astenersene. Lo stato di verginità è di per sé più perfetto del coniugale, e sono sommamente a lodarsi coloro che, ispirati dalla grazia, lo abbracciano; ma questa grazia di una perfetta continenza non è data a tutti, ed allora, secondo l’Apostolo, “melius est nubere quam uri … ”. Può parimente accadere per la malizia e debolezza della corrotta natura, che riprovevoli pratiche fra due persone siano già troppo inoltrate, talché senza grave ingiuria e pregiudizio di una delle parti, o senza pericolo ancora dell’eterna salute di entrambe, non potrebbe omettersi il matrimonio. Se non che ad evitare, nel contrarlo, infamie e discordie nelle famiglie e tra le famiglie, converrà talvolta tutto con chiudere con somma sollecitudine e segretezza, rimettendo al più, ove diventi possibile, a miglior tempo la pubblicazione del seguìto matrimonio.
Queste e simili giustissime considerazioni sfuggono ad uno Stato che, pretendendo di assorbire in sé tutti i diritti della famiglia e degli individui, non dubita di manometterli tutti, sotto pretesto di provvedere a se stesso: e vi provvederebbe in verità sconsigliatamente. Ad uno Stato poi che vuol prescindere da ogni legge divina e cristiana, importa nulla che si moltiplichino i peccati, o cercandosi illecite unioni, o perseverando in esse; sebbene ragione, fede, storia, dimostrino ad evidenza che la corruttela dei costumi snerva, guasta, consuma le società. Tanto e l’acciecamento e l’odio di questi nuovi legislatori, che al punto stesso della morte, quando un’anima è vicina a presentarsi al tremendo giudizio di Dio, vorrebbero legare le mani al suo Ministro, non consentendogli di esercitare il suo ministero di riconciliazione, di pace e di salute, se non a dure condizioni, le quali spesso, a doverle rigorosamente osservare, esporrebbero quell’anima ad eterna ruina.
La Chiesa, checché sia per disporre un’autorità terrena, non verrà meno giammai alla sua divina missione, e mai non potrà rassegnarsi a lasciar perire le anime redente dal sangue di Gesù Cristo, delle quali dovrà rendere strettissimo conto: né, per vero dire, lo Stato ha punto di che temere, lasciandola agire con la libertà che è propria del suo salutare ministero. Se suo malgrado permette talvolta che si celebrino matrimonii occulti, come diconsi, di coscienza, ciò non accade che in casi di gravissima urgenza, richiedendolo la legge suprema della salute delle anime. Ma la Chiesa stessa ne ha fissate le condizioni, perché tali casi siano rarissimi; ne ha prescritto i rimedii, affinché nulla ne soffrano i contraenti e la prole, ed ha tutto minutamente ordinato a prevenire altri inconvenienti. Del resto nella sua legislazione e nella sua pratica ben essa deplora che vi siano siffatti casi, e procura per ogni modo che il matrimonio sia contratto pubblicamente e con solennità. Basta in prova la sola Costituzione Satis vobis del Nostro illustre Predecessore Benedetto XIV, il quale, dopo aver esposto ciò che i Concilii ed i Pontefici hanno saviamente stabilito per la pubblica solennità dei matrimonii, ed enumerati i mali che derivano dal trasandarla, ammette bensì qualche rarissima necessaria eccezione, ma volgendo la parola ai Vescovi, così li esorta: “Parem quoque, imo fortasse maiorem vigilantiam necesse est a vobis adhiberi, ne, post remissas denunciationes, celebretur matrimonium coram Parocho, vel alio sacerdote ab ipso Parocho vel a vobis deputato, praesentibus duobus vel tribus testibus confidentibus, ne ulla celebrationis notitia vel rumor oriantur. Id enim, ut ad praescriptum Sacrorum Canonum licite fieri possit, non satis est obvia quaevis et vulgaris causa, sed gravis, urgens et urgentissima requiritur … Vestri Pastoralis officii partes versari debent in sedulo investiganda legitima et urgenti causa dispensationis, ne matrimonia occulte celebrata luctuosos habeant exitus, quos intimo cordis moerore recensuimus”.
Stando così le cose, giustamente si può domandare qual ragione possa avere lo Stato di imporre la precedenza del rito civile. Imperocché il matrimonio contratto innanzi alla Chiesa, dovendo regolarmente esser pubblico, non può sfuggire agli occhi dello Stato; e questo colle leggi in vigore ha già provveduto, anche oltre misura, agli effetti civili, unicamente di competenza sua. Perché dunque non contento neppure del così detto matrimonio civile, vorrebbe ora ingiungerne la precedenza? Per impedire forse i rarissimi matrimonii di coscienza, che la Chiesa stessa non permette, se non costrettavi da urgentissime cause? Ma la legge, ordinata di sua natura al bene comune, mal potrebbe occuparsi di casi singolari e rarissimi, dai quali non è a temere che sia turbata la pubblica pace e tranquillità, che è il proprio fine dell’autorità politica; ed essendo la legge stessa ordinamento secondo ragione, non varrebbe mai ad impedire che in quei rarissimi casi si faccia quanto la buona morale e la salute eterna delle anime esige. Se l’indole stessa della legge minacciata non mostrasse per se medesima a che finalmente miri, basterebbe osservare da chi è ispirata e promossa; giacché non è un mistero, ma fatto pubblicamente noto, che la setta massonica aveva da lunga pezza meditata questa nuova onta alla Chiesa; ed ora, per venirne a capo, impone ai suoi adepti d’infliggerla. Gl’intenti di questa setta malaugurata sono sempre e da per tutto gli stessi, cioè direttamente ostili a Dio ed alla Chiesa; e poco a lei o nulla cale, non diciamo che le anime vadano perdute, ma che la società decada ogni di più e precipiti, e la stessa decantata libertà sia oppressa, purché insieme con essa sia incatenata ed oppressa la Chiesa, e sia affievolito nelle moltitudini e spento a grado a grado il sentimento cristiano.
Per fermo non resta ormai che una amara ironia la parola di libertà in bocca a coloro che pretendono regolare a discrezione un diritto che ogni uomo ha da natura, l’esercizio del quale precede la costituzione della società civile: essendoché questa ha per immediati elementi le famiglie, le quali vengono formate e costituite dal legame coniugale. Più grave poi apparisce la violenza che si fa alle coscienze, quando una tal legge vuole imporsi ad una nazione cattolica; la quale, fedele alle avite tradizioni e più prossima, per singolar privilegio, al centro dell’unità, sente più vivamente lese per quella legge le sue più sacre convinzioni e la sua fede. Nulla giova il ripetere che lo Stato lascia poi la libertà di unirsi in matrimonio anche innanzi alla Chiesa; poiché si lascerebbe con ciò uguale libertà di non presentarsi alla Chiesa, introducendo per via di fatto l’erronea persuasione che col solo rito civile si viva in legittimo matrimonio, mentre invero non si ha che un concubinato abominevole. Senzaché, se poi la Chiesa, per giusti motivi, non potesse congiungere in matrimonio quelli che già sono civilmente legati, sarebbero essi costretti ad un celibato pel quale non hanno né volontà né vocazione, ovvero a condurre la vita in una illecita e scandalosa unione.
Né già si usa violenza alla sola libertà dei contraenti, ma a quella pure dei testimoni; e questa violenza è tanto più odiosa, in quanto che da confidenti ed amici, quali sarebbero scelti in casi di necessità, si vorrebbe convertirli in vili delatori a tradimento dell’amicizia. Somma finalmente sarebbe da riputarsi la tirannia esercitata contro i Ministri del Santuario, non per altro vessati e puniti che per aver prestato il loro ministero ad un atto di assoluta pertinenza dell’autorità ecclesiastica, e per motivi sacrosanti di moralità e di eterna salvezza delle anime; per avere cioè agito secondo la coscienza e il dovere. E quasi fosse poca offesa alla libertà comune quella che nasce dalle determinate prescrizioni della legge, si vuole accrescerla colla inaudita severità delle pene comminate: severità che appalesasi partigiana ed ostile, quando si esercita da uno Stato che pretende nel resto della sua legislazione mostrarsi informato alla mitezza dei costumi e dei tempi. Esso appunto che abolisce o mitiga il castigo dovuto a gravissimi delitti, si avvisa intanto di aggravar la mano solamente per opprimere i fedeli e i sacerdoti i quali, seguendo la voce della propria coscienza, ubbidiscono a Gesù Cristo ed alla sua Chiesa. E quanto ai parroci, a nessuno può sfuggire l’affettata ignoranza o la contraddizione dei legislatori; i quali, mentre fanno le viste di compatirne la povertà, e danno a intravedere provvedimenti diretti a migliorarne la condizione, deliberano poi di sottometterli a multe enormi, che non potranno mai soddisfare.
Ecco pertanto in breve il giudizio che deve portarsi sul nuovo disegno di legge, di cui Ci occupiamo. Esso usurpa i diritti della Chiesa, ne inceppa la salutare azione, e ne stringe sempre più le catene con grave danno delle anime. Lede la giusta libertà dei cittadini e dei fedeli, promuove e sanziona unioni illegittime; apre la via a nuovi scandali e disordini morali. Turba la pace delle coscienze, e rende più acuto il dissidio tra la Chiesa e lo Stato: dissidio al tutto contrario all’ordine stabilito dal Creatore, meritamente biasimato e deplorato da tutti gli animi onesti, e del quale per certo non fu mai vera causa la Chiesa.
Voi dunque, Venerabili Fratelli, che avete già appreso il pericolo, confortati ora dalla Nostra parola, unite la vostra voce alla Nostra per istruire il gregge alle vostre pastorali cure affidato sulla natura della divisata legge, sul vero scopo a cui tendono i suoi promotori, sui gravi danni che recherebbe se fosse sancita, affinché i fedeli non si lascino abbagliare alla falsa luce in cui coloro ipocritamente la presentano, né ingannare ai vani sofismi onde tentano sostenerla. Infondete loro coraggio, acciocché per tutti i mezzi che tuttavia sono loro consentiti, facciano risonare altamente i loro reclami dettati dal dovere di difendere la tranquillità ed il decoro delle famiglie, da quanto vi ha di nobile e di onesto nella loro natura, e da quanto vi ha di vero e di forte nell’avita loro fede. Facciano sentire che, se sono pronti a rendere a Cesare quello che è di Cesare, non soffriranno mai che si tolga a Dio quel che è di Dio; e se desiderano diportarsi da buoni cittadini nella loro patria terrestre, molto più anelano alla patria celeste, ove son chiamati a divenire cives sanctorum. Pel vostro Clero poi, che dà insigni e costanti prove di zelo e di abnegazione, abbiate parole di rincoramento e di carità, perché nella presente lotta si mostrino degni di Colui che, immolando se stesso per la salute del mondo, li elesse all’alto ufficio di cooperatori a sì grande opera. Abbiano sì la prudenza di evitare inutili conflitti, ma professino del pari la fortezza di porre gl’interessi di Gesù Cristo, della sua Chiesa e delle anime al di sopra di tutti gli altri. Quando la procella incalza, deve il nocchiero raddoppiare di vigilanza e di alacrità per cessare il naufragio; ed è questo il tempo in cui chiunque ha qualche parte nel sacro Ministero deve dire coll’Apostolo: “Libentissime impendam, et superimpendar ipse pro animabus vestris”.
A tale effetto, implorando su di voi tutti, diletto Figlio Nostro e Venerabili Fratelli, la pienezza dei celesti favori, vi compartiamo con effusione di cuore l’Apostolica Benedizione.
Vaticano, 8 febbraio 1893.
LEONE PP. XIII
*AAS, vol. XXV (1892-1893), pp. 459-473.
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