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PAOLO VI  

LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO

SUMMI DEI BENEFICIO

Viene prorogato il Giubileo straordinario promulgato con la Costituzione apostolica «Mirificus eventus»
 

Per una felice disposizione di Dio, tutti i cattolici di ogni nazione sono stati mirabilmente unanimi nell'accogliere il Giubileo Straordinario che abbiamo promulgato con la Costituzione Mirificus eventus dello scorso dicembre. E difficile dire quanto tale fatto Ci ha rallegrato. Questo appare chiaro negli esercizi di pietà e nei riti religiosi costantemente celebrati fra il popolo cristiano; nelle tante aspettative, nell'ardore e nei propositi di vita migliore che il Concilio Vaticano II, concluso lo scorso anno, ha suscitato nei fedeli; e infine nell'amore e nell'onore di cui i figli circondano la Chiesa di Cristo, madre dolcissima, protettrice e maestra di tutti.

Infatti Ci è stato riferito che in molti luoghi è stato diligentemente messo in pratica ciò che era raccomandato in questa Costituzione Apostolica. I fedeli sono venuti in folla nelle chiese, e soprattutto nella cattedrale di ciascuna diocesi, per seguire le istruzioni sulle decisioni del Concilio, per ottenere il perdono dei peccati in confessione, o per partecipare alla celebrazione della santa messa. Al tempo stesso hanno accolto con molta simpatia i Padri e Pastori delle loro diocesi di ritorno dal Concilio Ecumenico, mostrandosi aperti al loro invito per una maggiore integrità di vita. Senza dubbio tutto questo ha prodotto frutti abbondanti, non solo nell'animo di ciascuno di loro e nella Chiesa Cattolica, ma anche in tutta la società umana.

Tuttavia, a causa dell'estensione del territorio, della scarsità di presbiteri o per altre cause, questo non si è potuto finora realizzare, come sarebbe stato vivo desiderio, in alcuni dei luoghi indicati nella summenzionata Costituzione Apostolica.

Perciò gli Ordinari di tali luoghi, affinché i fedeli affidati alle loro cure non siano privati di queste ricchezze, Ci hanno chiesto che sia posticipata la data stabilita per la chiusura del Giubileo Straordinario, promulgato alla fine del 1965. Non desiderando niente quanto che i figli della Chiesa partecipino sempre più largamente ai meriti infiniti del divino Redentore e che grazie a questi meriti tendano ad una vita sempre più retta, abbiamo ritenuto doveroso accogliere di buon animo le loro richieste. Così, fiduciosi nella misericordia di Dio onnipotente, con l'autorità dei santi Apostoli Pietro e Paolo e in virtù del potere di legare e di sciogliere che Dio Ci ha dato, Noi proroghiamo il Giubileo Straordinario, da Noi promulgato con la Costituzione Apostolica Mirificus eveutus, dalla prossima festa di Pentecoste, 29 maggio del corrente anno, data stabilita per la chiusura, fino alla sera dell'8 dicembre prossimo, festa dell'Immacolata Concezione della Vergine Madre di Dio, per rispondere alle necessità di tutto il mondo cattolico. Immutate permangono le finalità di questo Giubileo, e così pure ordiniamo che immutati restino i privilegi, le facoltà e le grazie; e affinché gli interessati nulla ignorino di quanto stabilito, noi li invitiamo a rileggere la Costituzione Apostolica più volte citata.

Ma, dato che su questi ultimi punti dopo la promulgazione della Costituzione sono sorti degli interrogativi e sono state date delle risposte, e volendo inoltre ora concedere qualcosa di nuovo, riteniamo opportuno riscrivere qui il tutto, tralasciando ciò che è stato mutato o rinnovato.

I. Perciò con la Nostra Apostolica Autorità concediamo ai confessori, debitamente approvati per le confessioni sacramentali, le facoltà che seguono, delle quali essi potranno valersi soltanto per questo periodo, per il solo foro della coscienza e nella confessione sacramentale. In virtù di tali facoltà, essi potranno:
1) assolvere da qualunque censura e pena ecclesiastica tutti i penitenti, che in qualunque modo abbiano esternamente e scientemente aderito a dottrine eretiche, scismatiche o atee, purché, sinceramente pentiti, detestino davanti al confessore gli errori professati e promettano di riparare gli eventuali scandali; il confessore imporrà una conveniente e salutare penitenza ed esorterà ad accostarsi con frequenza ai Sacramenti;
2) assolvere dalle censure e pene ecclesiastiche coloro che consapevolmente e senza autorizzazione abbiano letto o conservato presso di sé libri di apostati, eretici o di scismatici, che propugnino apostasie, eresie o scismi, oppure altri libri espressamente proibiti con Lettera Apostolica; il confessore imporrà una conveniente e salutare penitenza e darà istruzione perché detti libri siano conservati con la necessaria autorizzazione e cautela o distrutti;
3) assolvere dalle censure e pene ecclesiastiche coloro che si fossero iscritti a sètte massoniche o ad associazioni consimili, che combattono la Chiesa o le legittime autorità civili, purché si separino definitivamente dalle rispettive sètte o associazioni e promettano di riparare e di impedire, per quanto possibile, gli eventuali scandali e danni; il confessore imporrà una salutare penitenza proporzionata alla gravità delle colpe;
4) dispensare da tutti i voti privati, anche se riservati alla Sede Apostolica, commutandoli in altre opere di penitenza o di pietà, purché la dispensa non leda i diritti acquisiti di altri.

II. Concediamo inoltre che, durante questo tempo propizio, tutti i fedeli di ambo i sessi, che confessati e comunicati abbiano pregato secondo le Nostre intenzioni, possano acquistare l'Indulgenza plenaria:
1) ogni volta che assisteranno ad almeno tre istruzioni circa i decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II, dettati in Chiesa o in altro luogo adatto;
2) ogni volta che assisteranno piamente ad almeno tre prediche che saranno tenute sul modello delle sacre Missioni;
3) ogni volta che parteciperanno piamente al Sacrificio Eucaristico celebrato con una certa solennità da un Vescovo nella chiesa cattedrale o in altro edificio sacro designato dall'Ordinario del luogo, a norma del Decreto della Sacra Penitenzieria Apostolica del 20 dicembre 1965 (AAS 57 (1965), p. 1018); se questo avverrà in giorno festivo, avranno soddisfatto anche il precetto di partecipazione alla Messa;
4) una volta soltanto coloro che, non avendo ancora visitato la chiesa cattedrale o altra sede sacra secondo il Decreto sopra ricordato, lo faranno e rinnoveranno la professione di fede servendosi di qualsiasi formula approvata.

III. Volentieri concediamo inoltre al Vescovo del luogo, o al suo Coadiutore o al suo Ausiliare, o ad altro Vescovo regolarmente delegato la facoltà, anche se già lo hanno fatto, in questo nuovo periodo del Giubileo, nel corso di una solenne celebrazione, di poter impartire di nuovo ai fedeli presenti la Benedizione Papale, alla quale è annessa l'Indulgenza plenaria.

IV. Riteniamo assai utile se alle istruzioni sui decreti del Concilio Ecumenico, da svolgersi in ogni chiesa o in altra sede idonea, si aggiungerà un pellegrinaggio al tempio principale della diocesi o ad altra chiesa designata dall'Ordinario del luogo; i fedeli cerchino di accedervi per paesi o per categorie, in gruppo.

V. Tutti i confessori, in virtù del can. 935 del CIC, possono commutare le opere pie di cui sopra, prescritte per l'acquisto delle indulgenze giubilari, ai fedeli che, legittimamente impediti, non siano in grado di attuarle.

Abbiamo accordato tutto ciò guidati dallo stesso intento e dalla medesima speranza che furono del Nostro Predecessore Leone XIII: Ammonendo ed esortando tutti quelli cui sta a cuore la loro salvezza, d'innalzare a cose migliori i pensieri immersi nelle cose terrene; il che è salutare non solo ai privati, ma anche a tutta la collettività, perché quanto più ciascuno farà profitto a perfezione del proprio animo tanto più si avvantaggeranno in onestà e in virtù la vita e i costumi pubblici (Cf LEONE XIII, Encicl. Quod auctoritate Apostolica, 22 dicembre 1885: AAS 18 (1885), p. 258).

Tutto ciò che è stato da Noi stabilito, con questa Lettera in forma di motu proprio, comandiamo che resti valido e ratificato, nonostante qualunque altra disposizione in contrario.

Roma, presso San Pietro, il 3 maggio 1966, anno terzo del Nostro Pontificato.

PAOLO PP. VI

         



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