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DISCORSO DI PAOLO VI
ALLA SACRA ROMANA ROTA

Lunedì, 27 gennaio 1969

 

Signor Decano,
Signori Uditori della Sacra Romana Rota,

Siamo lieti di vedervi raccolti intorno a Noi e di salutarvi tutti, ricambiando a voi ed agli altri Officiali di questo Nostro sacro Tribunale ed a quanti vi sono addetti, e vi prestano l’opera loro, i Nostri voti migliori per le vostre singole persone e per la vostra attività giudiziaria. Ringraziamo in modo particolare Lei, Signor Decano, per le parole ch’Ella Ci ha testé rivolte, per le notizie, ora esposte, riassumendo in brevi osservazioni ed in poche cifre il lavoro intenso ed accurato del medesimo insigne Tribunale.

Questa annuale Udienza, oltre il piacere d’un incontro così cordiale e istruttivo come quello presente, offre a Noi la felice occasione per ripensare e per onorare quella potestà giudiziaria, di cui è munita la Chiesa cattolica, ravvisando in tale potestà un’espressione nativa e precipua dell’autorità, onde il Fondatore ed il Capo unico e supremo della Chiesa stessa, che è Cristo, ha voluto investirla, dandole potestà non solo di effondere nel suo Corpo mistico i carismi vivificanti se santificanti dello Spirito, ma di governarlo altresì, in nome suo, quale compagine visibile, sociale, organica e gerarchica, con virtù giurisdizionale. Deriva infatti dalla potestà di giurisdizione l’ufficio giudiziario; ed entrambi risalgono all’autorità-principe, che nella Chiesa è quella della regalità spirituale di Cristo, a Lui dovuta non soltanto per la supremazia della sua divina persona e per la sua dignità di Capo della Chiesa, ma anche per averla conquistata e meritata con l’umiltà e la generosità della sua Passione redentrice (cfr. S. Th. III, 47, 2; 48, 1; 59, 3; PIO XI Enc. Quas primas A.A.S., 1925). E se anche dobbiamo riconoscere alla potestà giurisdizionale della Chiesa l’esercizio d’una causalità diversa da quella santificatrice, avendo questa Cristo come unica fonte ed essendo chi la dispensa soltanto ministro, soltanto strumento, mentre quella giurisdizionale, pur attingendo da Cristo la ‘sua virtù e la sua ragion d’essere, possiede un suo proprio procedimento umano, che fa di chi n’è investito un esecutore responsabile, una causa seconda, come dicono i teologi (cfr. S. Th. III, 8, 6; JOURNET, L’Eglise, I, p. 159, 3 ª ed.); tuttavia essa pure rende gloria al Signore Gesù, perché lo rappresenta (cfr. 2 Cor. 5, 20), ne adempie la missione, ne serve i seguaci, ne testimonia la presenza storica nel mondo.

È noto a tutti come il riconoscimento della potestà giurisdizionale si inserisce nel quadro di quella ecclesiologia integrale, che Noi riteniamo autentica, e che, senza nulla trascurare della realtà e della profondità del suo aspetto mistico e carismatico; ne considera insieme il suo aspetto visibile e sociale, che qualifica la Chiesa una società giuridicamente perfetta, non univocamente eguale a quella civile, ma originale e singolare, perché, a causa del fine suo proprio e dei mezzi dei quali si vale per conseguirlo, si definisce soprannaturale e spirituale, trovando in se stessa, per disposizione del suo divino Fondatore, le risorse alla sua esistenza e alla sua attività (cfr. LEONE XIII, Enc. Immortale Dei: A.A.S. 18, p. 165). E che ciò valga anche della potestà giudiziaria è facile ricavarne le prove dalle fonti neotestamentarie, anch’esse da tutti conosciute (cfr. Matth. 18, 17; 1 Cor. 6, 1 ss.; 1 Tim. 5, 19), e da tutta la tradizione ecclesiastica (cfr. Wernz-Vidal, VI, p. 23 ss.), confermata dal recente Concilio Vaticano II, che, nella Costituzione dogmatica Lumen gentium, come ricorderete, dice che «i Vescovi hanno il sacro diritto, e davanti al Signore il dovere, di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare (iudicium faciendi) e di fare tutto quanto appartiene al culto e all’apostolato» (n. 27). Questo è bene richiamare per il fatto che, essendo oggi giustamente ricondotto il concetto di autorità nella Chiesa alla sua ragion d’essere, ch’è quella del servizio, non si vorrebbe che fosse fraintesa l’origine dell’autorità stessa, quasi emanasse dalla comunità dei fedeli, e non derivasse la sua fonte superiore dal diritto divino, e si confondesse questo suo efficiente principio con lo scopo per cui Cristo l’ha stabilita, cioè per la guida e per la salvezza del Popolo di Dio; né si vorrebbe che fosse indebitamente inceppato l’esercizio stesso della legittima autorità della Chiesa nell’esplicazione delle sue funzioni, intese appunto al multiforme servizio dei bisogni sempre più vasti e complessi della vita ecclesiale. Sarebbe istruttivo, a questo riguardo e a titolo d’esempio, ricordare come il Papa San Gregorio Magno, che volle esplicitamente essere insignito del titolo della umiltà e del servizio, definendo se stesso «servus servorum Dei» (cfr. GRISAR, San Gregorio, pp. 74-75; 211), abbia sempre, non meno e ben più di altri Pontefici, rivendicato al ministero di Pietro «cura . . . totius Ecclesiae et principatus» (cfr. BATIFFOL, San Gregorio, p. 207).

Così che, volendo Noi onorare nell’organo giudiziario a cui voi appartenete e prestate la preziosa opera vostra il carattere ministeriale che lo giustifica e lo distingue, volentieri vediamo in cotesto Sacro Tribunale riflesse alcune di quelle virtù cristiane delle quali vogliamo, con l’aiuto di Dio, che sia rivestito il Nostro apostolico ufficio. Servizio innanzitutto di carità è il Nostro, se davvero ricordiamo il mandato, che risuona in tutto il Vangelo del Signore, e se ne ascoltiamo l’eco nell’esortazione di San Bernardo a Papa Eugenio: «Il tuo cuore è come una fontana pubblica, dove tutti hanno diritto di bere» (De cons. I, V); e tale è anche il vostro servizio, che per la stessa sua competenza, aperta, secondo le norme stabilite (can. 1599), a tutta la Chiesa, allarga, com’è proprio della carità, la sua sollecitudine oltre ogni confine. Il crescente vostro lavoro, inoltre, la dimostra.

Servizio poi pastorale di verità, di saggezza, di giustizia, di cristiana prudenza vuole essere parimente il Nostro; ed anche sotto questo aspetto, anzi sotto questo principalmente, esso si rispecchia nella vostra attività giudiziaria, se è vero come insegna San Tommaso (II-II æ, 60, 1), che ogni giudizio implica una rettitudine razionale, e che ogni giudice è come una giustizia personificata, «quandam iustitiam animatam» . In questa apologia della vostra specifica funzione canonica e in questo accostamento della vostra attività giudiziaria alla Nostra missione apostolica si nasconde forse, potrà qualcuno dubitare, quell’atteggiamento ideale e pratico, tanto criticato dai promotori del risveglio evangelico e spirituale nella Chiesa, e tanto avversato dai fautori di libere correnti carismatiche, ovvero di quelle contrarie idealmente, ma praticamente cospiranti della secolarizzazione, atteggiamento che ha preso il nome ibrido di giuridismo? Non è questo il Nostro pensiero, né è questo il Nostro proposito: una Chiesa in cui un Diritto Canonico, esteriore e formalistico, prescindesse dallo spirito del Vangelo, o prevalesse sulla speculazione teologica, o soffocasse la formazione della coscienza illuminata all’autodeterminazione e ritardasse lo sviluppo della vita ascetica e propriamente religiosa, non risponderebbe agli orientamenti rinnovatori del Concilio, né perciò ai Nostri. Ma il Concilio non solo non ripudia il Diritto Canonico, la norma cioè che precisa i doveri e difende i diritti dei membri della Chiesa, ma la auspica e la vuole, come conseguenza delle potestà lasciate da Cristo alla sua Chiesa, come esigenza della sua natura sociale e visibile, comunitaria e gerarchica (cfr. Lumen gentium, n. 27), come guida alla vita religiosa e alla perfezione cristiana (Lumen gentium, n. 45; e Perfectae caritatis), e come tutela giuridica della stessa libertà (cfr. Dignitatis humanae, n. 15). Perciò il Concilio ha decretato la revisione del Codice di Diritto Canonico (Christus Dominus, n. 44), la quale è già fervorosamente in corso, come è noto, e secondo criteri più aderenti alla missione pastorale della Chiesa e alle legittime esigenze della vita moderna.

Non spirito di giuridismo perciò anima codesto provvido e sapiente Tribunale, ministro del diritto, interprete della giustizia, sensibile all’equità e alla misericordia, come già dichiarava il Nostro Predecessore, di venerata memoria, Pio XII (cfr. vol. II, p. 234); ma lo spirito della Chiesa cattolica, vigile tutrice della legge cristiana, e materna interprete della realtà umana: «Ex intima hominis natura haurienda est iuris disciplina» (CICERONE, De Legibus II).

Perciò Noi volentieri onoriamo codesta istituzione e la confortiamo, esprimendo a voi la Nostra riconoscenza, il Nostro incoraggiamento, il Nostro elogio.

E a questo punto il Nostro discorso dovrebbe appunto rivolgersi all’opera vostra. Ma voi potete ben immaginare quale sia il Nostro pensiero a tale riguardo, senza che Noi tratteniamo più oltre la vostra paziente attenzione.

In quest’ora, sotto molti aspetti grave e decisiva, di rinnovamento della vita della Chiesa, di inquietudine di alcuni suoi figli, di mutamento della mentalità contemporanea, di rilassamento del costume sociale, di accelerazione d’ogni operazione umana, di progresso delle discipline giuridiche e scientifiche, di bisogno di testimonianze di integrità, di fermezza, di bontà e di attesa che la Chiesa cattolica sia in ogni sua manifestazione più cosciente della sua missione, più libera dagli interessi temporali, più irradiante il Vangelo di salvezza che porta con sé, è ovvio che Noi attendiamo anche da voi, Figli, Fratelli e Signori del Nostro rinomato Tribunale della Sacra Romana Rota, un nuovo impegno di perfezionamento in ogni sua componente, personale, forense, funzionale, pronti Noi stessi a sostenerlo e a favorirlo, affinché esso meriti sempre più la pubblica fiducia, ed abbia per sé, con la Nostra Benedizione Apostolica, quella di Dio.



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