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MOTU PROPRIO
DEL SOMMO PONTEFICE
PIO XI

CUM PROXIME

SULLE NUOVE NORME A PROPOSITO
DELLE RIUNIONI DEI CARDINALI
CHIAMATI AD ELEGGERE IL NUOVO PAPA

 

Durante il recente Conclave nel corso del quale, per segreta decisione della Provvidenza divina, senza alcun Nostro merito, siamo stati innalzati al governo della Chiesa Cattolica, sono state adempiute tutte le formalità relative alla vacanza della Sede Apostolica e all’elezione del Romano Pontefice conformemente alle prescrizioni della Bolla promulgata il 25 dicembre 1904 da Pio X, Nostro Predecessore di santa memoria. Gli stessi Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa, durante le quotidiane riunioni denominate Congregazioni generali preparatorie, hanno manifestato il desiderio che qualche passo di tale Bolla venisse modificato, come esige lo stato delle cose e dei tempi.

Pertanto, dopo attenta riflessione, nella pienezza del Nostro potere Apostolico, Motu proprio e con sicura scienza abbiamo deciso e ordiniamo quanto segue:

I.

In deroga a quanto è prescritto nella Bolla Vacante Sede Apostolica di Pio X, tit. II, cap. I, n. 33, per permettere ai Cardinali più lontani di giungere a Roma in tempo utile, proroghiamo da dieci a quindici giorni pieni l’inizio del Conclave a datare dal giorno della morte del Sommo Pontefice. Inoltre, diamo facoltà al Sacro Collegio dei Cardinali di ritardare di altri due o tre giorni l’ingresso in Conclave, a condizione tuttavia che, trascorsi un massimo di diciotto giorni, i Cardinali, quanti saranno presenti, inizino subito il Conclave e procedano alla pratica dell’elezione. Per quanto riguarda i novendiali, fermo restando quanto è stabilito nella citata Bolla, tit. I, cap. V, n. 26, a proposito delle esequie da celebrare gli ultimi tre giorni, i Cardinali, nella loro prima riunione, fisseranno i giorni nei quali avranno luogo i sei primi servizi.

II.

Quanto è stabilito nella stessa Bolla al tit. II, cap. II, n. 38, Noi vogliamo che sia mantenuto, in modo che ogni Cardinale, quantunque sia libero di avere al proprio servizio due persone, sia chierici o laici, oppure un chierico e un laico, tuttavia possa condurre con sè in Conclave una sola persona, anche un laico. Le altre disposizioni relative ai servi da concedere ad un Cardinale malato, restano assolutamente immutate.

III.

Noi modifichiamo la regola stabilita nella citata Bolla di Pio X (tit. II, cap. V, n. 54) circa la Comunione che i Cardinali sono tenuti a ricevere, in modo che ogni Cardinale possa celebrare il Santo Sacrificio. Però, se per qualsiasi motivo, vorrà astenersi dal celebrare, egli dovrà ricevere la sacra Comunione nella cappella designata durante la consueta Messa.

Ordiniamo che questo Nostro documento, redatto Motu proprio, sia letto a tutti i Cardinali di Santa Romana Chiesa che saranno presenti alla prima Congregazione generale che verrà effettuata dopo la morte del Sommo Pontefice. Ciò, nonostante qualsiasi cosa contraria.

Dato a Roma, presso San Pietro, l’1 marzo 1922, anno primo del Nostro Pontificato.

PIUS PP. XI

 

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