MOTU PROPRIO
QUANDOQUIDEM IN IIS
DI SUA SANTITÀ
BENEDETTO XV
Poiché nell’esecuzione di quanto aveva prescritto il Nostro Antecessore di santa memoria Pio X con il Motu proprio Cum per apostolicas del 7 aprile 1910 sulle concessioni delle Indulgenze da far risconoscere dalla Sacra Congregazione del Santo Ufficio, sono sorti molti e gravi dubbi, Noi, per eliminarli completamente per l’avvenire, con questo Motu proprio e con sicura scienza, secondo i decreti emessi dai Nostri Predecessori Benedetto XIV il 28 gennaio 1756, Pio IX il 14 aprile 1856 e confermati dallo stesso Pio X nella Costituzione Sapienti consilio, decretiamo e notifichiamo che debbono essere presentati alla Suprema Congregazione, sotto pena di nullità, soltanto i documenti relativi alle Indulgenze che siano concesse ai fedeli di tutto il mondo cattolico.
Pertanto, le Indulgenze particolari, per quanto largamente diffuse, e le facoltà di benedire oggetti pii e di annettere ad essi Indulgenze e privilegi da parte di qualsiasi sacerdote, non dovranno essere necessariamente sottoposte all’esame della stessa Congregazione.
Quanto sopra stabiliamo e decretiamo, nonostante qualsiasi norma contraria, ancorché degna di speciale menzione.
Data a Roma, presso San Pietro, il 16 settembre 1915, nel secondo anno del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XV
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